Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing a company against a lower court judgment, did not act after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal for case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22540/2018 R.G. proposto da : IMPRESA FEDERICI STIRLING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCIOSO LUCIANA (FRNLCN71C71G187K) rappresentato e difeso dall'avvocato FIMMANO' FRANCESCO (FMMFNC68H19F839Y) -ricorrente- contro STUDIO DELLA CORTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO DI IMPRESA FEDERICI STIRLING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO AMILCARE PONCHIELLI, 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO MAURIZIO (SCTMRZ69E10H501Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE ROMA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA2 CORTE APPELLO NAPOLI-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.131/2018 depositata il 18/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli