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Decreto — n. 24639/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 24639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a liquidated company, challenged a bankruptcy decree against a service company but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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Cassation appeal extinction failure to request decision forty day deadline waiver of appeal Civil Procedure Code costs allocation judicial waiver spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29075/2018 R.G. proposto da : MULTIPIANO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato COZZI GIANDOMENICO (CZZGDM68H12H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ALESSIO ANTONIO (DLSNTN50C30H501I) -ricorrente- contro FALLIMENTO FORMIA E SERVIZI SPA N 56/2010, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato ORLANDI MAURO (RLNMRA61E23H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato FALCONI ARNALDO (FLCRLD61B04E472Z) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LATINA n.4107/2012 depositata il 27/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di