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Ordinanza — n. 24588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes dismissal decree due to Ministry's timely counterclaim establishing jurisdiction and expenses liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Economic Development successfully petitioned to revoke a prior Cassation President's decree that had declared the case extinguished. The Ministry argued it had timely filed a counterclaim, which the court verified was correctly notified and deposited under applicable procedural rules. Consequently, the court found the original dismissal based on non-constitution factually incorrect and ordered the case to be reinstated with full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A prior declaration of case extinction based on the non-constitution of a party is revoked if that party subsequently proves timely intervention with a counterclaim, thereby validating the jurisdiction and necessitating a ruling on litigation expenses.

Parole chiave

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case extinction revocation timely counterclaim filing non-constitution error litigation expenses compensation Cassation procedure rules revoca dell'opposizione impugnazione della cancellazione ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Dall’esame del fascicolo si evince che il Ministero dello Sviluppo Economico si era costituito con controricorsonotificato correttamente il 27.11.2017, ex art. 369 c.p.c.,nella versione precedente applicabile ratione temporis, e depositato il 14/12/2015, a norma dell’art.
Art. 370 c.p.c.
369 c.p.c.,nella versione precedente applicabile ratione temporis, e depositato il 14/12/2015, a norma dell’art. 370 applicabile rationetemporis.
Art. 391 c.p.c.
ROSARIO CAIAZZO; RILEVATOCHE IlMinistero dello Sviluppo Economico ha richiesto la revoc azione del decreto del Presidente della prima sezione della Corte di cassazionepronunciato, ex art. 391 c.p.c., in data 3.4.17, con cui, a seguito di rinuncia al ricorso presentata dalla Radiancy Inc.
art. 391 c.p
ROSARIO CAIAZZO; RILEVATOCHE IlMinistero dello Sviluppo Economico ha richiesto la revoc azione del decreto del Presidente della prima sezione della Corte di cassazionepronunciato, ex art. 391 c.p.c., in data 3.4.17, con cui, a seguito di rinuncia al ricorso presentata dalla Radiancy Inc.
art. 369 c.p
Dall’esame del fascicolo si evince che il Ministero dello Sviluppo Economico si era costituito con controricorsonotificato correttamente il 27.11.2017, ex art. 369 c.p.c.,nella versione precedente applicabile ratione temporis, e depositato il 14/12/2015, a norma dell’art.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11058/2017 TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappres. e difeso ; -ricorrente- E RADIANCY INC., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.; -intimata- Avverso il decreto 8621/17 del Presidente della Corte di Cassazione, depositato il 3.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. ROSARIO CAIAZZO; RILEVATOCHE IlMinistero dello Sviluppo Economico ha richiesto la revoc azione del decreto del Presidente della prima sezione della Corte di cassazionepronunciato, ex art. 391 c.p.c., in data 3.4.17, con cui, a seguito di rinuncia al ricorso presentata dalla Radiancy Inc. con atto del 4.10.2016, notificato l’8.10.16, depositato il -2- 29.11.16, era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazionepromosso dalla Radiancy Inc. nel 2015, nei confronti dello stesso Ministero, avente ad oggetto una sentenza pronunciatadalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UfficioItaliano Brevetti e Marchi .

LaRadiancy Inc. non ha presentato difese. RITENUTOCHE IlMinistero ricorrente assume che il decreto impugnato contiene un errore di f atto nella parte in cui, rilevata la mancata costituzione del controricorrente Ministero dello Sviluppo Economico nel predetto giudizio innanzi alla cassazione, la ricorrenteRadiancy Inc. non era stata condanna ta a l pagamento dellespese di giud izio. Invero, il Ministero assume di essersi t empestivamente costituitocon controricorso notificato il 27.11.2015 e deposi tato il 14.12.2015 (il ricorso fu notificato i l 21 ottobre 2015) e, pertanto,richiede che venga dato atto della propria costituzione eche, di conseguenza, la Radiancy Inc. venga con dannata alle spesedel giudizio di cassazione dichiarato estinto.

Il ricorso è fondato. Dall’esame del fascicolo si evince che il Ministero dello Sviluppo Economico si era costituito con controricorsonotificato correttamente il 27.11.2017, ex art. 369 c.p.c.,nella versione precedente applicabile ratione temporis, e depositato il 14/12/2015, a norma dell’art. 370 applicabile rationetemporis. Pertanto, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la revocazionedel decreto d’estinzione impugnato , relativamente allamancata pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione che è stata fondat a su un inesistente presupposto di fatto, cioè la mancata costi tuzione del Ministero nel predetto giudizio di cassazione. -3- Consideratala particolarità della fatt ispecie oggetto del ricorso della Radiancy Inc., vertente su impugnativa di sentenza della Commissione del ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e tenuto conto del comportamento processualedella società rinunciante ricorr ono i presupposti per compensarele spese del giudizio di cassazione dichiarato estinto edel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e revoca il decreto del Presidente dellaprima sezione della Corte di cassazione, ex art. 391 c.p.c., depositato in data 3.4.17, con cui era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, iscritto al n. 25133/15, promosso dalla Radiancy Inc. nei confronti dello stesso Ministero, dando atto dell’intervenuta tempestiva costituzione dellostesso Mi nistero in tale giudizio e, pertanto, confermata la dichiarazione di estinzione per rinuncia del predetto giudizio iscritto al n. 25133 . 2015 R.G. ne compensa interament