Cassation Court dismisses appeal for jurisdiction regulation due to lack of appealability and procedural conversion impossibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for jurisdiction regulation inadmissible, rejecting the request to transfer the dispute to arbitration. The appellant argued that the tribunal incorrectly classified the arbitration clause as non-ritual, but the court found the first-instance judgment was appealable, not cassable. Consequently, the court ruled that converting the appeal into a direct cassation action was legally impossible under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 806, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 819 ter cod. proc. civ.: An appeal for jurisdiction regulation is inadmissible against a first-instance judgment if the subject matter is appealable, as conversion to cassation is impossible when the original judgment is not directly subject to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11264/2022 R.G.proposto da: DI CLEMENTE RITA, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour, e rappresentata e difesa dall’avvocato Jody Joseph Aliano (LNAJYJ79P24F839S) -ricorrente- contro PUCA IRIS -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 307/2022 depositata il 17.3.2022, lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 19.10.2021, Rita Di Clemente ha convenuto, dinanzi il Tribunale di Pescara, l'associazione Core Fusion ADS, divenuta Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Academy, chiedendo di dichiarare l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria della predetta associazione in data 14.4.2020, e denunciando la violazione delle regole statutarie e la falsità del verbale. La convenuta Iris Puca, attuale Presidente della a.s.d. Sport Academy, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione in quanto la controversia, in virtù dell'articolo 11 dello statuto dell’associazione, sarebbe stata di competenza di un collegio arbitrale.
2. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 17.3.2022, ha accolto l’eccezione e ha dichiarato l'improponibilità della domanda, interpretando la clausola compromissoria, richiamata dalle parti, come istitutiva di un arbitrato irrituale.
3. Rita Di Clemente ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi, deducendo la non corretta interpretazione della clausola compromissoria e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 806, primo comma, cod.proc.civ. perché la controversia, avente ad oggetto diritti indisponibili, non rientrava tra quelle suscettibili di essere devolute agli arbitri. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 808, 808 ter e quater cod.proc.civ., in riferimento agli artt. 1362 ss. c.c., 817, 819 ter e 829 cod.proc.civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché il giudice di prime cure ha ravvisato nella citata clausola compromissoria un arbitrato irrituale o libero, mentre si trattava di un arbitrato rituale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 806 primo comma, cod.proc.civ., il quale vieta la devoluzione ad arbitri (rituali e/o irrituali) di controversie che abbiano per oggetto diritti indisponibili e lamenta altresì la illiceità del verbale impugnato.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento de l ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Il Collegio condivide pienamente la prima parte delle osservazioni sviluppate dalla Procura generale, che, preliminarmente rispetto alla decisione in ordine all'istanza di regolamento di competenza, ha ravvisato la pregiudizialità della questione dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 819 ter cod.proc.civ., della proposizione del regolamento di competenza, avverso la sentenza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
6. Infatti, nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.3.2022 ha dichiarato l'improponibilità della domanda per l'accertata esistenza di una specifica clausola tra gli associati (art. 11 dell'atto di costituzione e dello statuto della a.s.d. Sport Academy), e la pronuncia è censurata col mezzo del regolamento di competenza exart. 819 ter cod.proc.civ. Tale norma, dopo aver affermato che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessacausa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice, dispone che la sentenza o l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza, in relazione a una convenzione d'arbitrato, sia impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 cod.proc.civ.
7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore riformatore del 2006 è intervenuto collocando l'arbitrato rituale all’interno del circuito giurisdizionale, con la conseguenza che la ripartizione degli affari tra giudici ed arbitri (rituali) rappresenta una questione di competenza impugnabile con il regolamento. Al contrario, l'arbitrato irrituale continua a restare fuori dal sistema giurisdizionale, e la relativa eccezione deve continuare ad essere considerata una vera e propria eccezione di merito. In tal senso depone anche la lettera dell'art. 808 ter, comma primo, cod.proc.civ., che esclude l'applicazione delle norme del titolo VIII del libro IV («dell'arbitrato») tra cui l'art. 819 ter.
In conclusione, si può parlare di eccezione e di regolamento di competenza in senso tecnico (come avviene nell'art. 819 ter) solo rispetto a un arbitrato procedimentalizzato, come quello rituale e non rispetto all'arbitrato irrituale, che trova la sua fonte nella volontà negoziate delle parti e che non si pone come una alternativa rispetto al sistema giurisdizionale nazionale. La giurisprudenza di questa Corte è inequivoca in tal senso e afferma infatti che, in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod.proc.civ. (Sez. 1, n. 33149 del 10.11.2022;
Sez.6 - 3, n. 19060 del 31.7.2017;Sez. 6 - 3, n. 1158 del 17.1.2013; Sez. 6 - 3, n. 21869 del 5.12.2012).
8. Non può essere, inve ce, condivisa la seconda parte del ragionamento proposto dal Procuratore Generale, laddove afferma che nonostante la inammissibilità del regolamento di competenza, sarebbe possibile procedere a una diversa qualificazione dell'atto introduttivo in termini di ricorso ordinario per cassazione, sussistendone tutti i requisiti previsti dalla legge, ciò al fine di salvaguardare i diritti e le esigenze difensive delle parti che altrimenti verrebbero inevitabilmente sacrificati da una mera decisione di inammissibilità. L’operazione di riqualificazione giuridica dello strumento processuale postula infatti che l’atto processuale dichiaratamente proposto dalla parte possegga e rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge per lo strumento processuale riqualificato.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte con riferimento all’ipotesi inversa di riqualificazione del ricorso ordinario per cassazione in regolamento di competenza (Sez. 1, n. 7661 del 18.8.1997;Sez. L, n. 1811 del 19.2.1987; Sez. 6 - 3, n. 32003 del 5.11.2021, Sez. 6- 3, n. 33443 del 17.12.2019; Sez. 6 - 2, n. 17025 del 10.7.2017; Sez. 3, n. 5598 del 11.3.2014).
9. Tuttavia nel caso di specie la conversione non è possibile perché l’impugnazione è diretta avverso una pronuncia di primo grado, suscettibile di appello e non ricorribile per cassazione, se non nell’ipotesi dell’impugnazione per saltum nel caso di accordo tra le parti ai sensi dell’art.360, comma 2, cod.proc.civ., che qui pacificamente non ricorre.
10. Infine nel rito c ivile non vale il principio conservativo processual-penalistico di cui all’art.568, comma 5, c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, e se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
11. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Sez. 6- 2, n. 13636 del 2.7.2020;Sez. 6 - L, n. 11331 del 22.5.2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il