Italian Court corrects Cassation order errors regarding multiple opposing parties and fee allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct material errors in a previous order declaring a cassation appeal inadmissible. The plaintiffs argued the order incorrectly listed only one opposing party in the reasoning while awarding costs to the 'opposing party' generally, despite two distinct parties having filed separate counterclaims. The court found the errors factual and procedural, ordering the text to explicitly name both opposing parties and specify that costs were awarded to each distinct victorious party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The court must correct material errors in its own decisions where the text contradicts the established facts or parties' status, ensuring the judgment accurately reflects the procedural posture and cost allocation for all distinct parties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ABELLA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22938/2022proposto da: VIVENZI BUFFOLI SIMONE, elett.te domic . presso l’avv. Francesco Marchio, rappres. e difeso dall’avv. Vittorio Minervini, per procura speciale in atti; POLONIOLI SARA, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di Polonioli Sara C.s.n.c.; SABBIA ATTILIO, in proprio e quale sociodella P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C.; RIBOLA DANIELE, in proprio e quale socio della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C. -ricorrenti- -contro- GUSSONI CORRADO;
ZOLI GIANPAOLO s.p.a., elettivamente domiciliati presso l’avv. Paolo Spataro, che li rappres. e difende unitamente all’avv.to Domenico Capra, per procura speciale in atti;-resistenti- avverso l’ordinanza n.22622/22della Corte di Cassazione , depositat a il 6/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Simone Vivenzi Buffoli, Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di PolonioliSara C. s.n.c., Attilio Sabba, in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., Daniele Ribola, socio della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., chiedonola correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nel dispositivo dell’ ordinanza di cassazione pubblicata il 19.7.22 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto , nei loro confronti, da Corrado Gussoni e Gianpaolo Zoli, condannando i ricorrenti al pagamento de lle spese a favore della parte controricorrente.
Gli istanti assum ono che , sebbe ne nell’intestazione dell’ordina nza impugnata siano riportati diversi controricorrenti, costituitisi con due distinticontroricorsi, nella parte motiva è indicata la costituzione del solo controricorrente Simone Vivenzi Buffoli, mentre nel dispositivo è contenuta la condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore della “parte controricorrente”; pertanto, chiedono la correzione dell’errore materiale individuato nella motiva zione della suddetta ordinanza, nella parte in cui non è riportata la loro costituzione quale parte controricorrente, e nel dispositivo nella parte nella quale la condanna alle spese non è stata estesa a favoredella stessa parte .
Gussoni e Zoli resistono con memoria, assumendo che la liquidazione disposta a favore della parte controricorrente debba intendersi quale liquidazione cumulativa a favore di tutti i controricorrenti (sebbene costituiti con due distinti atti). RITENUTO CHE L’istanza di correzione di errore materiale è fondata. Invero, nell’ordinanza impugnata sono indicate entrambe le parti controricorrenti, costituite con due distinti atti: l’uno depositato da Simone Vivenzi Buffoli, e l’altro depositato da Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di Polonioli Sara C. s.n.c., Attilio Sabba, in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., e Daniele Ribola, sociodella cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C.
Ora, in motivazione è scritto erroneamente che resisteva con controricorso il solo Vivenzi Buffoli, mentre, quale parteunica, si erano costituiti con distinto controricorso Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di Polonioli Sara C. s.n.c., Attilio Sabba, in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., e Daniele Ribola, socio della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C.; nel dispositivo, invece, sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità al cui pagamento gli istanti sono stati condannati in favore della “parte controricorrente”, anziché a favore di ciascuna parte controricorrente, trattandosi di distinte parti processuali vittoriose nei confronti dei ricorrenti, data la pronuncia d’inammissibilità del relativo ricorso in cassazione.
E’ evidente che entrambi i segnalati errori costituiscano errori materiali, nel senso di svista, ovvero lapsus calami, tenuto altresì conto che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata sono state correttamente indicate entrambe le parti controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. n.22622/22 della Corte di Cassazione, depositata il 19 / 7 /2022, nel senso che: laddove in motivazione, alla pagina 5, è scritto “ resiste Simone Vivenzi Buffoli con controricorso”, debba leggersi ed intendersi “resistono Simone Vivenzi Buffoli e, con distinto controricorso, Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di PolonioliSara C. s.n.c., Attilio Sabba, in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., Daniele Ribola,socio della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C.”; laddove, nel dispositivo, è scritto “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente- Simone Vivenzi Buffol i e distinta parte costituita: da Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di Polonioli Sara C. s.n.c., Attilio Sabba, in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C., Daniele Ribola,socio della cessata SA.RI.PO. s.a.s. di SABBIA ATTILIO C.”- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva