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Ordinanza — n. 24419/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of standing after client withdraws lawsuit without opposing party's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24419/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit before the hearing began without the opposing party's acceptance. The appellant argued the lower court's order was substantive, but the court noted the withdrawal occurred while the defense was represented by two separate lawyers. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal is effective only if accepted by the opposing party; if withdrawn unilaterally, the court dismisses the appeal and awards costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal litigation costs inadmissible appeal unilateral withdrawal acceptance requirement ritiro dell'istanza giudiziaria procedure di ricorso sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
– Ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (come modificato dal d.lgs.
Art. 391 c.p.c.
Le spese del giudizio, sulle quale occorre provvedere a norma dell’art. 391 commi 2 e 4, c.p.c., vanno poste a carico della ricorrente, che ha dato causa al giudizio e vi ha rinunciato.
Art. 96 c.p.c.
– La controricorrente ha formulato anche l’istanza di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
– In caso di rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
– Ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
Le spese del giudizio, sulle quale occorre provvedere a norma dell’art. 391 commi 2 e 4, c.p.c., vanno poste a carico della ricorrente, che ha dato causa al giudizio e vi ha rinunciato.
art. 96 c.p
– La controricorrente ha formulato anche l’istanza di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36263/2019 R.G. proposto da : FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI MARIO GIUDICI SAS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difes a dall'avvocato D'AMBROGIO LUCA (DMBLCU63S10F205G) -ricorrente- contro GIUDICI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA (GRDRTI59S42D969Q) rappresentato e difeso dalla predetta e, anche disgiuntamente, dall'avvocato MIGLIAROTTI LUCIO (MGLLCU41S27B371Q) -controricorrente- nonchécontro GIUDICI NATALINA, GIUDICI MARIO, GIUDICI AMBROGINA -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2934/2018 depositata il02/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO CHE È proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano in data 2 ottobre 2019, la quale, in un giudizio volto alla liquidazione di quota di s.a.s., ha rimesso la causa in istruttoria, ordinando alla società il deposito in giudizio dei bilanci sociali e dei libri contabili per gli anni reputati di rilievo, rinviando all’udienza per la nomina del c.t.u. e la formulazionedel quesito. Si difende con controricorso l’intimato.

Nella immediata prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, non notificato a controparte. RITENUTO CHE 1. – Il ricorso propone venti motivi, variamente articolati come violazione di legge, motivazione omessa, omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il provvedimento impugnato abbia “natura sostanziale” di sentenza ed abbia deciso la causa per plurimi profili: sebbene si tratti di una ordinanza della corte territoriale che ha disposto, all’esito della camera di consiglio, un rinvio, allo scopo di acquisire documenti ed espletare una c.t.u., senza nessun accertamento decisorio, neppure temporaneo, circa lo statusdei soggetti coinvolti. 2.

– Ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e, in forza dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, come risultante in forza della l. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio), la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla datadell’adunanza camerale; e, per l’invariato art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, con la quale la Corte può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, non pronunciata soltanto se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

La ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando non avere ottenuto l’accettazione in ragione del venir meno del difensore della controparte, mentre questi sono due, a difesa disgiunta. Le spese del giudizio, sulle quale occorre provvedere a norma dell’art. 391 commi 2 e 4, c.p.c., vanno poste a carico della ricorrente, che ha dato causa al giudizio e vi ha rinunciato. 3. – La controricorrente ha formulato anche l’istanza di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. In presenza di gravi carenze del ricorso – le quali palesino che la pretesa è stata azionata con la coscienza dell’infondatezza della domanda, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione – questa Corte ha più volte proceduto alla condanna per lite temeraria: posto che una condotta così distante da principi giuridici pacifici e risalenti, e ripetutamente affermati da questa Corte, costituisce un’ipotesi almeno di colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt e, pertanto, ha condannato in numerosi precedenti la parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, ponendo a parametro il valore della controversia e l’entità della pretesa (cfr., fra le tante, Cass.29812/2019; n. 24649/2019; 20018/2020; 3830/2021; n. 21833/2021; n. 31318/2021; n. 38239/2021 ).

Peraltro, attesa la rinuncia al ricorso, si reputa di non disporre tale condanna. 4. – In caso di rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui