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Ordinanza — n. 24417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on new evidence admissibility in summary procedure and lack of signature validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Amoroso's appeal against the Milan Court of Appeal's decision rejecting his claims regarding a financial product purchase. Amoroso argued that new documents and evidence were improperly admitted during the appeal phase and that a specific questionnaire lacked a necessary signature to prove his knowledge level. The court ruled that Article 702 quater of the Civil Procedure Code specifically governs new evidence in appeals against summary proceedings, rendering the reference to Article 345 incorrect but not affecting the outcome, while the lack of signature was a matter of judicial evaluation reserved for the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 702 quater cod. proc. civ.; Art. 345 cod. proc. civ.: In appeals against judgments resulting from summary proceedings, new evidence is governed by Art. 702 quater, not Art. 345, and the court's assessment of evidence sufficiency and document validity remains within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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summary procedure appeal new evidence admissibility financial product purchase judicial evaluation of evidence Civil Procedure Code doppio turno d'asta caso di garanzia bancaria tutela della buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 345 cod. proc. civ.
la cui formulazione non è stata interessata dalla citata novella legislativa; - il richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art. 345 cod. proc. civ.
Art. 702 quater cod. proc. civ.
civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel corso del giudizio di appello di nuove prove da parte della bancain ragione della loro indispensabilità; -il motivo è infondato; -l’art. 702 quater cod.
Art. 2702 cod. civ.
Art. 2724 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
34476); - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 132, secondo comma, n.
Art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
21 t.u.b.
civ., 21 t.u.b. e 28 e 29, Reg.
Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
art. 702 quater cod. proc. civ
è effettuato – condivisibilmente, per le ragioni indicate in precedenza – al solo fin e dell’in terpretazione del requisito della indispensabilità del nuovo documento e del nuovo mezzo di prova previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art.
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Decreto — n. 33964/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Ordinanza — n. 41427/2021 — snciv
Italian court dismisses claim for unjust enrichment against bank due to failure to prove contract terms and interest rates.
Ordinanza — n. 27472/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it challenges a non-existent merits ruling on costs.
Ordinanza — n. 22534/2025 — snciv
Cassation court dismisses heirs' claim against bank for breach of information duties due to lack of standing.
Ordinanza — n. 124/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove specific facts regarding default risk. The court rejects the claim that the bank failed its informational duties. The ruling emphasizes the burden of proof on the investor for specific factual allegations. The decision upholds the lower court's finding on the investor's written authorization. The court notes the investor did not properly allege the default risk in prior proceedings. The judgment confirms the bank fulfilled its obligations under the specific circumstances. The appeal is declared inadmissible for lack of specific factual basis. The court applies the principle of specificity in civil litigation. The ruling establishes that general risk warnings suffice if the investor proceeds knowingly. The decision reinforces the burden of proof on the party raising new facts.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16721/2019R.G. proposto da Amoroso Giuseppe, rappresentat o e difes o da ll’ a vv . Isidoro Di Giovanni, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, corso di Porta Vittoria, 54 -ricorrente - contro Banca Nazionale del Lavoros.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Paolo Maria Verr e cchia , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma , via Lorenzo Magalotti, 15 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n . 836 /201 9 , depositatail 25 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: procedimento sommario di cognizione - appello -nuovi documenti - Giuseppe Amoroso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 25 febbraio 2019, che, in accoglimento dell’appello della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ha respinto le sue domande per la declaratoria di nullità e/o inesistenza dell’acquisto del prodotto finanziario denominato “BNPP Athena Double chance su Saipem 3 anni” e, in via subordinata, per l’annullamento di tale acquisto per vizio del consenso, per la risoluzione dello stesso per inadempimento e per la condanna della banca al risarcimento dei danni da fatto illecito; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’acquisto e condannato la banca alla restituzione della somma di euro 38.779,74, oltre interessi e maggior danno; -ha, quindi, accolto il gravame di quest’ultima evidenziando l’avvenuta produzione in giudizio del contratto di negoziazione , nonché la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e dell’adeguatezza dell’operazione; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la Banc a Nazionale del Lavoro s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 702 quater cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel corso del giudizio di appello di nuove prove da parte della bancain ragione della loro indispensabilità; -il motivo è infondato; -l’art. 702 quater cod. proc. civ., nella f ormulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce che nel giudizio di appello avverso l’ordinanza pronunciata a ll’esito del procedimento sommario di cognizione «sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile»; - in applicazione di tale disposizione normativa la Corte di appello, rilevato che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ha ritenuto ammissibile la prodizione in appello da parte dell’intermediario –contumace in primo grado – del contratto quadro di negoziazione , evidenziandone la indispensabilità in quanto idoneo a eliminare l’incertezza in ordine al fatto decisivo relativo all’avvenuta conclusione per iscritto di tale contratto; - il ricorrente contesta siffatta statuizione sostenendo che la valutazione di indispensabilità deve intendersi riferita ai casi di «allegazioni in primo grado rimaste prive di supporto probatorio ovvero assistite da prove fragili per incertezza o contraddittorietà con altre risultanze di segno opposto»e non anche laddove la parte sia rimasta inerte in primo grado, rimanendo contumace; - tale tesi non appare condivisibile, atteso che il concetto di indispensabilità della prova in appello –come autorevolmente statuito con riferimento ad analoga previgente previsione (art. 345, terzo comma,cod. proc. civ.) relativa al giudizio di appello avverso pronuncia emessa all’esito del procedimento ordinario di cognizione – va inteso nel senso della sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, salvo solo il caso, non ricorrente nella specie,in cui la prova in questione sia stata già in prime cure dichiarata inammissibil e perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste– a rigori – neppure prove «nuove» (cfr.

Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10790); - sostiene il ricorrente nella memoria depositata che « il principio sancito in tale pronuncia non può trovare applicazione nel caso di specie poiché il Giudice del primo grado ha emesso il provvedimento definitivo in data 09/03/2017 e, in tal senso, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità», evidenziando che la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c od. proc. civ., come risultante dalla modifica apportata con il d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv . con modif . nella l. 7 agosto 2012,n. 134, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; - la deduzione difensiva non coglie nel segno in quanto si rif er isce a una disposizione – l’art. 345 cod. proc. civ.

– destinata a regolare la produzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello avverso alle sentenz e rese all’esito d i un procedimentoordinario di cognizione, m a non si estende al giudizio di appello avverso al le sentenze rese all’esito d i un procedimento sommario di cognizione, il quale riceve specifica disciplina, fornita,con riferimento al procedimento in esame, dal menzionato art. 702 quater cod. proc. civ. la cui formulazione non è stata interessata dalla citata novella legislativa; - il richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art. 345 cod. proc. civ.

è effettuato – condivisibilmente, per le ragioni indicate in precedenza – al solo fin e dell’in terpretazione del requisito della indispensabilità del nuovo documento e del nuovo mezzo di prova previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. la loro ammissione nel giudizio di appello avverso alle sentenze rese all’esito di un giudizio sommariodi cognizione; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2724 cod. civ., per aver la Corte di appello posto a fondamento della sua decisione un documento – denominato «questionario persone fisiche al dettaglio » – privo di alcuna sottoscrizione e, in quanto tale, inidoneo a costituire prova dei fatti rappresentati contro di lui; - il motivo è inammissibile , in quanto si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie e della loro idoneità a dimostrare i fatti allegati operata dal giudice di merito che è a questi riservata (cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 21 t.u.b. e 28 e 29, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, lamentando l’inesistenza o apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza dell’operazione controversa; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha affermato che « nel questionario di profilatura in atti … Amoroso ha dichiarato di possedere, da una scala da 1 a 10, un livello di conoscenza del funzionamento e/o degli strumenti del mercato finanziario pari a 8»e ha ritenuto che il prodotto finanziario acquistato, pur essendo connotato da un livello di rischiosità alto, era coerente con il profilo dichiarato e, per tale ragione, appropriato per l’investitore; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e, pertanto, si sottrae alla censura formulata; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;- le spese proc essuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu