Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties before hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation procedure extinguished because both parties voluntarily withdrew their appeal and counter-appeal before the chamber hearing. Mauro Scanavino, the former executive director of I-Dika S.p.a., had previously sued for compensation and the resolution of a non-compete agreement after his revocation was deemed without just cause. Since the withdrawal occurred prior to the oral hearing and was accepted by the opposing party, the proceedings terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.: When both parties declare withdrawal of appeal before the chamber hearing, the procedure is extinguished without cost allocation.
Parole chiave
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31978/2019 R.G. proposto da SCANAVINO MAURO, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Fabrizio de Francesco , con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita, n.42, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Muzi; –ricorrente – contro I-DIKA S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. Emanuele Codazzi, rappresentata e difesadagli Avv. Giuseppe Pellerito e Fe- derico Pellerito, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n.522/19, depositata il 21 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere Guido Mercolino.Ritenuto che Mauro Scanavino, già amministratore delegato della I-Dika S.p.a., revocato dall'ufficio con delibera del 21 maggio 2015, convenne in giudizio la società, per sentirla condannare al pagamento della somma com- plessiva di Euro 83.375,00, a titolo di compenso per l'attività prestata, e per sentir accertare il difetto di giusta causa della revoca, con la condanna della società al risarcimentodei danni e la pronuncia di risoluzione del patto di non concorrenza stipulato il 7 gennaio 2013: che si costituì la I-Dika, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto; che, con ordinanza del 16 febbraio 2016, il Tribunale di Ivrea dichiarò la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, il quale, a seguito della riassunzione del giudizio, accolse parzialmente la domanda, con sentenza del 17 gennaio 2018, dichiarando che la revoca era avvenuta senza giusta causa, pronunciando la risoluzione del patto di non concorrenza e condannando la I- Dika al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali, liquidati in Euro 11.981,14; che l'impugnazione proposta dallo Scanavinoè stata rigettata dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 21 marzo 2019 ha accoltol'appello incidentale proposto dalla I-Dika, rigettando tutte le domande proposte dallo attore; che avverso la predetta sentenza lo Scanavino ha proposto ricorso per cassazione, articolato in undici motivi, al quale laI-Dika ha resistito con con- troricorso.
Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 3 aprile 2023, notificato alla controparte in pari data e depositato in Cancelleria il 4 aprile 2023, lo Scanavino ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, con l'ade- sione della I-Dika, che, con atto sottoscritto anche dal difensore il 3 aprile 2023, notificato il 4 aprile 2023 e depositato in Cancelleria in pari data, ha dichiarato di accettare la rinuncia; che, essendo larinuncia intervenut a in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ.per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra prov- vedereal regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione dellarinuncia, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., pre- clude la condanna del rinunciantealle spese.