Italian Supreme Court remands case to lower court regarding abuse of majority in abolishing share pre-emption clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a remand for retrial after finding the lower court failed to address the appellant's specific claim of majority abuse. The appellant argued that the majority shareholders transferred shares to an entity acting as a nominee and used profits to fund the transaction, thereby harming the minority shareholder. The appellate court rejected these claims by noting the appellant would remain a minority regardless and that the unanimous profit distribution did not prove harm. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was insufficient to justify dismissing the abuse of majority claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2479 comma 2 n. 4 c.c.; Art. 2697 c.c.; The court must examine all relevant facts and legal grounds raised by the appellant; a decision based solely on the absence of personal interest or damage is insufficient if the appellant's specific allegations of abuse of majority and exclusionary intent remain unaddressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A sulricorso iscritt o a l numer o 14853 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da Pasanisi de’ Foscarini Massimo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Roberto d’Andrea, presso lo studio del quale in Roma, alla via della Giuliana, n. 101, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. Emona - Istituto agricolo immobiliare di Lubiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentat o e difes o, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al controricorso, dall’avv.
Antonio Ferrara Fierro, nello studio del quale in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello diRoma, depositata in data 7 novembre 2018 ; Oggetto: Società-Delibera di abolizione di clausola di prelazione interna-Abuso di maggioranza.RG n. 14853/19 Angelina-Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e, in seguito a riconvocazione, in quella del 10 luglio 2023.
Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che la s.r.l. Emona, la compagine della quale era composta, per un terzo ciascuno, dai soci Star traders, Anna Pasanisi de’ Foscarini e Massimo Pasanisi de’ Foscarini, deliberò a maggioranza, con la modifica dell’art. 9.2 dello statuto sociale, l’abolizione della clausola di prelazione interna nel caso di trasferimento di quote tra i soci. A seguito di questa deliberazione Anna Pasanisi de’ Foscarini trasferì parte della propria quota alla Star Traders, che così raggiunse il 5 8,3% del capitale sociale; -per quanto ancora d’interesse, Massimo Pasanisi de’ Foscarini reagì impugnando la delibera di abolizione della clausola di prelazione, che fu dichiarata invalida dal tribunale di Roma, il quale la ritenne viziata da abuso della maggioranza.
Secondo l’attore, difatti, la prospettazione del quale è stata seguita dal tribunale, per un verso lo scopo dei soci di maggioranza consisteva nel trasferimento delle quote a una società estera costituente mero schermo d’interposizione della partecipazione al capitale sociale di Mario Pasanisi de’ Foscarini e, per altro verso, il pagamento del corrispettivo del trasferimento delle quote di Anna Pasanisi era avvenuto utilizzando risorse ottenute da Star Traders in virtù di una precedente deliberazione assembleare di approvazione della distribuzione ai soci di una rilevante somma, corrispondente a utili accantonati; - d i contro , la corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da Emona s.p.a., escludendo che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse personale di Star Traders e di Anna Pasanisi all’adozione della delibera, nonché che la delibera fosse dannosa per la società;RG n. 14853/19 Angelina-Maria Perrino estensore - i n particolare, ha sottolineato il giudice d’appello, quanto al primo profilo, Massimo Pasanisi, già in minoranza, in questa condizione sarebbe rimasto anche se la clausola di prelazione non fosse stata abolita; - q uanto al secondo, la delibera di distribuzione degli utili era stata approvata all’unanimità, dunque anche col voto di Massimo Pasanisi, il quale non aveva in alcun modo evidenziato quale fosse il danno per la società derivante dall’impiego della provvista così resa disponibile da parte di Star Traders, né perché fosse pregiudizievole il fatto che il socio divenuto di maggioranza fosse una società estera; - c ontro questa sentenza Massimo Pasanisi de’ Foscarini propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivie illustra con memoria, cui la s.r.l.
Emona- Istituto agricolo di Lubiana replica con controricorso, pure corredato di memoria. Considerato che: 1.- c on i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la società aveva calibrato il proprio appello sul solo difetto di prova dell’abuso di maggioranza per la soppressione della clausola di prelazione, mentre la corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’insussistenza di qualsivoglia peggioramento della situazione di socio dovuta a quella soppressione (primo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., là dove la corte d’appello ha trascurato che, ai fini della domanda proposta, per l’attore, poi appellato, sufficiente era la prova della perdita, dovuta alla soppressione della clausola in questione, dei diritti conferitigli dallo statuto, palesata dal consolidamento ormai definitivo della propria condizione di minoranza (secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, commi 3 e 4, 1175 e 1375 c.c. , perché la corte Pagina 4di 4 RG n. 14853/19 Angelina-Maria Perrino estensore d’appello non ha riscontrato l’abuso di diritto della maggioranza per abuso del diritto di voto o per violazione del principio di buona fede e correttezza (terzo motivo); -la violazione o falsa applicazione, per omesso esame di fatt i decisivi, rilevanti in base agli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, 1175, 1375 e 2697 c.c., perché volti a dimostrare l’intento di emarginazione definitiva dalla compagine sociale del socio di minoranza, senza consentirgli di aumentare la consistenza della propria partecipazione al capitale sociale con l’acquisto di una percentuale della quota della socia venditrice (quarto motivo); 2.- la questione posta con la censura complessivamente proposta si presenta di particolare rilevanza.
Per questi motivi La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del giudizio in pubblica udienza. Co