Cassation appeal dismissed due to withdrawal of suit and counterclaim by all parties under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banca Monte dei Paschi di Siena against a lower court ruling that barred forced execution. The original debtors successfully argued against the bank's claim, but the case was ultimately withdrawn by the creditor, the debtors, and the intervening NPL company. The court ruled that this mutual withdrawal extinguished the proceedings under the Civil Procedure Code, preventing any further litigation or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.: When all parties in a cassation appeal withdraw their claims and counterclaims, the proceedings are extinguished without the need for cost regulation, as the withdrawal by the respondent precludes condemnation to costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8669/2018 R.G. proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del procuratore Ste- fano Marrucci, rappresentatae difesa dall ' Avv. Silvia Fersino , con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n.9, presso lo studio dell o Avv. Massimo Mannocchi; –ricorrente – contro BARUCCI DONATELLA e MECOCCI MASSIMO, rappresentatie difesi dall ' Avv. Franco Solaro, con domicilio eletto in Roma, viaCrescenzio, n. 58 , presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Del Bufalo; –controricorrenti – e DOVALUE S.P.A., in persona del procuratore speciale Simone Amoruso, in qualità di procuratrice speciale della SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Fersino, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Ar- naldo da Brescia, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mannocchi; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1968/17 , depositata l'11 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 3 gennaio 2015 il Tribunale di Firenze ri- gettò l'opposizione proposta da Donatella Barucci e Massimo Mecocci avverso il precetto notificato il 20 agosto 2012, con cui la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in qualitàdi mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., aveva intimato agli opponenti il pagamento della somma di Euro 21.364,40, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 79/99, emesso dal Pretore di Firenze il 14 gennaio 1999; che l'impugnazione proposta dalla Barucci e dal Mecocci nei confronti della Banca MPS è stataaccolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sen- tenza dell'11 settembre 2017 ha dichiarato l'insussistenza del diritto della Banca di procedere ad esecuzione orzata nei confronti degli opponenti; che avverso la predetta sentenza la Banca MPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale la Barucci ed il Mecocci hanno resistito con controricorso; che ha spiegato intervento nel giudizio la Dovalue S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della Siena NPL 2018 S.r.l., avente causa della Banca MPS in virtù di contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato il 20 dicem- bre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017.
Considerato che in data 10 febbraio 2023 è stato depositato in Cancelleria un atto sottoscritto il 24 marzo 2022, con cui la Siena NPL S.p.a., attuale titolare del credito fatto valere con il precetto opposto, a mezzo della sua nuova procuratrice speciale DoNext S.p.a., ha dichiarato di rinunciare all'im- pugnazione, con l'adesione della Barucci e del Mecocci, i quali hanno dichia- rato di rinunciare al controricorso; che, in quanto sottoscritta anche dai difensori ed intervenuta in data an- teriore a quella dell'adunanza camerale, la predetta rinncia deve considerarsi idonea a determinare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione dei controricorrenti, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese.