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Ordinanza Interlocutoria — n. 24228/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remand for conciliation due to mutual request, pending settlement formalization.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the parties' joint request to remand the case for further proceedings. The Tribunal of Rome had declared arbitration awards ineffective against Andromeda due to lack of ratification, while DEA Capital sought to challenge this via a regulation appeal. The court prioritized the parties' agreement to suspend litigation in favor of formalizing a conciliatory settlement.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties jointly request a remand for conciliation, the court must grant it to facilitate settlement, even if substantive appeals are pending.

Parole chiave

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joint request for remand conciliation proceedings arbitration award invalidity ratification of mandate suspension of litigation compromettibilità regolamento arbitrale risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
Art. 24 of the Public Works Contracts Code
Art. 819 ter c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30297/2022 R.G. proposto da: DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR s.p.a. già IDEA FIMIT, elettivamente domiciliata in Roma Via M. Mercati, 42, presso lo studio dell’avvocato Carlo Alfredo Rotili (RTLCLL53S19G148X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ANDROMEDA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma V. Monte Zebio 19, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Maria Deiana (DNEGNN75T18F979W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Briguglio (BRGNTN57C01F901T) -controricorrente- nonché contro CCC s.p.a. -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17168/2022 depositata il 21.11.2022, lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. Con domanda di arbitrato notificata il 20.3.2015 DEA Capital Real Estate SGR s.p.a., già IDEA Fimit SGR s.p.a. ha introdotto un giudizio arbitrale nei confronti della C.C.C., Costruzioni Civili Cerasi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese (a.t.i.). costituita con la Andromeda s.r.l., nonché nei confronti della predetta Andromeda. Il Collegio arbitrale, esperita consulenza tecnica d’ufficio, con lodo non definitivo del 29.3.2017, ha superato numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari e, quindi, con lodo definitivo del 6.7.2017, ha condannato la CCC in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. al pagamento della somma di € 1.853.364,35, oltre accessori.

2. La CCC ha impugnato entrambi i lodi, notificati il 4.8.2017, dinanzi alla Corte di appello di Roma. DEA Capital ha resistito proponendo impugnazione incidentale condizionata. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione con sentenza del 26.5.2022.

3. Questa sentenza è stata impugnata per cassazione da CCC e pende, dopo la costituzione di DEA Capital, con procedimento iscritto al n. r.g. 23762/2022 , dinanzi a questa Corte.

4. Con autonomo atto di citazione notificato il 1°.8.2019 Andromeda s.p.a. ha convenuto in giudizio DEA Capital e CCC dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir dichiarare l’inopponibilità e l’inefficacia nei suoi confronti dei due lodi arbitrali, nonché per accertare che essa nulla doveva a DEA Capital, nonché per accertare la nullità e inefficacia di alcune clausole contrattuali e la decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi azionata da Dea Capital. DEA Capital ha resistito a tali domande, eccependo l’incompetenza del Tribunale in presenza di clausola compromissoria, mentre CCC è stata dichiarata contumace.

Il Giudice adito ha sollevato d’ufficio la questione pregiudiziale e incidentale della nullità della clausola compromissoria contenuta nei contratti sottoscritti da CCC per carenza del potere di rappresentanza, anche in ragione dell’assenza di una specifica ratifica da parte della mandante. Dopo ulteriore trattazione con sentenza non definitiva del 21.11.2022, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia nei confronti di Andromeda dei due lodi arbitrali del 29.3.2017 e del 6.7.2017; ha dichiarato che Andromeda nulla doveva a tale titolo; ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Andromeda in relazione alle domande di cui ai punti da 3 a 7 delle sue conclusioni; ha infine rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per ulteriore istruzione della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta DEA Capital.

5. Ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza DEA Capital con atto notificato il 21.12.2022, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’errore del Tribunale nell’aver statuito l’inefficacia nei confronti di Andromeda delle clausole compromissorie contenute nell’art.24 dei contratti di appalto per mancata ratifica da parte sua, da cui era scaturita la dichiarazione della competenza del giudice ordinario. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’incompetenza del Tribunale di Roma in applicazione dell’art.819 ter cod.proc.civ. in tema di rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria, violato o falsamente applicato.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 cod.proc.civ., in relazione al disposto rigetto dell’eccezione di litispendenza da essa sollevata. Andromeda ha depositato memoria, resistendo al regolamento di cui ha chiesto il rigetto CCC non si è costituita in sede di legittimità. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del regolamento e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma. Le Parti hanno chiesto concordemente il rinvio a nuovo ruolo in pendenza di avviate trattative per la formalizzazione di una definizione conciliativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L’istanza di rinvio presentata concordemente dalle Parti può essere accolta, tenuto conto delle illustrate ragioni della richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio