Ordinanza Interlocutoria — n. 24202/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14797/2018 R.G. proposto da: CASA DI CURA STAGNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO (ZCCGFR64B12F258V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUMMO DANIELE (ZMMDNL65A01G273D) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO (RMOFLV63B07H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NARBONE SALVATORE (NRBSVT60L11B429H) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2069/2017 depositata il 09/11/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 24202/2023 — snciv · Corte di Cassazione: c) del suddetto decreto legislativo; che la sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle strutture privatesanitarie ‒ come quella oggetto del presente giudizio ‒ ma che sono accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell’accreditamento; • Per tale ragione ‒ pur senza operare una chiara estensione del principio applicato alle farmacie alle strutture private ‒ la sentenza delle S.U. ha preso in esame Cass. 14349/2016; Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019, che riguardano strutture private, e le ha disattese; tanto vero che, rispetto a tale ultima sentenza, l’ufficio del Massimario ha annotato come difforme da tali decisioni Cass.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14797/2018 R.G. proposto da: CASA DI CURA STAGNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO (ZCCGFR64B12F258V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUMMO DANIELE (ZMMDNL65A01G273D) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO (RMOFLV63B07H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NARBONE SALVATORE (NRBSVT60L11B429H) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2069/2017 depositata il 09/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere MARINA MELONI. La Corte, • Letti gli atti del ricorso nr.14797/2018 trattato all’udienza camerale del 26/5/2023; • Ritenuto che il ricorso incidentale dell’SP di Palermo ha carattere preliminare. • Considerato che la materia degli interessi tra strutture accreditate e Aziende sanitarie, segnatamente in ordine all’applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, è stata rivisitata da Cass.S.U. 26496/2020, secondo cui il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) del suddetto decreto legislativo; che la sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle strutture privatesanitarie ‒ come quella oggetto del presente giudizio ‒ ma che sono accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell’accreditamento; • Per tale ragione ‒ pur senza operare una chiara estensione del principio applicato alle farmacie alle strutture private ‒ la sentenza delle S.U. ha preso in esame Cass. 14349/2016; Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019, che riguardano strutture private, e le ha disattese; tanto vero che, rispetto a tale ultima sentenza, l’ufficio del Massimario ha annotato come difforme da tali decisioni Cass.
S.U. 26496/2020; • La questione è stata rimessa, all’adunanza del 9 febbraio 2023, di nuovo alle Sezioni Unite, al fine di far chiarire se le strutture private sanitarie siano, o meno, equiparabili alle farmacie, ed al pari di questesottratte all’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. • Appare pertanto opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo