Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24162/2023 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for failure to logically explain evidence regarding cost overruns and lost profits in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24162/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appeal judgment against the first-instance ruling in a construction contract dispute between the Municipality of Pordenone and a bankrupt trust. The appellant argued the lower court failed to prove the municipality's additional costs and lost profits after contract termination. The court found the appellate decision defective because it merely affirmed the first-instance ruling without providing a logical, evidence-based analysis of the specific cost calculations and lost profit claims presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; Art. 111 Cost.: A judgment is vitiated by apparent defect if the reasoning fails to explicitly link the evidence to the conclusion, rendering the logical path to the conviction opaque and insufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent defect of reasoning construction contract termination cost overruns proof lost profits quantification judicial motivation standards evidence logical connection contractual breach damages

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
3819, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111, 6° co., Cost.Deduce che la Corte di Trieste ha con motivazione “ apparente ” rigettato l’appello,con il quale aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria esperita nei confronti della “S.I.C.E.S .
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
14.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
3819, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 111 Cost
e dall ’ art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762
Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762; Cass.
Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819
14762; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

R.G. proposto da: COMUNE di PORDENONE – c.f. 80002150938 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, al viale Mazzini , n. 33 , presso lo studio dell’avvocato Enrico Di Ienno che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Fulvia Bressan ed all’avvocato Francesca Mussio lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CANALE CARMELO, in qualità di trusteedel trust “S .I.C.E.S. F.lli Canale s.a.s. di Colletta Salvatore e C.” in liquidazione.

INTIMATO e do BANK s.p.a., in nome e per conto di MERCUZIO SECURITISATION s.r.l. (già “Unicredit Credit Management Bank” s.p.a.) INTIMATAe TREVISAN MAURO INTIMATO e POMPONI GIOVANNI INTIMATO avverso la sentenza n. 135dei 13.2/28.3.2018 della Corte d’Appello di Trieste , udita la relazione nella camera di consiglio del 22maggio 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Co n sentenza n. 200 del 29.1/4.3.2015 il Tribunale di Pordenone - nel giudizio promosso da “Unicredit Credit Management Bank” s.p.a.(poi “Mercuzio Securitisation” s.r.l.), quale cessionaria del credito per corrispettivo d’appalto dell’appaltatrice “S.I.C.E.S. dei Fratelli Canale” s.n.c. (poi s.a.s . posta in liquidazione con atto del 17.4.2008,costitutivo del trust “S.I.C.E.S. dei Fratelli Canale s.a.s. di Colletta Salvatoree C.”), nei confronti dell’appaltante Comune di Pordenone e con la parteci pazione dell’anzidetta s.n.c. , in qualità di terza chiamata in causa dall’ente pubblico convenuto, nonché dell’ingegner Mauro Trevisan, responsabile del procedimento, e del geometra Giovanni Pomponi, direttore dei lavori,in qualità di interventori volontari – così (per quel che qui rileva)statuiva (cfr. ricorso, pagg. 5 – 7 ) : rigettava le domande dell’attrice “Unicredit Credit Management Bank” s.p.a.; accoglieva in parte le domande dal Comune di Pordenone esperite nei confronti della “S.I.C.E.S.”, ovveroaccerta va la risol uzione de l contratto d’appalto per i nadempimento dell’appaltatrice, ovverorespingeva la domanda de ll’ente pubblico appaltante di risarcimento dei danni correlati “al maggior a costo sopportato dal Comune per il riappalto dell’opera ad altra impresae al lucro cessante conseguente al mancato utilizzo del parcheggio a pagamento” (così sentenza di primo grado, pag. 11).

Reputava il tribunale, in ordine a tal ultim a domanda , che il Comune non aveva dato provadel maggior costo per il riappalto dell’opera e si era limitato a produrre documentazione comprovante la spesa sostenuta per il completamento, affidato ad altra impresa , del parcheggio ; al contempo, che il Comune non aveva fornito elementi per la quantificazione del lucro cessante e si era al riguardo limitato a domandare l’ammissione di una consulenza tecnica (cfr.sentenza di primo grado, pag. 11). Reputava segnatamente che il Comune avrebbe dovuto dimostrare che in dipendenza della risoluzione del contratto aveva sostenuto costi che altrimenti non avrebbe sopportato, costi non identificabili con quelli di cui si era fatto carico per il completamento dell’opera pubblica; che inverotal ultimi esborsi erano “compensati” dal minor prezzo pagato all’appaltatrice “S.I.C.E.S.” per effetto della risoluzione del contratto(cfr. sentenza di primo grado, pag. 11) . 2.Con sentenza n. 135/2018 la Corte d’Appello di Trieste – nella contumacia di Carmelo Canale, in qualità di trusteedel t rust “S.I.C.E.S. dei Fratelli Canale s.a.s. di Colletta Salvatore e C.”in liquidazione, e con la costituzione di Mauro Trevisane di Giovanni Pomponi - rigettava sia l’appello proposto da “doBank” s.p.a., in nome e per conto di “Mercuzio Securitisation” s.r.l. (già “Unicredit Credit Management Bank” s.p.a.), sia l’appello proposto, limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria,dal Comune di Pordenone.

Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che il Comune di Pordenone non aveva fornito la “prova del danno asseritamente patito sì che la c.t.u. richiesta per la quantificazione del danno medesimo,ed in particolare per il lucro cessante, appare meramente esplorativa” (così sentenza d’appello, pag. 24).

3. Avverso tale s entenza il Comune di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di du e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Non hanno svolto difese la “doBank” s.p.a., in nome e per conto di “Mercuzio Securitisation” s.r.l.(già “Unicredit Credit Management Bank” s.p.a.), Carmelo Canale, in qualità di trustee del t rust “S.I.C.E.S. dei Fratelli Canale s.a.s. di Colletta Salvatore e C.”in liquidazione, Mauro Trevisan e Giovanni Pomponi. CONSIDERATO CHE 4.Con il prim o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, e 156, 2° co., cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, 6° co., Cost.Deduce che la Corte di Trieste ha con motivazione “ apparente ” rigettato l’appello,con il quale aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria esperita nei confronti della “S.I.C.E.S .

” (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce invero che la corte d’appello non ha esplicitato l’iterlogico-giuridico atto a sorreggere, in parte qua, la sua decisione, ossia ha apoditticamente affermato che non ha fornito la prova del danno dicui ha invocato il ristoro (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce ulteriormente che la corte di merito “ha semplicemente rigettato l’impugnazione senza neppureoperare qualsivoglia riferimento alla sentenza di primogrado” (così ricorso, pag. 15). 5.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., degli artt. 119, punto 6, e 121 del d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 340 della legge n. 2248/1865.

Deduceche ha errato la Corte di Trieste a ritenere che non è statadata prova del danno dedotto ( il ricorrente ha precisato che, “per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno per lucro cessante conseguente al mancato incasso dei parcheggi, (…) non intende ripresentare la questione (…), volendo riaffermare solamente il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alle maggiori spese sostenute per il completamento del parcheggio”: così ricorso, pag. 28). Deduce che l’onere della prova su di esso gravante “era unicament e (…) quello relativo all’allegazione della stipulazione di un nuovo contratto per la realizzazione dell’opera pubblica” (così ricorso, pag. 27).

Deduce che il tribunale ha accertato che aveva in prime cure ritualmente prodotto la documentazione comprovante la spesa sostenuta per il completamento del parcheggio (cfr. ricorso, pag. 27) ; che in parte qua la decisione di primo grado non è stata contestata in appello ed è quindi passata in giudicato(cfr. ricorso, pag. 28).Deduce che la normativa speciale prevede che sono necessariamente a carico dell’appaltatore inadempiente “i maggiori costi sopportatidalla stipulazione del nuovo contratto per la realizzazione dell’opera pubblica” (così ricorso, pag. 28). 6.Va dato atto previamente che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato alle controparti rimaste intimate a mezzo del servizio postale ( in particolare, risulta notificato in data 29.10/5.11.2018 a mezzo del servizio postale a Carmelo Canale, in qualità di trustee del trust “S.I.C.E.S. F.lli Canale s.a.s. di Colletta Salatore e C.” in liquidazione, contumace in grado d’appello (ed in riassunzione in primo grado: cfr. ricorso, pag. 5) - peraltro - presso la sua residenza, alla via Giorgio Morandi, n. 14, del Comune di Casteldaccia; l’avviso di ricevimento della raccomandata risulta sottoscritto dal destinatario). 7.Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo.

Sussiste il vizio di motivazione “apparente”. 8.Questa Corte spiega che la motivazione è solo “ apparente ” , e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.

Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758;Cass. 21.7.2006, n. 16672). 9.Su tale scorta è ben evidente nella specie che la Corte di Trieste non ha per nulla esplicitato le ragionialla stregua delle quali ha ritenuto che il Comune di Pordenone non avesse assolto l’onere su di esso gravante di dimostrazione del danno asseritamente sofferto. Ben vero, l’ “apparenza” della motivazione viepiù si manifesta alla stregua della testuale riproduzione alle pagine 16 – 23 del ricorso del motivo d’appello per la parte che in questa sede rileva. 10.Più esattamente, con il motivo d’appello il Comune di Pordenone ebbe, mercé documentazione allegata già in prime cure (il riferimento è ai documenti nn. 50, 52 e 53 del fascicolo depositato innanzi al Tribunale di Milano, poi dichiaratosi incompetente), a dedurre di aver sopportato un maggior costo, in dipendenza del riappalto dei lavori alla “Pio Guaraldo” s.p.a., di euro 830.555,31.

Segnatamente, con il motivo d’appello il Comune di Pordenone ebbe a d addurre le seguenti circostanze: che ilcosto che avrebbe sopportato per la realizzazione dell’opera in forza del contratto stipulato con la “S.I.C.E.S”, sarebbe stato pari ad euro 4.581.977,86; che l’esborso sostenuto per la porzione di lavori eseguiti dalla “S.I.C.E.S” era stato pari ad euro 600.237,40; che dunque il quantum dei lavori non eseguiti dalla “S.I.C.E.S” era pari ad euro 3.981.740,46; che il costo sopportato per la realizzazione dei lavori non eseguiti dalla “S.I.C.E.S” ed eseguiti dalla “Pio Guaraldo” s.p.a. era stato pari ad euro 4.812.295,77; che dunque il maggior costo sopportato per la realizzazione dei lavori non eseguiti dalla “S.I.C.E.S” ed eseguiti dalla “Pio Guaraldo” s.p.a. era stato pari ad euro 830.555,31 (c fr. ricorso, pag. 22, ove è riprodotto il riferito stralcio dell’atto d’appello). 11.Questa Corte afferma inoltre che, i n tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr.

Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. c iv . e dall ’ art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito). 12.In pari tempo, va senz’altro condiviso il rilievo del ricorrente secondo cui nessun elemento depone nel senso che la corte distrettuale abbia inteso motivare il suo dictum per relationem, con riferimento ai motivi della sentenza di primo grado (cfr. ricorso, pag. 15).

Correttamente, perciò,il ricorrente prospetta che l’affermazione della Corte di Trieste – “va pertanto confermata la sentenza appellata” – “è mera frase conclusiva e di stile” (così ricorso, pag. 16).13. I n accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 135 dei 13.2/28.3.2018 della Corte d’Appello di Trieste va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 14.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa, in relazione almotivo accolto, la sentenza n. 135 dei 13.2/28.3.2018 della Corte d’Appello di Triestee rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legitt