Italian Court of Cassation allows appeal against expulsion order, quashing lower court's nullity ruling on defense power language.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Konatech Boubacarr's appeal against a peace judge's order declaring his defense power null due to language issues. The lower court ruled the power invalid because the defendant, who did not speak Italian, signed a document in Italian. The Supreme Court reversed this, holding that only the opposing party can challenge a document's validity for lack of a requirement, not the court ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, c.p.c.; The court cannot declare a legal act null ex officio for a defect that only the interested party can oppose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2601-2022proposto da: KONATECH BOUBACARR, rappresentato e difeso dall’Avvocato COSTANTINO GIUSEPPE VOCINOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - nonché PREFETTO DI SIENA; -intimato - avverso l ’ ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA , depositata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che Konatech Boubacarr, nato in Gambia il 20/6/1987, aveva proposto avverso il decreto con il quale, in Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 data 1 4 / 2 /202 0 , il prefetto di Siena ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto che “il mandato ad litem sottoscritto dal cittadinostraniero che non comprende, per detta del suo difensore, la lingua italiana” è nullo. 1.3.
Konatech Boubacarr, con ricorso notificato il 12/1/2022, ha chiesto , per cinque motiv i , la cassazione dell’ordinanza. 1.4. Il prefetto di Sienaè rimasto intimato. 1.5. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il quinto motivo, che dev’essere esaminato in via prioritaria, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 83-317 e 182-183 c.p.c. e la motivazione carente o insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la nullità della procura difensiva sul rilievo, “contrario alle disposizioni di legge”, che il richiedente non comprende la lingua italiana. 2.2.
Il motivo è fondato con assorbimento di tutti gli altri. Il giudice di pace, infatti, ha, in sostanza, rilevato, d’ufficio, la nullità della procura rilasciata dal richiedente in quanto rilasciata in lingua italiana, cioè in una lingua che lo stesso, a dire del suo stesso difensore, non comprende, rinvenendo un presunto vizio di validità dell’atto, e cioè il difetto di redazione dello stesso in una lingua che il suo stesso sottoscrittore non comprende, senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha dichiarato la nullità dell’atto per la mancanza di un requisito che sarebbe, in ipotesi, previsto nell’esclusivo interesse dello stesso richiedente, laddove, al contrario, soltanto la parte nel cui interesse è Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto stesso per mancanza del requisito stesso (art. 157, comma 2°, c.p.c.).
3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio. Così decis