Cassation court allows appeal against peace judge's dismissal of deportation order review due to jurisdictional error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Haj Abdallah Kamel's appeal against the Peace Judge's dismissal of his review of a deportation order. Kamel argued that the Peace Judge lacked jurisdiction because the law assigns such reviews to territorial courts for non-immediate rejections. The court ruled that the Peace Judge had correctly applied the law regarding deferred rejections, which fall under expulsion procedures and thus the Peace Judge's competence. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998; Art. 18, comma 2, d.lgs. n. 150/2011: The Peace Judge has jurisdiction over appeals against deferred deportation orders, whereas the Territorial Court handles only immediate border rejections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18490-2021proposto da: HAJ ABDALLAH KAMEL, rappresentato e difeso dall ’ Avvocato MAURIZIO VEGLIO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro QUESTORE DI MESSINA; -intimato - avverso l’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA , depositata il 12/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l ’ ordinanza in epigrafe, comunicata il 14/1/2021, ha dichiarato l ’ inammissibilità del ricorso con il quale Haj Abdallah Kamel, nato in Tunisia 3/2/1974, aveva impugnato il decreto di respingimento emesso, a seguito del suo sbarco a Lampedusa il 1°/11/2020, dal questore di Messina in data 13/11/2020.Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2.
Haj Abdallah Kamel, con ricorso notificato il 13/7/2021, ha chiesto , per un motiv o, la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il questore di Messina è rimastointimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 10, comma 2-bis, e 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 2 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di respingimento del questore sul rilievo che la competenza relativa all’impugnazione dei respingimenti spetta al tribunale territorialmente competente a norma dell’art. 9 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, a norma dell’art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedura di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione, a partire, tra l’altro, dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, il quale, in particolare, rinvia all’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, quindi, alla competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. 2.2.
Il ricorso è ammissibile e fondato. 2.3. Il giudice di pace, infatti, ha ritenuto che “ la competenza in ordine alla cognizione dell’impugnazione dei respingimenti spetta al Tribunale ordinario territorialmente competente” ed ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di respingimento “per difetto di competenza del giudice adito”. 2.4. Ora, se è vero che qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza dev’essere impugnata, a Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 norma dell’art. 42 c.p.c., con istanza di regolamento di competenza (cfr.
Cass. n. 34999 del 2021), da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione (art. 47, comma 2°, c.p.c.), è anche vero, però, che tale regola non vale, a norma dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al giudice pace. 2.5. In tale ipotesi, l’ordinanza , resa all ’ esito di un procedimento dichiaratamente introdotto a norma dell’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, come tale, a norma del comma 9, non suscettibile d’appello, dev’essere impugnata con gli ordinari mezzi, e, quindi, in definitiva, com’è stato fatto, con il ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c.. 2.6.
Stabilito, dunque, che il ricorso è ammissibile, la Corte ritiene che il motivo articolato siapalesemente fondato. 2.7. In tema direspingimento alla frontiera del cittadino straniero, infatti, il tribunale è competente a conoscere dell’impugnazione proposta solo se si tratta del respingimento immediato di cui al comma 1 dell’art. 10 d.lgs. n. 286/1998, operato, cioè, nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per far ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Cass. n. 25756del 2021). . 2.8.
Nel caso, come quello in esame, di respingimento c.d. differito nel tempo, previsto dal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. cit., che si verifica quando lo straniero è entr ato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed è fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero quando lo straniero pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, la norma del comma 2 bis dell’art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113/2018, conv. con Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 modif. in l. n. 132/2018) prevede che il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedure di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione e, tra gli altri, dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 cit., il quale, in particolare, dispone che le relative controversie (ivi comprese, dunque, quelle in materia di respingimento) spettano al giudice ordinario e sono disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, quindi, appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione (o, come nel caso in esame, il respingimento).
3. Il ricorso dev ’ essere, pertanto, accolto e l ’ ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Messina che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Messina che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del