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Ordinanza — n. 24102/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares inadmissible appeal against summary competence ruling in debt recovery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24102/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a summary competence ruling issued during an opposition to a default judgment. The appellant argued for territorial jurisdiction based on consumer protection laws, while the opposing bank contended functional jurisdiction. The Court held that such a brief ruling on competence, made solely as a prerequisite for granting provisional execution, cannot be challenged via a special regulation of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 66-bis Codice del Consumo: A summary ruling on competence issued solely as a prerequisite for granting provisional execution in an opposition to a default judgment is inadmissible under a regulation of jurisdiction.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction default judgment opposition provisional execution consumer protection forum summary competence ruling inadmissible appeal functional jurisdiction opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 c.p.c.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 38 c .
Art. 66-bis Codice del Consumo
Direttiva 93/13/CEE
Cass., n. 20357/20
Cass., n. 23191/04

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 20357/20
Cass., n. 23191/04
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Testo completo

A ANNA RUSSO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9523/2022proposto da: SANTO EUGENIO, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Santo che lo rappresenta e difende , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO, coop., in persona de l legale rappres. p.t. ; PIERLUIGI AGRESTI; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, notificata il 21.3.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Eugenio Santo propone regolamento di competenza rigua rdo a un’ordinanza del giudice unico del Tribunale di Velletri nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della Banca di Credito coop. dei Castelli Romani e del Tuscolo, neisuoi confronti e di Alessandro Macci, per la somma di euro 150.412,68 in virtù di fideiussione da loro prestata in favore della Macao s.r.l. a garanzia di un debitodi quest’ultima verso la banca ricorrente. Tale decreto era stato opposto da Eugenio Santo, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, indicando quale giudice competente il Tribunale di Latina in applicazione del foro del consumatore.

Con ordinanza notificata il 21.3.22, il giudice istruttore, evidenziata alle parti la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese, e rilevando che l’opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Eugenio Santo propone regolamento facoltativo di competenza in cassazione con due motivi.Non si sono costituite le parti intimate. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 38 c . p . c . deducendo l’incompetenza del Tribunale di Velletri, essendo competente il Tribunale di Latina quale foro inderogabile del consumatore con riferimento alla residenza del fideiussore ricorrente, da intendersi quale consumatore – come indicato anche nel contratto di f ideiussione nel quale è riportata la dichiarazione della banca che riconosce appunto il ricorrente come consumatore- - in applicazione dell’art. 66 bis del codice del consumo, e in conformità della direttiva 93/13.

Il secondo motivo, in via gradata, deducela competenza funzionale del Tribunale per le imprese di Roma.Il Procuratore Generale ha invece rilevato che l’ordinanza impugnata non contiene nessuna esplicita definitiva statuizione sulla contestata competenza, essendo dunque da applicare l’orientamento secondo il quale non può essere impugnata con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale ilgiudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza come presupposto della decisione sulla provvisoria esecuzione.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonoinammissibili sulla scorta dell’orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo il quale n on può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Cass., n. 20357/20; n. 23191/04).

Nel caso concreto, infatti, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivoha concesso la provvisoria esecuzione, pur premettendo che la competenza sulla causa sarebbe stata della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, attraverso dunque una pronuncia sommaria indicata come presupposto dell’ordinanza. Nulla per le spese, data la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile i l ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del