Court dismisses appeal and orders full cost compensation after client withdraws suit following Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal extinguished and ordered full compensation of procedural costs between the parties. The appellant, Fallimento Immobiliare Sant'Andrea SRL, withdrew its lawsuit after the Supreme Court issued a binding decision on the underlying mortgageability issue. Consequently, the Court found no grounds for rejection or inadmissibility, exempting the appellant from the standard unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 ss. c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings and triggers mutual cost compensation, while excluding the application of the additional unified contribution fee reserved for rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
6/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6321/2018 R.G. proposto da : FALLIMENTO IMMOBILIARE SANT'ANDREA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato CONFALONIERI DAVIDE (CNFDVD66C09E063I), indirizzo PEC: davide.confalonieri@monza.pecavvocati.it -ricorrente- contro CO.IN COSTRUZIONI E INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI ROBERTO (SNTRRT70C09Z112B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIRELLI TEO (TRLTEO62D04F205D) -controricorrente- nonchécontro ITALFONDIARIO SPA (ora doNEXT SPA ) , quale mandatario di VELTRO SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCA POPLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP ARL -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MONZA n. 64/2018 , depositatoi l 16/01/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE 1. – con ordinanza interlocutoria n. 6754 del 01/03/ 2022 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , proposto da l Fallimento Immobiliare Sant’Andrea s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Monza indicato in epigrafe – al quale Italfondiario s.p.a. aveva resistito con controricorso e CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l. aveva invece aderito con controricorso – i n attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione riguardante le conseguenze derivanti, in tema di mutuo fondiario , dal superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993; 2.
–le Sez ioni Unite si sono pronunciate sulla questione con sentenza n. 33719 del 16/11/2022; 3. – la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 28/06/2023; 4. –in data 16/06/2023 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 ss. c.p.c.chiedendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti; 5.– i n data 27/06/2023 è pervenuto atto di adesione alla rinuncia, con compensazione delle spese, da parte di doNEXT s.p.a. (nuova denominazione assunta da Italfondiario s.p.a.). CONSIDERATO CHE 6.
– sussistono i presupposti ex art. 390 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, sia in forza dell’intervenuta accettazione del controricorrente Italfondiario (ora doNEXT), che esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020), sia in ragione delle ragioni sottese alla rinuncia, connesse alla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte; 7.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le speseprocessuali tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co