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Ordinanza — n. 24018/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24018/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24018/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8475/2019 R.G. proposto da : BANCA BPM SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS (DNGLCU29L12H501L) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati EDOARDO STAUNOVO POLACCO (STNDRD70S23D969Y) e GIORGIO TARZIA (TRZGRG32P08F205Y), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO MARIELLA BURANI FASCHION GROUP SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO (DSTMRZ44E16H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIA SPAGGIARI (SPGGLI68T58H223M) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3/2019depositata il 03/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, artt. 115 c.p, art. 2729 c.c; Ordinanza — n. 24018/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –il terzo deduce, in subordine, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. in ordine alla prova presuntiva del presupposto soggettivo della revocatoria, essendo stato totalmente ignorato ciò che la Banca aveva dedotto e documentato sullo svolgimento del rapporto creditizio con la società poi fallita, fino alla vigilia del fallimento, dunque i segnali “interni” che, ai fini di quella prova indiziaria, andavano comunque valutati, ex art. 2729 c.c.; 3. –il primo motivo è fondato e va accolto; 3.1. – la corte territoriale non si è curata di verificare se le singole rimesse affluite sul conto rispettassero entrambi i parametri declinati nell’art. 67, comma 3 , lett.

Parole chiave

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banca popolare risoluzione delle banche azione revocatoria fallimentare credito nel fallimento caso di garanzia bancaria istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
– il secondo mezzo denuncia, in subordine, violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 115 c.p
–il terzo deduce, in subordine, violazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 2729 c.c
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8475/2019 R.G. proposto da : BANCA BPM SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS (DNGLCU29L12H501L) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati EDOARDO STAUNOVO POLACCO (STNDRD70S23D969Y) e GIORGIO TARZIA (TRZGRG32P08F205Y), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO MARIELLA BURANI FASCHION GROUP SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO (DSTMRZ44E16H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIA SPAGGIARI (SPGGLI68T58H223M) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3/2019depositata il 03/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – c on citazione notificata nel 2013 , il F allimento Mariella Burani Fashion Group S.p.A. proponeva azione revocatoria fallimentare contro il Banco Popolare Società Cooperativa (di seguito Banca), succeduto per fusione alla Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prosperocon cui la società i n bonis aveva intrattenuto un rapporto di c/c, effettuandovi rimesse per complessivi € 2.039.394,50fra settembre 2009 e marzo 2010; 1.1. – i n particolare, chiedeva la revoca , a sensi dell’art. 67, comma 3, lett.

b) l.fall., di n. 149 accrediti che avevano consentito alla Banca di ridurre l’esposizione debitoria della cliente, essendosi il saldo passivo ridotto, alla data di dichiarazione di insolvenza , da € 2.316.305,20 a € 1.858.956,23; 1.2. – e spletata CTU, il Tribunale di Reggio Emilia condannava la convenuta a corrispondere al Fallimento la somma di € 958.093,00. 1.3. –la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 3 gennaio 2019, ha respinto l’appello proposto da Banco Popolare soc. coop. contro la pronuncia di primo grado; 2. – l a Banca propo ne ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui il Fallimento resiste con controricorso.Entrambe le parti depositano memoria.

CONSIDERATO CHE 2.1. – il primo motivo denuncia violazione dell’art. 67 , comma3, lett. b) , l.fall. , per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che i requisiti di consistenza e durevolezza non andassero riferiti alle singole rimesse, bensì al rientro dall’esposizione debitoria, con conseguente violazione dell’art. 70 l.fall., nella parte in cui pone un limite all’obbligazione restitutoria delle rimesse revocabili secondo la norma precedente; 2.2. – il secondo mezzo denuncia, in subordine, violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la condanna restitutoria non ha tenuto conto dell’allegazione di parte attrice circa il “rientro” (quantificato in € 457.345,93 per differenza tra € 2.316.305,20 ed € 1.858.956,27) cui doveva essere circoscritta l’ obbligazione restitutoria della Banca a sensi dell’art. 70 l.fall.; 2.3.

–il terzo deduce, in subordine, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. in ordine alla prova presuntiva del presupposto soggettivo della revocatoria, essendo stato totalmente ignorato ciò che la Banca aveva dedotto e documentato sullo svolgimento del rapporto creditizio con la società poi fallita, fino alla vigilia del fallimento, dunque i segnali “interni” che, ai fini di quella prova indiziaria, andavano comunque valutati, ex art. 2729 c.c.; 3. –il primo motivo è fondato e va accolto; 3.1. – la corte territoriale non si è curata di verificare se le singole rimesse affluite sul conto rispettassero entrambi i parametri declinati nell’art. 67, comma 3 , lett.

b) l.fall., ritenendol i sussistenti per il solo fatto che il saldo passivo del conto alla data del fallimento era inferiore al massimo scoperto registrato nel periodo sospetto; questa Corte ha invece chiarito che, in tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento rappresentato da ogni singola rimessa, avendo riguardo alla sua “consistenza”ed alla sua “durevolezza”; di conseguenza, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3, l.fall.(nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), trattandosi di “norma di chiusura” che indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire(Cass. 277/2019; conf.

Cass. 24868/2015, 20834/2010); del resto, il dato aritmetico valorizzato dalla Corte distrettuale, pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell'apertura del concorso, non è necessariamente indicativo dell'importo da revocare, perché può essere influenzato da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma dell'art. 67, comma 3, lett.

b) l.fall., come ad esempio nel caso in cui vengano in questione le rimesse effettuate da terzi , ritenute non revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio (Cass.235979/2017, 22247/2012); 3.2. – resta assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinatasulla medesima questione veicolat a dal p r imo ; 3.3.

–il terzo motivo, vertente sul diverso tema della scientia decoctionis, è invece inammissibile , in quanto la prospettata violazione di legge potrebbe sussistere solo a fronte di una non corretta applicazione delle regole che presiedono al ragionamento presuntivo, non già quando –come nel caso in esame – la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali (Cass.9054/2022), dal momento che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione(Cass. 20553/2021);

è evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez. U, 28220/2018); 4. –all’accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità .

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di appello di Bologna , in diversa composizione, anche per la regolazion