Ordinanza — n. 24016/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28523/2017 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difesa dall'avvocato EUGENIO MOSCHIANO (MSCGNE70A26A509K), indirizzo PEC: eugeniomoschianoavvocatinapoli.legalmail.it, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro LEONESSA INVESTIMENTI SRL a SOCIO UNICO, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO (SRRPTR64T25H501V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO GERVASONI (GRVLNI47C26G264P) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO CD CENTRE DISCOUNT SRL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1220/2017depositata il 17/03/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 c.p, art. 183 c.p; Ordinanza — n. 24016/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –Avverso detta decisione la Banca Monte dei Paschi s.p.a. propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui Leoness a Investimentis.r.l. resiste con controricorso. Il Fallimento intimato, nel frattempo chiuso, non svolge difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.), in quanto la questione dell’esistenza di un contratto di factoring o di una linea di credito esulava dai motivi di appello , rispetto ai quali risultava del tutto ininfluen te, con conseguente estraneità al thema decidendum; 2.2.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28523/2017 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difesa dall'avvocato EUGENIO MOSCHIANO (MSCGNE70A26A509K), indirizzo PEC: eugeniomoschianoavvocatinapoli.legalmail.it, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro LEONESSA INVESTIMENTI SRL a SOCIO UNICO, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO (SRRPTR64T25H501V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO GERVASONI (GRVLNI47C26G264P) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO CD CENTRE DISCOUNT SRL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1220/2017depositata il 17/03/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1. – Il giudizio verte su un’azione revocatoria fallimentare promossa nel 2008 dal Fallimento C.D. Centre Discount s .r.l. (dichiarato nel 2003) contro la Banca Monte dei P aschi di Siena s.p.a., ai sensi dell’ art. 67 , comma 2, l.fall., per rimesse bancarie effettuate su tre conti della soc ietà in bonis ( due conti di corrispondenza e un conto anticipi, n. 6195199.03). 1.1. – Espletata CTU, il Tribunale di Napoli accoglie va la domanda, ritenendo che non vi fosse prova di affidamenti per apertura di credito concessi dalla banca sui conti correnti e accertando che nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento la società aveva operato versamenti e accreditamenti in funzione solutoria su tutti e tre i conti in considerazione. 1.2.
– In corso di causa al fallimento attore subentrava la Leonessa Investimenti s .r.l., quale soggetto proponente il concordato fallimentare. 1.3. –La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Banca – incentrato sulla irrevocabilità delle annotazioni sul rapporto definito come “partitario anticipi”, con conseguente duplicazione delle poste revocate su questo e suiconti di corrispondenza – in ragione: i ) della mancata impugnazione del capo di decisione relativo all’insussistenza di un contratto di factoring e di una “linea di credito” a valere sui conti correnti, con conseguente giudicato interno sul difetto di prova dell’affidamento dei conti; ii ) della novità dell’argomentazione relativa alla irrevocabilità di rimesse effettuate su un mero “rapporto anticipi” o “partitario”, salva la generica affermazione contenuta nella comparsa di risposta, trascritta a pag. 6 della sentenza impugnata, che però fa affatto riferimento alla “triangolazione contabile” tra i tre conti, comerappresentata in appello. 2.
–Avverso detta decisione la Banca Monte dei Paschi s.p.a. propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui Leoness a Investimentis.r.l. resiste con controricorso. Il Fallimento intimato, nel frattempo chiuso, non svolge difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.), in quanto la questione dell’esistenza di un contratto di factoring o di una linea di credito esulava dai motivi di appello , rispetto ai quali risultava del tutto ininfluen te, con conseguente estraneità al thema decidendum; 2.2.
– an aloghe censure vengono svolte con il secondo mezzo, sul rilievo che l’eccezione relativa alla irrevocabilità delle rimesse annotate sul partitario anticipi non sarebbe stata in realtà proposta per la prima volta in appello, essendo stata formulata nella comparsa di costituzione, nelle note ex art. 183 c.p.c. e infine nella comparsa conclusionale di primo grado; 2.3. – il terzo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1242, 1853, 2697 c.c. e 115 c.p.c. , in relazione all’art. 67 l.f. (art. 360 comma 1, n. 3 , c . p . c . ) e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. ) , essendo consolidata l’interpretazione della cassazione sulla irrevocabilità delle rimesse effettuate nel partitario anticipi (Cass. 13449/2011, 19018/2012); 3.
– ad avviso del Collegio, i primi due motivi , esaminabili congiuntamente in quanto connessi, vanno accolti, con assorbimento del terzo; 3.1. – i l rilievo in base al quale con l’ appello non era stat o contestato l’accertamento della mancanza di prova circa il fatto che i conti correnti fossero assistiti da aperure di credito , e che sussistesse un contratto di factoring , non avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la quale verteva sulla questione , affatto diversa , della duplicazione delle poste revocate,in quanto oggetto di annotazione sia sui conti correnti che sul conto anticipi (cd. partitario); 3.2.
– del resto si trattava di questione riconducibile alla prova della natura solutoria delle rimesse, che il curatore fallimentare, in quanto attore , ave va l’onere di fornire, e che, oltre ad essere sviluppata dalla banca nella comparsa conclusionale di primo grado, era stata comunque posta in giudizio tempestivamente, sebbene in via generica, poiché in comparsa di costituzione MPS aveva espressamente eccepito «l’irrevocabilità dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti nell’ambito del rapporto di factoring o di cessione dei crediti», per poi precisare, nella memoria ex art. 183 c.p.c., che nella specie i rapporti di c/c erano due, mentre il terzo era un mero conto anticipi, le cui competenze confluivano su uno dei due c/c; 3.3.
– ovviamente non è qui in rilievo la fondatezza della questione così sollevata, che andrà valutata in sede di rinvio; 4. –la decisione impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie iprimi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del