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Ordinanza — n. 23965/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against injunction, ruling procedural defects and lack of specific argumentation preclude merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Furore against a lower court's decision upholding a monetary injunction. The municipality argued for a substantive review of its relationship with the Ministry, but the court found the appeal inadmissible due to a lack of specific illustration of this issue in the initial grounds. Furthermore, the court held that arguments regarding the Ministry's delay were already absorbed by the prior declaration of nullity regarding the Ministry's participation, making a new examination of facts improper in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: In proceedings for an injunction, opposition does not invert the substantive position of the parties, and appeals lacking specific illustration of new issues or improperly requesting a re-examination of facts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
injunction opposition substantive position inadmissible appeal lack of illustration absorption of claims jurisdictional review procedural defects lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 1284 c.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1284 c.c
art. 269 c.p
Il ricorrente denuncia: a)con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c e degli artt.
art. 24 Cost
c e dell'art. 24 Cost., o comunque nullità del la sentenza per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 184 bis c.p
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 184 bis c.p.
art. 1218 c.c
d) con il quarto motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30161/2018
Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535
13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18282/2017 R.G. proposto da: COMUNE di FURORE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA del CORSO 300, presso lo studio degli avvocati ANDREOTTA e DETTA , rappresentato e difeso dagli avvocati LAMBERTI ANIELLO, IANNUZZI BARBATO, GIORGI VITTORIO per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO STEFANO MARIA (pec ) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 440/2017depositata il 15/05/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dallaConsigliera CLOTILDE PARISE .

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1865/09 pubblicata il 7 settembre 2009 accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di Furore avverso il decreto ingiuntivo n. 663/97 emesso in data 5/12/1997, che revocava, e per l’effetto:

a) condannava il Comune di Furore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Società Recchi s.p.a. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante, ora incorporata nella Ferrocemento Recchi s.p.a., della somma complessiva di euro 373.763,32 di cui euro 19.482,45 a titolo di interessi per ritardato pagamento sulla somma corrisposta a titolo di anticipazione, euro 184.201,08 a titolo di saldo residuo, euro 170.079,79 a titolo di interessi moratori sulla rata di saldo fino alla data del 31/3/2008, oltre interessi moratori per il periodo successivo al 31/3/2008 sull'importo di euro 184.201,08 e con l'anatocismo al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. e a far tempo dalla domanda;

b) dichiarava la nullità della chiamata in causa del Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) condannava il Comune di Furore al pagamento delle spese processuali in favore della Società Recchi s.p.a. Costruzioni Generali, di seguito incorporata nella Ferrocemento Recchi s.p.a.;

d) dichiarava interamente compensate le spese processuali tra il Comune di Furore e il Ministero dei LavoriPubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Con sentenza n.440/2017, pubblicata il 15/05/2017, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato, per quanto ora di interesse, l'appello principale proposto dal Comune di Furore. La Corte d’appello ha affermato che: (i) secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;ne consegue che il disposto dell'art.269 c.p.c., che disciplina la modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche conte- nute nel ricorso per decreto; (ii) in applicazione dei suesposti principi era da ritenersi nulla la chiamata in causa del Ministero;(iii) non ricorrevanoi presupposti per giustificare la suddetta decadenza processuale per errore scusabile o per overruling e la questione di illegittimità costituzionale che l’appellante chiedeva di sollevare era già stata dichiarata infondata, in termini sovrapponibili a quelli dedotti dal Comune, con la sentenza n.80/1997 del Giudice delle Leggi.

3. Avverso questa sentenza il Comune di Furore propone ricorso affidato a sei motivi, resistito con controricorso dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p. a., già Recchi s. p.a. Costruzioni Generali, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con istanza dell’11-5-2023 il Comune ricorrente, in relazione alle questioni di diritto poste con i primi tre motivi di ricorso, ha chiesto alla Prima Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 cod. p roc . c iv ., di rimettere la causa davanti alle Sezioni Unite Civili. Detta istanza è stata rigettata con provvedimento depositato il 16-5-2023, nella ritenuta insussistenza di alcuno dei presupposti di cui al citato art.374.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il Comune di Furore e la Società Italiana per Condotte d’Acqua s. p.a. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia: a)con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c e degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e, per quanto di ragione, n. 4 c.p.c.», deducendo che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di merito anteriore al 1998 e l’orientamento dot- trinale che lo richiama, l'opponente, in quanto riveste la qualità di convenuto sostanziale, deve, a pena di decadenza, citare il terzo direttamente con l'atto di opposizione per la prima udienza, da fissare nel rispetto dei termini a comparire, così come aveva fatto nella specie il Comune di Furore, e peraltro, con la citazione diretta, il terzo sostanzialmente è chiamato in causa, ma formalmente è convenuto, come l'opposto; rimarca che al momento della proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Comune di Furore (febbraio 1998), non era stata mai espressa alcuna diversa posizione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità e,in relazione al diritto vivente come consolidatosi nella successiva giurisprudenza, chiede di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione del principio della parità delle parti, di economia processuale e di giusta durata del processo; afferma che il dubbio di costituzionalità sollevato non riguarda la previsione di due modalità diverse di chiamare in causa un terzo da parte dell'attore e del convenuto, che si ritiene del tutto conforme alla Carta Costituzionale, come precisato dalla stessa sentenza n. 80/1997, bensì l'interpretazione ormai consolidata della Corte di Cassazione (costituente, dunque, "diritto vivente"), secondo cui l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove intenda chiamare in causa un terzo, debba chiedere la preventiva autorizzazione al Giudice, rivestendo la veste di convenuto sostanziale;

b) con il secondo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, comma 3, 157, comma 2, 269 e 112 c. p. c e dell'art. 24 Cost., o comunque nullità del la sentenza per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.», per non essersi la Corte d’appello pronunciata sulla questione della sanabilità del vizio rilevato, atteso che il Ministero dei Lavori Pubblici si era regolarmente costituito, senza sollevare alcuna contestazione in ordine alle modalità con cui era stato evocato in giudizio, così sanando in ogni caso l'eventuale vizio, del tutto insussistente,e, tra l’altro, tardivamente dedotto per la pri ma volta soltanto nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, come evidenziato dal Comune di Furore nella successiva memoria di replica sentenza di questa Corte n.883 del 2015, secondo cui "la chiamata in giudizio di un terzo, da par te dell'opponente a decreto ingiuntivo, con citazione diretta per la prima udienza di comparizione, anziché previa autorizzazione del Giudice, è lesiva dei soli interessi del terzo chiamato, unico soggetto legittimato a far valere la relativa nullità, secondo il disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c..

L'eccezione, inoltre, deve essere proposta nella prima udienza successiva all'atto e, quindi, nell'atto di costituzione in giudizio del terzo" (in senso conforme, richiama anche Cass. n.2977/2006); rileva che, poiché l'Avvocatura dello Stato aveva proposto l'eccezione per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, all’esito di espletamento di istruttoria e C.T.U., la Cortedi Appello avrebbe dovuto dichiarare che la (presunta) nullità della chiamata in causa del terzo era da considerarsi sanata per intempestività della relativa eccezione da parte del terzo;

«Violazione e falsa applicazione dell'art. 184 bis c.p. c e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell'istituto dell'overruling, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e, per quanto di ragione, n. 4 c.p.c.», per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto non applicabili alla fattispecie gli istituti dell'errore scusabile e dell'overruling, rilevando che la prima sentenza di segno contrario alla citazione diretta del terzo (Cass.n.8718/2000) era stata pronunciata solamente più di due anni dopo che l’odierno ricorrente aveva proposto, nel febbraio del 1998, l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Recchi s. p.a., mentre la concorde giurisprudenza di merito già precedente al 1998 e fin dal 1996 riteneva in toto legittimo l'operato processuale dell'Ente opponente;

d) con il quarto motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 13, comma 6, del D.L. 28.2.83, n. 55, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul terzo motivo di appello, in conseguenza della dichiarata nullità dellachiamata in causa della P.A. statale, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, con riferimento alla questione della non imputabilità del ritardo al Comune di Furore, avendo erroneamente riten ut o il Tribunale che il Comune, ai fini dell'esonero da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare non una mera difficoltà, ma un impedimento obiettivo ed assoluto, relativo alla prestazione in sé considerata, e ciò in asserito contrasto con quanto previsto dall’art. 5 della convenzione di concessione del 21.3.92;

e) c on il quinto motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1183 c.c. e degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di appello relativo alla responsabilità della ex Agensud per il ritardo nell'erogazione delle rate di finanziamento, atteso che dette rate erano sempre state erogate con enorme ed ingiustificato ritardo dall'Amministrazione dello Stato (talvolta addirittura superiore all'anno), come specificamente ed inequivocabilmente accertato dal C.T.U.; f) «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., o comunque nullità della sentenza in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul motivo d’appello relativo alla imputabilità del ritardo al Comune o al Ministero nella erogazione dell'anticipazione alla ditta concessionaria, avendo il C.T.U.ritenuto che (solo) di ciò dovesse rispondere il Comune di Furore, in quanto questi, "avendo avuto l'accredito della 1^ rata di lire 592.715.635 in data 6.3.92, ancor prima della stipula del contratto di appalto con l'impresa, avvenuta il 21.3.92, poteva provvedere al tempestivo pagamento dell'anticipazione entro il 17.9.92, anziché farlo il 26.3.93" (pag. 23 della C.T.U.), senza tuttavia considerare che la maggior parte della suddetta prima rata del finanziamento statale era destinata ed era stata utilizzata dall'Ente locale, per saldare i conti dei lavori relativi al progetto base (precedentemente assentiti e realizzati dalla stessa impresa Recchi), di cui il progetto di estensione funzionale, oggetto del presente giudizio, costituiva il proseguimento ed il completamento dell'unitaria opera pubblica di "risanamento igienico-sanitario del Fiordo di Furore".

2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione,sono infondati. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato nel provvedimento della Prima Presidente d epositato il 16 - 5 - 2023, che ha rigettato l’istanza del Comune ricorrente di rimessione della presente causa alle Sezioni Unite, nella ritenuta insussistenza di alcuno dei presupposti di cui all’art.374 cod. proc. civ., l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, madeve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato.

Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, chesi instaura in via eventuale e posticipata rispetto all’originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore–opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. 2124/1994).

Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 cod. p roc . c iv . , che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio,l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzoal quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass.21706/2019; Cass. 22113 /2015 ; Cass.8718/2000).

Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivosono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta(Cass. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicchél'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione),deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione,l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate). 2.1.2.

Quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l’orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni (cfr. pronunce sopra citate).

E’, dunque, rimasta isolata la pronuncia richiamata in ricorso (Cass.883/2015, secondo cui l’eccezione di nullità deve essere sollevata dal terzo nell’atto di costituzione in giudizio dello stesso, restando altrimenti sanata la nullità), pur essendo individuabili, secondo il più recente indirizzodi questa Corte, sempre in coerenza con le coordinate ermeneutichedi cui si è detto, alcune fattispecie in cui non si determina il vizio di nullità della chiamata del terzo . In particolare, ciò si verifica nell'ipotesi in cui la chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia accompagnata dall'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata (Cass. 16336/2020), nonchénell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione abbia pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato in giudizio, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere configurabileun'autorizzazione implicitaalla chiamata del terzo (così ancora Cass. 16336/2020 citata).

Infine è stato precisato, in applicazione del principio generale secondo cui i vizi che determinano nullità proces sual i si convertono in motivi di gravame,che il giudice d’appello può rilevare d’ufficio la nullità della chiamata in causa effettuata con citazione diretta, ma solo se il relativo vizio è motivo di gravame (Cass. 41383/2021). 2.2. Ciò posto, in applicazione dei suesposti principi, le censure di cui trattasi non colgono nel segno, né il ricorrente offre valide e condivisibili ragioni per mutare il consolidato indirizzo di questa Corte sul punto, sicché neppure va accolta l’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa.

Nella specie, il decreto ingiuntivo erastato emesso solo nei confronti del Comune, che con l’atto di opposizione aveva citato direttamente il Ministero, estendendo il contraddittorio a detta parte, estranea, si ribadisce, all’originario procedimento monitorio, senza previa autorizzazione del giudice, che non era stata chiesta neppure in subordine. Contrariamente a quanto assume il Comune, inoltre, non si verte affatto in ipotesi di overrulling e di errore scusabile, perché fin dal 1994 (Cass. 2124/1994 citata), è stata precisatala distinzione di cui si è detto (l’opponente ha la posizione sostanziale di convenuto, con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo processuale e probatorio) e sin dal 1997 (Cass. 4894/1997 citata) è stato affermato da questa Corte il principio, che si applica nel caso in esame, secondo cui la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme.

I profili di illegittimità costituzionale dedotti, per un verso, sono stati scrutinati dalla Corte Cost. con la sentenza n.80/1997, che non ha ravvisato fondata la questione dell’illegittimità costituzionale della diversità di posizione processuale, nella disciplina dell’art. 269 cod. proc. c iv ., tra l’attore, il quale può chiama re in causa un terzo per ottenere l’estensione del contraddittorio, e il convenuto, e, per altro verso, in ogni casonon rilevano nel senso invocato, ossia sulla base dell’evoluzione del “diritto vivente” asseritamente sopravvenuta in corso di giudizio, in quanto, per le ragioni che sono state e sposte, non ricorre l’ipotesi di overrulling.

Nella specie, inoltre, il giudice dell’opposizione non si è affatto pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato, poiché, come si è visto, si è pronunciato in rito, dichiarando la nullità della sua chiamata in causa. Neppure può sostenersi, contrariamente a quanto deduce il ricorrente nella memoria illustrativa, che l’autorizzazione implicita alla chiamata del terzo sia desumibile dalle ordinanze istruttorie,poiché queste sono di norma revocabili ai sensi dell’art.177 cod. proc. civ.e soprattutto non pregiudicano affatto il contenuto finaledella decisione della controversia ( tra le tante Cass.30161/2018).

Inammissibile, infine, è la deduzione del ricorrente, svolta nella memoria illustrativa, secondo cui il rapporto sostanziale con il Ministero si configurerebbe come inscindibile in forza dell’art.5 della Convenzione stipulata tra il Comune e la Recchi s. p.a., in quanto non v’è compiuta e specifica illustrazione, nei primi tre motivi di ricorso, di detta questione, involgente anche l’interpretazione di atti negoziali, né invero la stessa risulta menzionata nella sentenza impugnatatra le argomentazioni svolte dal Comune a sostegno dei suoi motivi d’appello, il cui contenuto non è illustrato nel ricorso (cfr. pag. 4, 5 e 6).

3. I motivi quarto, quinto e sesto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sonoin parte infondati e in parteinammissibili. Il Comune ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia nei termini di cui si è detto [ §1d), e), f) ], ossia principalmente con riguardo all’imputabilità del ritardonell’erogazione dell’anticipazione alla concessionaria, in relazione ai rapporti sostanziali intercorsi con il Ministero. Orbene, il vizio è insussistente, poiché, come invero lo stesso Comune dà atto, i motivi d’appello riguardanti le questioni di merito relative ai rapporti con il Ministero so no stati dichiarati assorbiti per effetto della nullità della chiamata in causa, sicché la Corte di appello si è pronunciata al riguardo.

Le censure sono inammissibili nella parte in cui, nel “riproporre” il terzo motivo di appello e le questioni di merito , non si confrontano con il decisum, perché la Corte di merito ha scrutinato il suindicato motivo (pag.10 della sentenza) , dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, basata sulle risultanze della C.T.U., e sollecitano,in ogni caso, impropriamente un riesame dei fatti in sede di legittimità, mediante richiamo delle emergenze probatorie.

4. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Società Italiana per Condotte d’Acqua s. p.a. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della suss