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Ordinanza — n. 23942/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses partner's claim for contribution to social debts paid via agency account without direct third-party payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23942/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonella De Mattei's appeal against a lower court ruling that denied her right of recourse against co-partner Salvatore Cardia. De Mattei argued she had fulfilled social obligations by paying insurance premiums, but the appellate court found no direct payment to the creditor Allianz s.p.a. The supreme court upheld this decision, ruling that payments made to a dedicated company account, even under specific agency regulations, do not constitute direct satisfaction of the third-party creditor's debt required for a partner's right of recourse.

Regesto Legislator

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Art. 1299 c.c.; Art. 2291 c.c.; Art. 117 d.lgs. n. 209/2005: A partner's right of recourse against a co-partner for social debts is not established if the partner merely deposited funds into a company account rather than making a direct payment to the third-party creditor.

Parole chiave

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right of recourse social debts partner liability direct payment requirement agency account regulations contribution to social obligations third party creditor regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 1299 c.c.
Il Tribunale di Monza condannava il convenuto al pagamento della somma di € 5.660,79, a titolo di restituzione delle somme indebitamente prelevate, e al pagamento della somma di € 43.199,80 a titolo di rimborso pro quotaex art. 1299 e 2291 c.c.
Art. 2291 c.c.
Art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005
2291 e 1299 c.c., oltre che dell’art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
art. 83 c.p
36057 del 09/12/2022), a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.
art. 365 c.p
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 159 c.p
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14242/2019 promosso da Antonella De Mattei,elettivamente domiciliata in Saronno, via Varese n. 25/G, presso lo studio dell’avv. Alessandra Clerici, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente principale - contro Cardia Salvatore, elettivamente domiciliatoin Desio, via Fratelli Cervi 35, presso lo studio dell’avv. Alberto Radaelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 837/2019della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 25/02/2019, notificata il 04/03/2019; letti gli atti e i documenti di causa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOAntonella De Mattei e Salvatore Cardia costituivano nel 2007 la Diadema s.n.c., società partecipata al 30% dalla De Mattei e al 70%dal Cardia, il cui oggetto sociale era la promozione e la gestione di contratti assicurativi per conto di Allianzs.p.a. , di cui Diadema s.n.c. era mandataria . La gestione veniva assunta da Salvatore Cardia. Nel 2012, quest’ultimo rassegnava le dimissionida amministratore ed esercitava il diritto di rece sso dalla società di cui rimaneva socio fino al 31/07/2012. Allegando di avere rilevato un ammanco di cassa e di avere dovuto versare la somma di € 71.314,00 nel conto corrente della societàdedicato ai rapporti con la Allianz s.p.a., De Mattei Antonella esercitava l’azione di regresso nei confronti di Salvatore Cardia, chiedendo a quest’ultimo il pagamento del 70% dell’importoversato.

Il Tribunale di Monza condannava il convenuto al pagamento della somma di € 5.660,79, a titolo di restituzione delle somme indebitamente prelevate, e al pagamento della somma di € 43.199,80 a titolo di rimborso pro quotaex art. 1299 e 2291 c.c. La Corte d’appello di Milanoriformava totalmente la sentenza di primo grado. In particolare, respingeva la domanda della De Mattei , ritenendo viziatada ultrapetizione la statuizione con cui il Cardia era stato condannato alla restituzione della somma di € 5.660,79 . Dichiarava , inoltre, l’infondatezza dell’azione di regresso, perché ne mancava il presupposto, non avendo la De Mattei effettuato un pagamento diretto alla Allianz s.p.a., creditrice della società, ma soltanto versato le somme sul conto dedicato della Diadema s.n.c.

L’appellata ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi . L’intimato si è difeso con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d’appello tenuto conto del fatto che i versamenti operati dalla De Mattei non erano stati effettuati su un qualsiasi conto corrente della società, ma sul conto agenziale previsto dall’art. 117 del d.lgs. n. 209 del 2005.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2291 e 1299 c.c., oltre che dell’art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo ai versamenti di denaro effettuati dalla ricorrente sul conto separato di cui all’art . 117 d.lgs. cit., per avere la Corte d’appello ritenuto che si trattasse di erogazioni a fondo perduto o di finanziament i a lla soci e tà , effettuati dalla socia De Mattei,mentre invece erano veri e propri pagament i alla creditrice Allianz s.p.a.

Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., perché , secondo la ricorrente, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che la De Mattei non avesse dedotto nulla in ordine alla sorte dei premi incassati dalla societàe non rivenuti nelle casse sociali, mentre invece la ricorrente aveva precisato che il Cardia aveva distratto i premi riscossi in contanti, ed anche perché, sempre secondo la ricorrente, lo stesso giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che i versamenti effettuali dalla De Mattei erano erogazioni a fondo perduto o finanziamenti della socia alla società.

2. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione contiene una procura alle liti, apposta a margine della prima pagina dell’atto, che non reca alcuna indicazione in ordine allo specifico mezzo di impugnazione proposto, anche se menziona la delega a rappresentare e a difendere «in ogni fase del presente giudizio, compresa quella esecutiva, nonché l’eventuale fase di riassunzione del giudizio a seguito della cassazione»,conferendo «ogni più ampia facoltà di difesa, compresa quell a di proporre il ricorso e d eventuale controricorso , ricorso incidentale, depositare memorie, transigere e conciliare la vertenza, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la altrui rinuncia … » .

La procura deve comunque ritenersi valida, tenuto conto che, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022), a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso e fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, dovendosi comunque tenere presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art.1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano un’unica critica alla sentenza impugnata,e si rivelano entrambi infondati. 3.1. P arte ricorrente ha , in sintesi, lamentato la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, che la De Mattei non aveva versato denari propri su un qualsiasi conto intestato alla Diadema s.n.c., perché il conto era quello previsto dall’art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005 e tale versamento era l’unico modo attraverso il quale la Diadema s.n.c. poteva rimettere le somme riscosse in qualità di agente della Allianz s.p.a. 3.2.Com’è noto, l’art. 117, commi 1 e 2, d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo vigente ratione temporis, prevede quanto segue:

«1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.3.

Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.» L’art. 54, commi 1 e 2, del regolamento ISVAPn. 5 del 16/10/2006, nel testoall’epoca vigente, stabiliva inoltre che : «1. A i sensi dell'art. 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.2.

Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.» Nel caso di specie, è incontestato che il conto fosse intestato Diadema s.n.c. 3.3. L’esistenza di un patrimonio separato, nei termini sopra delineati, non comporta la perdita della titolarità del conto in capo all’intermediario, ma solo l’insorgenza di quei vincoli di destinazione descritti nelle disposizioni richiamate.

In altre parole, il versamento di somme di denaro sul conto in questione, intestato (come nella specie) all’intermediario,non costituisce di per sé un pagamento all’assicurazione creditrice, perché è sempre necessario un atto di disposizione del titolare del conto in favore dell’assicurazione stessa. Correttamente il giudice di merito ha escluso, dunque, che la fattispecie, come delineata dalla ricorrente, potesse essere considerata un adempimento della socia coobbligata alle obbligazioni sociali, poiché nessun pagamento diretto ha effettuato la ricorrente alla Allianz s.p.a.

La mancanza di valutazioni del giudice di merito in ordine al fatto che i versamenti della ricorrente fossero stati effettuati sul conto previsto dall’art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005non costituisce, pertanto, un omesso esame di un fatto decisivo, perché l’analisi della disciplina recata dall’articolo menzionato non avrebbe mutato l’esito del giudizio, ove la Corte d’appello non ha accolto l’azione di regresso della socia, perché quest’ultima non ha pagato il terzo creditore (la Allianz s.p.a.), ma ha semplicemente effettuato versamenti su un conto intestato alla società.Né è ravvisabile alcuna violazione delle normerichiamate nei due motivi di impugnazione, perché, come già chiarito, i versamenti della ricorrente sono stati effettuati su un conto intestato alla Diadema s.n.c., e non all’Allianz s.p.a., sicché non vi è stato alcun pagamento del debito della società in favore di terzi creditori che potesse giustificare l’azione di regresso. 3.4.

I due motividi ricorso devono pertanto essere respinti. 4.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché attinge argomenti della decisione che non costituiscono la ratio decidendi. Come più volte evidenziato, la ricorrente ha esperito l’azione di regresso nei confronti di colui che è stato, insieme a lei, socio della Diadema s.n.c., allegando di avere pagato i debiti sociali nei confronti della compagnia di assicurazioni di cui la Diadema s.n.c. era mandataria . Il giudice di merito ha rigettato la domanda, evidenziando che non era fondata l’azione di regresso, perché non vi era stato alcunpagamento diretto al terzo creditore, e cioè alla compagnia di assicurazioni, ma solo il versamento in favore della Diadema s.n.c., sia pure sul conto autonomo e separato della stessa, previsto dall’art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005.

Tutti gli altri argomenti, pur affrontati nella sentenza impugnata , non attengono alla ratio della decisione e dunque non sussiste alcun interesse all’impugnazione, non incidendo sull’esito della statuizione adottata (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6-2, Ordinanzan. 7995 del 11/03/2022). 5.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6.La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par