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Ordinanza — n. 23915/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses foreigner's appeal on expulsion order due to missed 30-day opposition deadline. The applicant failed to prove residence abroad, so the 30-day rule applied instead of 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23915/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Madreja Griseld against a lower court's order declaring his opposition to an expulsion decree inadmissible. The applicant argued he was in Albania and thus entitled to a 60-day opposition period, but the court found no evidence he resided abroad at the time of notification. Consequently, the court applied the standard 30-day deadline, ruling the appeal untimely and dismissing it.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011; In administrative expulsion proceedings, the 60-day opposition period applies only if the foreigner proves residence abroad; otherwise, the 30-day period prevails, and failure to meet this deadline renders the opposition inadmissible.

Parole chiave

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administrative expulsion opposition deadline residence abroad inadmissible appeal foreigner status domanda d'asilo di cittadino albanese divieto di espulsione dei cittadini espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Con l’unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione d ell ’art. 18, comma 3, del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso (che è ammissibile poiché, in tema diespulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto diespulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26968 del 2018
742/1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica: Cass. n. 26968 del 2018) è manifestamente infondato.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25361-2022proposto da: MANDREJA GRISELD, rappresentato e difeso dall’ Avvocat o DAVIDE CICUper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PREFETTO DI MILANO, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - avverso l ’ ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO , depositata il 28/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l ’ ordinanza in epigrafe, notificata in pari data, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione che Madreja Griseld, nato in Albania il 28/9/1982, aveva proposto avverso il decreto con il quale, il 15/7/2021, il prefetto di Milano ne aveva disposto l ’ espulsione dal territorio nazionale.Ric. 2022n. 25361 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2.

Madreja Griseld, con ricorso notificato il 27/10/2022, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del l ’ ordinanza . 1.3. Il prefetto di Milano ha depositato atto di costituzione. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione d ell ’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la tardività del ricorso in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni senza, tuttavia, considerare che il ricorrente, espulso il 16/7/2021, dal giorno successivo si trovava in Albania, ed, in ogni caso, che lo stesso, nonavendo mai regolarizzato la propria posizione, dove ha sempre vissuto in stato di clandestinità, non poteva avere la residenza anagraficain Italia, trovando, per tali ragioni, applicazione il termine di sessanta giorni previsto dalla norma dell’art. 18, comma3, cit., per il caso in cui il ricorrente risieda all’estero. 2.2.

Il ricorso (che è ammissibile poiché, in tema diespulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto diespulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, è applicabile la sospensione dei termini nelperiodo feriale, non rientrando tale procedimento tr a quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della l. n. 742/1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica: Cass. n. 26968 del 2018) è manifestamente infondato. 2.3. Il giudice di pace, infatti, ha ritenuto che il ricorso in opposizione al decreto di espulsione, notificato il 15/7/2021, essendo stato depositato solo in data 14/10/2021, era tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, risultando l’istante “per Ric. 2022n. 25361 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 sua stessa non smentita dichiarazione, domiciliato stabilmente in Milano, via Venini n. 46”. 2.4.

Si tratta di un’emergenza fattuale che non risulta in alcun modo smentita dal ricorrente, non essendo, in particolare, emerso, al di là delle argomentazioni svolte in ricorso, che lo stesso fosse, in quel momento, effettivamente residente all’estero. 2.5. D’altra parte, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso (cui la Corte, per la natura processuale del vizio denunciato, accede direttamente), è lo stesso ricorrente ad aver affermato, nell’atto di opposizione all’espulsione, di aver ricevuto in data 15/7/2021, e cioè lo stesso giorno in cui il relativo decreto è stato emesso, la notifica dell’atto, che, in effetti, come risulta dal relativo verbale, gli è stato consegnato presso gli uffici della Questura di Milano. 2.6.

Non può, dunque, trovare in alcun modo applicazione la norma prevista dall’art. 18, comma 3, cit., lì dove prevede che il termine per l’opposizione al decreto di espulsione è pari a sessanta giorni solo nel caso in cui il ricorrente “risiede all’estero”: altrimenti, come nel caso in esame, il ricorso dev’essere proposto, a pena d’inammissibilità, “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

4. Nulla per le spese, in mancanza di effettiva attività difensiva da parte del prefetto.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2022n. 25361 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.