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Ordinanza — n. 23913/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's claim for priority payment in bankruptcy when no bankruptcy plan was adopted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23913/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lawyer's appeal seeking priority payment for legal services rendered to a company that later entered bankruptcy. The lower court rejected the claim because the lawyer's work on a bankruptcy plan was disconnected from the actual bankruptcy proceedings since the plan was never adopted. The Supreme Court upheld this decision, ruling that without a successful bankruptcy plan, the necessary causal link for priority status under the Bankruptcy Law is absent.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2, l. fall.; Priority payment for professional services in bankruptcy is excluded when the services were rendered for a bankruptcy plan that was not adopted, as the causal link to the bankruptcy procedure is missing.

Parole chiave

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bankruptcy priority payment bankruptcy plan non-adopted professional services remuneration causal link requirement insolvency law principles assistenza giudiziaria in materia civile cooperazione all'adempimento violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 2, l. fall.
art. 86 c.p
12962 R.G.anno 2021 proposto da: Tognato Fabrizio, in giudizio di persona, senza il ministero di difensore, ex art. 86 c.p.c.
art. 2751 bis c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 31 dicembre 2021, n. 42093
Cass. 18 dicembre 2015, n. 25589
Cass. 15 gennaio 2021, n. 639
25589e Cass. 15 gennaio 2021, n. 639 ).
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Testo completo

/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12962 R.G.anno 2021 proposto da: Tognato Fabrizio, in giudizio di persona, senza il ministero di difensore, ex art. 86 c.p.c. , domiciliat a in Roma, presso l’avvocato Serena Degli Albizi; ricorrente contro Fallimento Conte of Florence Distribution s.p.a., rappresentatoe difesodall’avvocato Gaetano Anastasio ; controricorrente avverso il decreto n.2211/2021 depositat o l’8 aprile 2021 del Tribunale di Lucca. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore Massimo Falabella.

Sez. I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 FATTI DI CAUSA 1. ― Fabrizio Tognato, avvocato, ha proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento Conte of Florence Distribution s.p.a. per l’importo di euro 295. 693,80, di cui euro 149.899,43 in prededuzione edeuro 145.794,37 in privilegio ex art. 2751 bis c.c..; il credito fatto valere con la predetta domanda aveva ad oggetto il compenso e il rimborso delle spese anticipate per l’attività di assistenza giudizialee stragiudiziale prestata dal l ’istante in favore dell a società poi fallita e dellasua incorporata Distribution s.r.l. sulla base di un accordo di collaborazione professionalee una successiva integrazione. 2.

─ La domanda è stata respinta, sicché Tognato ha proposto opposizione allo stato passivo: domanda cui ha resistito il fallimento. Col decreto dell’8 aprile 2021 il Tribunale di Lucca ha anzitutto escluso che al credito azionato potesse essere riconosciuto , anche parzialmente,il rango della prededuzione: ha rilevato, in proposito, che la domanda concerneva la remunerazione dell’attività prestata in procedimenti ingiuntivi, di opposizione e di esecuzione; in conseguenza ─ ha spiegato ─ veniva in questione «la normale gestione giudiziale degli ordinari rapporti della società con i propri debitori, vale a dire un’attività che, ancorché proseguita dopo l’apertura del concordato, non può tuttavia in alcun modo essere considerata svolta né ‘inoccasione’ né ‘in funzione’ di esso, ai sensi dell’art. 111 , comma 2, l. fall.; di un’attività, dettoaltrimenti, che con il concordato non ha in realtà alcun collegamento».

Il predetto Tribunale ha poi ri levato che l’attività prestata dall’opponente andavaremunerata pienamente, « vale a dire comprendendo sia il rimborso spese ed il pagamento dei diritti che il pagamento degli onorari, per ciò che concerne la somma spettante al Tognato sulla base dell’attività risultante dalla documentazione prodotta»: a tal fine doveva aversi poi riguardo, sempre secondo il Giudice dell’opposizione, allerisultanze dell’esperita consulenza tecnica, la quale avevaquantificato tale somma in euro 163.668,13, oltre IVA e Sez.

I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 CAP. 3. ― Il decreto è stato impugnato da Tognato con un ricorso articolato in due motivi. Il fallimento resiste con controricorso. S ono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ Il primo motivo oppone la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.Si lamenta che il Tribunale abbia escluso«in maniera manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria e comunque senza alcuna motivazione», quantoriconosciuto dal c.t.u. per rimborso dellespese generali e per rimborso per anticipazioni : e ciò nonostante avesse espressamente dichiarato in motivazione di voler recepire integralmente la relazione dell’ausiliario.

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 111bis l. fall.. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbeerroneamente escluso la prededucibilità dei compensi e delle anticipazioni relative all’attività giudiziale da lui realizzata , proseguita anche successivamente all’apertura del concordato e legata al recupero dei crediti della società. 2. ― Il fallimento ha eccepito che il ricorrente avrebbe mancato di richiedere alla cancelleria di questa Corte la trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, ultimo comma, c.p.c..

L’eccezione va disattesa, visto che l’istanza risulta regolarmente depositata. È stato inoltre dedotto che il ricorso sarebbe inammissibile, avendo riguardo alla mancata indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda. L’eccezione va però esaminata tenendo conto che la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, n. 6), c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si Sez.

I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez.U. 5 luglio 2013, n. 16887). 3. ― Il primo motivo non evidenzia il richiamato difetto di autosufficienza.Il mezzo di censura è tuttavia infondato.

Il ricorrente prospetta il vizio di motivazione lamentando, nella sostanza, che il Tribunale avrebbe operato una erronea ricogn izione delle risultanze della consulenza tecnica : questa, infatti, secondo l’istante, individu erebbe nell a somm a di euro 163.668,13 i soli compensi; gli import i delle anticipazioni e delle spese generali si aggiungerebberoa tale importo. Va tuttavia osservato che, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla «motivazione» della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Cass.

Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).Il vizio di motivazione non può quindi consistere nell’asserito errato apprezzamento delle prove acquisite al giudizio e quindi, nello specifico, nel sostanziale travisamento dell’elaborato del consulente nominato nel corso della procedura. 4. ― Il secondo motivo evidenzia, invece, un difetto di specificità , per modo che con riferimento ad esso la richiamata eccezione pregiudiziale formulata dal controricorrente trova positivo riscontro. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il credito del Sez.

I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis l fall., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Infatti, l'art. 111, secondo comma, l. fall., allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura (Cass. 17 aprile 2014, n. 8958 ).

Assume in tal modo rilievo la consecutività tra il procedimento di concordato preventivo e quello fallimentare; e tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la detta consecutività, ove si faccia questione di prededuzione , «non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore» (Cass.

Sez. U. 31dicembre 2021, n. 42093, in motivazione, par. 31 ). L ’esclusione della prededuzione discende, in quest’ultima ipotesi, come anche in caso di successiva rinuncia al concordato, «dall'inidoneità causale dell'apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura, avendo egli Sez. I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 configurato la propria opera, in caso di concordato non ammesso o rinunciato, verso elementi di un progetto non consegnato alle valutazioni dei creditori, cui invece ― per finalità tipica dell'istituto ― la proposta del debitore dev'essere diretta» ( sent. cit., in motivazione , par. 34).

L’esclusionedella prededuzione, nell’ipotesi di concordato non ammesso,è stata del resto più volte affermata da questa Corte, prima del richiamato arresto delleSezioni Unite, con riguardo all ’attività di assistenzaprofessionale consistente nello studio e n ella predisposizione dellaproposta di concordato (cfr. , in tal senso, esemplificativamente, Cass.18 dicembre 2015, n. 25589e Cass. 15 gennaio 2021, n. 639 ). Ora, l’odierno ricorrente non fornisce indicazioni quanto al corso dell’intera vicenda che interessa: eciò, anche alla luce delle deduzioni del fallimento controricorrente- il quale ha rilevato che la proposta di concordato venne dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lucca (facendo, al riguardo,puntuale richiamo a un atto prodotto in questa sede)- svela i contorni del di fetto di specificità di cui si è detto.

Pe raltro, «l’esito infausto della procedura concordataria» è stato riconosciuto, in memoria, dallo stesso ricorrente, il quale ha tuttavia ribadito che il credito dovesse essere ammesso in prededuzione, assumendo che l’attività di recupero di esso sarebbe funzionale « non soltanto alla procedura concorsuale minore, ma anche a quella fallimentare, essendo volta all’incremento dell’attivo nell’interesse della massa dei creditori»: il che evidentemente non può essere, al di là del titolo solo ora invocato, giacché il mancato venire ad esistenza della procedura di concordatosi traduce nella dissoluzione di quella primaria condizione ― la consecuzione delle procedure concorsuali― su cui pos sono innesta rsi l e relazionidi occasionalità e funzionalità poste dall’art. 111 , comma 2, l. fall.. 5.

─ In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Sez. I–RG 12962/2021 camera di consiglio10.7.2023 dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore i