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Ordinanza Interlocutoria — n. 23798/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23798/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20866/2019 R.G. proposto da : BENEDETTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PARDINI FEDERICO (PRDFRC66C28E463L), indirizzo PEC: federico.pardini@avv.sp.legalmail.it -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato JORIO ALBERTO (JROLRT40R24A944T) rappresentato e difeso dagli avvocati CAVALLI GINO (CVLGNI41L27L219F), NUZZO LUIGI (NZZLGU66A02G285R) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 898/2018depositata il 01/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA. RILEVATO CHE 1.–Nel dicembre 1998, il Fallimento di Pastine Renzo (quale titolare della ditta individuale Pierre di Pastine Renzo) convenivain giudizio Banca Commerciale Italiana S.p.A., esponendo:

Regesto Legislator

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art. 184 c.p, art. 2495 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 23798/2023 — snciv · Corte di Cassazione: – Avverso detta decisione Marco Benedetti ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, cui Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 3. –I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 3.1. – Violazione e/o falsa applica zione , ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 167, 164 e 184 c.p.c. (ratione temporis vigenti), in quanto l’unica conseguenza della ritenuta genericità dell’atto di citazione era la sua nullità e non la mancanza di un obbligo di contestazione da parte della banca; inoltre, con la memoria ex art. 184 c.p.c. non si è ampliato il thema decidendum, ma solo fornita la prova specifica di ordine temporale rispetto a quanto sostenuto in citazione; 3.2.

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni retrocessione di credito revoca del fallimento pagamento degli arretrati revoca della rendita impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 184 c.p
(ratione temporis vigenti), in quanto l’unica conseguenza della ritenuta genericità dell’atto di citazione era la sua nullità e non la mancanza di un obbligo di contestazione da parte della banca; inoltre, con la memoria ex art. 184 c.p.c.
art. 2495 c.c
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Testo completo

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20866/2019 R.G. proposto da : BENEDETTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PARDINI FEDERICO (PRDFRC66C28E463L), indirizzo PEC: federico.pardini@avv.sp.legalmail.it -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato JORIO ALBERTO (JROLRT40R24A944T) rappresentato e difeso dagli avvocati CAVALLI GINO (CVLGNI41L27L219F), NUZZO LUIGI (NZZLGU66A02G285R) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 898/2018depositata il 01/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA. RILEVATO CHE 1.–Nel dicembre 1998, il Fallimento di Pastine Renzo (quale titolare della ditta individuale Pierre di Pastine Renzo) convenivain giudizio Banca Commerciale Italiana S.p.A., esponendo:

a) che il Pastine era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni in data 31 maggio 1994, ed era stato poi dichiarato fallito con sentenza del 2 novembre 1994;

b) che sul conto corrente non affidato n. 6841871-02-81 di cui era titolare il Pastine presso l’agenzia di Parma della (allora) Banca Commerciale Italiana S.p.A., nell’anno anteriore al deposito del ricorso per la procedura di concordato preventivo, erano affluite numerose rimesse aventi funzione solutoria per un importo complessivo pari a lire 931.231.250, tutte revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall.;c) che la Banca Commerciale Italiana S.p.A., all’epoca di esecuzione di queste rimesse, era a conoscenza dello stato d’insolvenza del Pastine, poiché erano stati levati a suo nome e pubblicati nel bollettino della locale Camera di Commercio numerosi protesti sin dall’anno 1993.

Pertanto, chiedeva che il Tribunale di La Spezia dichiarasse inefficaci e revocasse dette rimesse , condannando la Banca a restituire la somma capitale di L. 931.231.250 o la diversa somma accertanda in corso di causa. 1.1. –La Banca si costituiva e si opponeva alla domanda. 1.2. –Il giudizio veniva interrotto, a seguito dell a fusione per incorporazione della Banca Commerciale Italiana S.p.A. in Banca Intesa S.p.A.(poi Intesa BCI S.p.A.), e riassunto da l Fallimento. 1.3. – Nel marzo 2003, Solo Moda S.r.l. formulava una proposta di concordato fallimentare, omologata con sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2004 , e quindi s i costituiva in giudizio q uale assuntore concordatario , nonché cessionaria di tutte le azioni revocatorie ( la legittimazione di Solo Moda S.r.l. venne accertata con sentenza parziale del 2006 confermata in appello nel 2010 e passata in giudicato); nel giudizio i nterveniva a nche il Pastine personalmente, ritornato in bonis. 1.4.

– Espletata C.T.U. contabile, il Tribunale di La Spezia accoglieva la domanda, revocando e dichiarando inefficaci le rimesse effettuate nel periodo 31 maggio 1993 – 31 maggio 1994 per € 480.940,40 e condanna ndo Banca Intesa S.p.A. alla restituzionedi detta somma in favore della Solo Moda s.r.l. 1.5. – Intesa Sanpaolo S.p.A. (nuova denominazione di Banca Intesa S.p.A., incorporante San Paolo Imi S.p.A.)proponeva giudizio di appello, in cui si costituiva la Solo Moda S.r.l., mentre Pastine Renzo rimaneva contumace. 2. – Alla prima udienza di precisazione delle conclusioni il difensore di Solo Moda S.r.l. dichiarava che la società era stata cancellata dal registro delle Imprese.

Il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti di Marco Benedetti, unico socio e liquidatore della società al momento della sua cancellazione (nonché nei confronti di Pastine Renzo, ai fini di integrità del contradditorio), il quale si costituiva in giudizio facendo proprie le difese di Solo Moda S.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello. 2.1. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando revocabile una rimessa per soli € 2.067,83, con condanna del Benedetti a restituire alla banca la differenza tra questo importo e quello originario di € 1.122.137,55. 2.2.

– Avverso detta decisione Marco Benedetti ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, cui Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 3. –I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 3.1. – Violazione e/o falsa applica zione , ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 167, 164 e 184 c.p.c. (ratione temporis vigenti), in quanto l’unica conseguenza della ritenuta genericità dell’atto di citazione era la sua nullità e non la mancanza di un obbligo di contestazione da parte della banca; inoltre, con la memoria ex art. 184 c.p.c. non si è ampliato il thema decidendum, ma solo fornita la prova specifica di ordine temporale rispetto a quanto sostenuto in citazione; 3.2.

– Violazi one /o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. degli artt. 74 e 78 disp. att. c.p.c., per essersi falsamente affermato che alcuni documenti non erano materialmente presenti al momento della decisione, quando in realtà il bollettino dei protesti era presente all’interno del fascicolo di parte e la corte d’appello avrebbe semmai dovuto disporne la ricerca; 3.3. – Omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo, avuto riguardo al bollettino dei protestiprodotto; 3.4. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 l.f., per avere la corte d’appello ancorato la revocabilità del le rimesse alla pubblicazione del bollettino dei protesti, mentre la scientia decoctionisera estensibile all'intero periodo sospetto; 3.5.

– Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 67, comma 2 l.f. e dell’art. 1224 , comm i 1 e 2 , c.c. per l’erronea esclusione della natura di debito di valore e il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; 3.6. –Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., per essere stato il Benedetti condannato, quale “parte appellata” , alla restituzione delle somme inizialmente versate dalla Banca alla Solo Moda s.r.l., per effetto della sentenza di primo grado, nella sua qualità di socio e liquidatore di detta società che era stata cancellata dal registro delle Imprese, senza dimostrazione che egli avesse riscosso somme in sede di liquidazione della so cietà , dovendo rispondere solo intra viresdei debiti della s.r.l. estinta. 4.

– I profili di diritto implicati dall’ultimo motivo interferiscono con la questione, di recente rimessa all’attenzione delle sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023, in quanto oggetto di contras tanti orientamenti , circa l’estinzione della società, la successione del socio a titolo universale ex art. 100 c .p.c. , l’interesse ad agire del creditore, l’allegazione e prova della qualità del socio succeduto, l’onere della prova a carico del creditore, l’onere della prova a carico del socio succeduto (anche in via di eccezione), la necessità o meno della ripartizione dell’attivo finale, la presenza di beni e diritti non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. 5.

–La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione suddetta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa dell a decisione delle sezi