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Ordinanza — n. 23790/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23790/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23790/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22976-2022proposto da: TUSKU ALTIN, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERO GENNARIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe PREFETTO DI FERRARA; -intimati - avverso l’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA , depositata il 22/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che Tusku Altin , nato in Albania il 3/12/1999, aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 9 / 2 /202 2 , il prefetto di Ferrara ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2022n. 2 2976 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23790/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione cittadini turchi espulsione prefettizia espulsione nonostante gravi patologie revoca della nazionalità
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22976-2022proposto da: TUSKU ALTIN, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERO GENNARIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe PREFETTO DI FERRARA; -intimati - avverso l’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA , depositata il 22/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che Tusku Altin , nato in Albania il 3/12/1999, aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 9 / 2 /202 2 , il prefetto di Ferrara ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2022n. 2 2976 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2.

Tusku Altin, con ricorso notificato il 13/9/2022, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del l ’ ordinanza , dichiaratamente notificata il 22/4/2022. 1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Ferrarasono rimastiintimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte prende atto che il ricorso, notificato solo in data 13/9/2022, è, come del resto ammette lo stesso ricorrente, tardivo (v. il ricorso, p.

9) in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, dichiaratamente avvenuta in data 22/4/2022 (v. il ricorso, p. 7). 2.2. Né può ritenersi fondata l’istanza, formulata con il primo motivo, di rimessione in termini per la proposizione del ricorso se non altro perché l ’autenticazione della procura difensiva presso l’Ambasciata italiana di Tirana, avvenuta in data 31/5/2022,non impediva di certo la proposizione tempestiva del ricorso stesso nel termine predetto, e cioè entro il 21/6/2022.

3. Il ricorso, quindi, èinammissibile.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva dei resistenti.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Ric. 2022n. 2 2976 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto Così deciso a Roma, nella