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Ordinanza — n. 23756/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23756/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following the withdrawal of the lawsuit by the plaintiff, Banco Popolare. The appellant had sought to overturn a lower court ruling that invalidated payments made prior to bankruptcy, but the opposing party, BBS Riva, had already accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring a ruling on costs or the application of the uniform contribution refund rule.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation process costs allocation bankruptcy payments revoca del fallimento revoca del credito al consumo recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 418/2016 proposto da Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Lazio nr 20/c presso lo Studio dell’avv.Massimo Francesco Dotto che, unitamente all’avv. Alberto Zorzi, lo rappresentata e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro BBB Riva spa in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario dr. Gianluca Soffritti, elettivamente domiciliata in Roma Via Duilio 13 presso lo Studio dell’avv. Federico Monni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, unitamente agli avv.ti Giampiero Martini e Francesca Zecchi -controricorrente- avverso la sentenza nr.1010/2015 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 28/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE:

1. Banco Popolare soc. coop. (incorporante Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero) ha proposto ricorso , per quattro motivi, per la cassazione della sentenza del 28/6/2015 della Corte d’appello di Bologna, che, accogliendo l’appello di BBS Riva Spa in amministrazione straordinaria contro la sentenza di primo grado, e in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato inefficaci, ex art. 67 l.fall, i pagamenti per complessivi € 1.071.452,34 ricevuti dall’allora Banca Popolare di Verona, nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, mediante incasso dei creditidi BBS Riva oggetto di anticipazioni .

2. BBS Riva in A.S. ha resistito con controricorso.

3. I n data 21/3/2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore dell’istituto di credito ricorrente, munito di procura anche a rinunciare agli atti, al quale ha prestato adesione BBS Riva con atto sottoscritto dalla controparte a mezzo del legale. 2 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte , dichiara l’estinzione del processo. Così deci