Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23678/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on tariff application but allows claim against public entity for unjust enrichment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the second appeal reason inadmissible while accepting the first, which challenged the application of unjust enrichment laws against the municipality. The municipality argued that the professional fee should strictly follow the official tariff, but the court held that such fees must be equitably determined to cover both direct costs and lost mental/physical effort. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Catania for a new decision on the equitable compensation amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2041 c.c.; Art. 2233 c.c.: In claims for unjust enrichment against public authorities, the professional fee cannot be automatically set by the official tariff but must be equitably determined to cover both direct costs and the professional's lost time and mental effort.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment public authority professional fee equitable assessment tariff application danno emergente lucro cessante onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2041 c.c.
“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod.
Art. 2233 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 2041 cod. civ
“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ.
art. 2041 c.c
“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod.
art. 2233 c.c
art. 1226 c.c
A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, 19059/2003
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 29/05/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16916/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI AVOLA, elettivamente domiciliato in ROMA V.COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato LONGARI LUDOVICA rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBUZZA GIUSEPPE; -ricorrente- contro VALENTI SANTI, VALENTI SEBASTIANO, VALENTI GAETANO, VALENTI MARGHERITA, VALENTI CINZIA, GAROFALO FRANCESCO, CUTRONA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI, 19, presso lostudio dell’avvocato ZAPPULLA VALERIA rappresentato e difeso dagli avvocati BURGIO ALDO, BURGIO GIULIANA; -controricorrenti- nonchè contro VALENTI SEBASTIANO, VALENTI GAETANO, VALENTI MARGHERITA, VALENTI CINZIA, GAROFALO FRANCESCO, CUTRONA RENATO -intimati- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1000/2018 depositata il03/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA I signori Francesco Garofalo, Renato Cutrona e gli eredi di Valenti Giuseppe avanzarono nei confronti del Comune di Avola domanda di pagamento del corrispettivo della parcella professionale a loro spettante, in relazione all’attività professionale svolta per la redazione del progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato di recupero, per un importo di 237.106,40 oltre iva e inarcassa come da parcella approvata dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Siracusa in data 11/12/2003.

Stante il mancato pagamento i professionisti attivarono la procedura arbitrale alla quale si oppose il Comune di Avola rilevando la non operatività della clausola compromissoria conseguente all’annullamento d’ufficio della delibera di incarico. Nel frattempo i professionisti chiesero ed ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Avola per la condanna del Comune al pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 per la diminuzione patrimoniale subìta oltre interessi e rivalutazione, al quale si oppose il Comune davanti al Tribunale di Siracusa.

Il Tribunale di Siracusa con sentenza respinse l’opposizione del Comune condannandolo al pagamento della somma richiesta dai professionisti a titolo di corrispettivo e pagamento della parcella professionale per la redazione del progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato di recupero. Su impugnazione del Comune, la Corte di Appello di Catania confermò la sentenza di primo grado e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione Il Comune di Avola affidato a due motivi.

Francesco Garofalo, Renato Cutrona e gli eredi di Valenti Giuseppe resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Avola denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112,115 e 116, 2041 e 2042, 2697 cc, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc, perché la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado nonostante la mancanza di prova in ordine all’arricchimento da parte del Comune ed al depauperamento da parte dei professionisti, basandosi sulla tariffa professionale e sulla parcella vistata dall’ordine.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112,115 e 116, 633 e 634,645, 183 cpc 2697 cc, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado e riconosciuto l’arricchimento da parte del Comune mediante un procedimento monitorio senza alcuna prova in ordine allo svolgimento della prestazione resa. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, inammissibile il secondo. Infatti va premesso che il soggetto legittimato passivo dell’azione di ingiustificato arricchimento è senza dubbio quello che usufruisce dell’utilità dell’opera, in riferimento al riconoscimento dell’utilità la sentenza a Sezioni Unite 10798 del 26 maggio 2015 ha stabilito che:

“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". Nella fattispecie la Corte di merito ha accertato con giudizio non sindacabile in questa sede che risulta fornita la prova dell’opera e dell’arricchimento, posto che l’elaborato era stato consegnato e l’incarico svolto al momento della revoca della delibera di incarico.

Inoltre il Comune aveva svolto nell’atto di opposizione una contestazione dei fatti del tutto generica limitandosi a lamentare la mancanza di presupposti in astratto. In fattispecie analoga la Corte ha affermato che: “ In tema di azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità di una prestazione professionale (nella specie, redazione di una progettazione generale e quindi esecutivo di strade), da parte di un ente pubblico (nella specie, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia) si realizza con la mera utilizzazione della prestazione stessa, indipendentemente dal fatto che il destinatario utilizzatore sia un terzo (nella specie, un Comune), in quanto il vantaggio goduto dall'arricchito non deve necessariamente avere un contenuto di incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla P.A. (e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa, ravvisabile, nella specie, nel mancato esborso per procurarsi altro idoneo progetto da trasmettere al Comune per la realizzazione delle opere)” ( Cass.

Sez.3, 19059/2003). In ordine poi all’uso della tariffa professionale, il motivo è fondato e va accolto. Infatti secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide ed intende ribadire: Sez. 1 - , Ordinanza n. del 29/05/2019 “La diminuzione patrimoniale subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattoridi importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno.

A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”. Pertanto non può essere automaticamente applicata la tariffa professionale per la liquidazione della parcella, occorrendo invece procedere da parte del giudice alla determinazione del compenso quantificato in via equitativa, utilizzando la tariffa professionale solo come parametro, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il secondo motivo, accolto il primo con rinvio alla Corte di Appello di Catania anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C