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Ordinanza — n. 23677/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to missed thirty-day objection deadline. The court rules that the liquidator, acting as the debtor's representative, must file objections within thirty days of notification, not after registration. Consequently, the appeal is rejected as untimely. The court clarifies that the liquidator's procedural standing as the debtor's representative dictates the applicable deadline for filing objections. The court emphasizes that the liquidator, acting as the debtor's representative, must file objections within thirty days of notification, not after registration. Consequently, the appeal is rejected as untimely. The court clarifies that the liquidator's procedural standing as the debtor's representative dictates the applicable deadline for filing objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23677/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the bankruptcy declaration of Trim srl, ruling that the thirty-day objection period had expired. Luigi Massari, acting as the liquidator and sole shareholder, filed the objection thirty days after the bankruptcy judgment was registered in the commercial register, rather than within thirty days of its notification. The court held that because Massari represented the debtor company throughout the proceedings, he was the debtor for procedural purposes, making the notification date the correct starting point for the objection deadline.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 1 and Art. 18 comma 4 of the Bankruptcy Law; The liquidator representing the debtor company is considered the debtor for procedural purposes, meaning the thirty-day objection period begins from the notification of the bankruptcy judgment rather than its registration in the commercial register.

Parole chiave

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bankruptcy declaration liquidator standing objection deadline notification date commercial register procedural representation timely appeal istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 1 of the Bankruptcy Law
Art. 18 comma 4 of the Bankruptcy Law
b) tale formalità era stata effettuata in data 16/1/2018 mentre il gravame risultava depositato in data 20/3/2018, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 1 comma l.fall.
Art. 170 of the Code of Civil Procedure
Art. 330 of the Code of Civil Procedure
Art. 24 of the Constitution

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 5253/2017
Cass. nr. 24968/2013
Cass. nr. 21026/2013
S.U. 6070/2013
Cass. nr. 3457/2023
Cass. nr. 22449/2021
Cass. nr. 28096/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17005/2021 proposto da: Luigi Massari, nella qualità di legale rappresentante della soc. B.M. GEL srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Via Banco di Santo Spirito 48 (Studio avv. Augusto D’Ottavi) rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Sica giusta procura in atti; -ricorrente - contro Fallimento Trim srl , in persona del curatore , domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Di Stefano controricorrente e Fallimento B.M.

GEL srl in liquidazione, in persona del curatore Umberto Lombardi; -intimato - avverso la sentenza n.3813 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 25/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Luigi Massari, nella spiegata qualità, avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 16/1/2018 osservando che :

a) il liquidatore (nonché socio unico della società) il quale aveva proposto il reclamo andava qualificato come «terzo interessato» per il quale il termine per reclamo decorreva dalla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese ai sensi dell’art 17 2 comma l.fall.;

b) tale formalità era stata effettuata in data 16/1/2018 mentre il gravame risultava depositato in data 20/3/2018, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 1 comma l.fall.

2. Luigi Massari ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria; Fallimento Trim srl ha svolto difese, depositando anche memoria ex art 380 bis cpc mentre B.M. GEL srl in liquidazione non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 1 e 18 comma 4, l.fall., 170 e 330 cpc , 24 Cost. si sostiene che la Corte abbia errato nell’accogliere l’eccezione di tardività del ricorso in quanto Luigi Massari aveva agito, non iure proprio, bensì nella veste di liquidatore e legale rappresentante della società ed in tale qualità si era costituito nel giudizio prefallimentare. 2 Il motivo è fondato. 2.1 I fatti di causa sono pacifici e possono così riassumersi:

a) il Fallimento Trim srl ha depositato, in data 11/10/2017 istanza di fallimento della società B.M. GEL srl in liquidazione entro il termine annuale decorrente dalla cancellazione della società debitrice avvenuta il 16/1/2017;

b) nel giudizio fallimentare la società B.M. GEL srl in liquidazione ha resistito nella persona del liquidatore, legale rappresentante ed unico socio Luigi Massari;

c) dichiarato il fallimento dal Tribunale di Frosinone in data 16/1/2018; la sentenza veniva annotata nel registro delle imprese ed era notificata al Massari, nella dedotta qualità di legale rappresentante della società il 22.2.2018 e al suo difensore il successivo 28/2/2018;

d) Luigi Massari, sempre nella veste di liquidatore, nonché socio unico della cancellata società, ha proposto reclamo con atto depositato in data 20/3/2018. 2.2 Ciò posto, non vi è dubbio che la L. Fall., art. 18, comma 4 prevede due distinte decorrenze d el termine ai fini della proposizione del reclamo: il primo per il debitore a partire dalla data della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed il secondo per i soggetti interessati che decorre dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese. 2.3 E’ noto che, ai sensi dell’art 10 l. fall., una società estinta può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Tale previsione implica che ilgiudizio prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio i uris , nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (cfr. Cass.nr. 5253/2017, 24968/2013, 21026/2013 e S.U. 6070/2013) 2.4 Orbene è di tutta evidenza che se la società estinta nel solo giudizio volto alla dichiarazione di fallimento non perde la sua capacità processuale, la legittimazione a stare in giudizio non può che spettare alla persona del liquidatore e cioè di colui che la rappresentava al momento della cancellazione dal registro delle imprese, (Cass. nr 3457/2023, 22449 / 2021 ; 24968 / 2013 ; 5253/2017, 28096/2018 ). 2.5 Nel caso in esame Luigi Massari si è costituito nel giudizio davanti al Tribunale di Frosinone e ha proposto reclamo alla sentenza di dichiarazione di fallimento nella allegata qualità di liquidatore e legale rappresentante della società estinta ; ha quindi errato la Corte distrettuale nel qualificare il Massari, ai fini dell’individuazione del termine di decorrenza per proporre reclamo, terzo interessato. 2.6 Il Massari, infatti, è stato in giudizio , in entrambi i gradi, in veste di legale rappresentante della società estinta, in virtù della legittimazione straordinaria di cui all’art. 10 l. fall., e, quindi, la sua posizione era quella di «debitore», come confermato dalla circostanzache sentenza di fallimento gli è stata notificata presso il difensoredalla Cancelleria Fallimentare. 2.7 Ne discende che il termine per il reclamo decorreva non , come affermato dall’impugnata sentenza, dall’iscrizione della sentenza al registro delle imprese ma dalla notificazione della sentenza a norma dell’art 17 l. fall.

3. In accoglimento del detto motivo la sentenza impugnata va , pertanto, cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e per la regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese