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Ordinanza — n. 23674/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows administrator's appeal, ruling deficit criterion invalid without causal proof justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the appeal against a lower court judgment that awarded damages based on the difference between the company's bankruptcy assets and liabilities. The appellant argued that the lower court incorrectly attributed pre-tenure losses to his management and failed to justify using the deficit criterion without establishing a causal link. The court agreed, holding that the deficit method is merely an equitable tool requiring logical plausibility and causal justification, which the lower court lacked.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2709, 2043, 1218 cc; Art. 40, 41 cp; The bankruptcy deficit criterion serves only as an equitable damage quantification tool when specific causal effects cannot be proven, provided the court logically justifies the attribution of pre-existing losses to the administrator's conduct.

Parole chiave

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bankruptcy deficit criterion administrator liability causal link requirement equitable damage assessment management misconduct civil code provisions appellate cassation impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2709 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 40 c.p.
Art. 41 c.p.
Art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 9100/2015
Cass. 13220/2021
S.U 9100/2015, confermata da Cass. 13220/2021 e 15245/2022).
Cass. 15245/2022
Court rejects automatic liability for missing accounting books, requiring proof of causal link to loss.
Cass. n. 198/22
Cass. n. 198/22); sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condottedi tal genere (cfr.
Cass. 15425/2022
Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by tax authority's partial annulment and settlement of penalties.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.3819/2016 proposto da Emilio Paolo Longheu, domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cannizzo giusta procura in atti -ricorrente - contro Fallimento della CO.PRO.GE.CO a r.l., in persona del curatore -intimato- avverso la sentenza nr.1752/2014 della Corte d’Appello di Catania depositata in data 17/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 17/12/2014, ha rigettato l’appello principale interposto da Emilio Paolo Longheu avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, che in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento CO.PRO.GE.CO a r.l, aveva condannato Emilio Paolo Longheu, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione al risarcimento dei danni in favore della curatela determinati in € 58.237,96, oltre interessi legali dalla domanda. 2 I giudici catanesi, per quanto di interesse in questa sede, hanno rilevato:

a) che andava affermata la responsabilità del Longheu, il quale aveva ricoperto la carica diPresidente del CDA dal 24/9/1985 sino al fallimento della Cooperativa, dichiarato il 10/12/1992, per il compimento di atti di mala gestio consistiti nel non aver assolto, sin dal 1998, all’obbligo della regolare tenuta della contabilità e, a fronte della totale perdita del capitale sociale a causa delle perdite fatte registrare con il bilancio di chiusura 31/12/1985, per aver omesso di convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti ex art 2447 cc;

b) che, in assenza di contabilità, la liquidazione del danno per la prosecuzione dell’attività sociale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, non poteva che avvenire ricorrendo al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. 3.2 Emilio Paolo Longheu ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il Fallimentoè rimasto intimato. RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione a falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2043 e 1218 cc, 40 e 41 cp, in relazione all’art. 360 1 comma cpc; sostiene che la Corte, nel condannare l’amministratore al risarcimento dei danni pari al passivo fallimentare, si sia posta in conflitto con i principi generali di causalità materiale imputando al Longheu anche le perdite subite dalla compagine sociale anteriormente alla sua nomina a Presidente del CDA, e, quindi, ascrivibili ad una diversa gestione. 1.1 Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza o del procedimento ex art 360 co.1 nr 4 cpc artt 2697, 2709,2043 e 2018 cc art 116 cpc e 40 e 41 cp», il ricorrente afferma che erroneamente l’impugnata sentenza ha imputato al Longheu le perdite riferibili al periodo pregresso a quello nel quale il medesimo aveva assunto la carica sociale. 2 I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamente connessi, sono fondati per quanto di ragione. 2.1 Va premesso che non è in discussione la ritenuta responsabilità del Longheu per le condotte antidoverse accertate in sentenza (mancata tenuta della contabilità e prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento); le censure del ricorrente investono esclusivamente l'esistenza del danno che sarebbe derivato al patrimonio della società, poi fallita, il nesso di causalità tra i suaccennati comportamenti e quel preteso danno, di cui si contesta il criterio di liquidazione adottato. 2.2 L’impugnata sentenza ha in realtà liquidato il danno nella misura di € 58.237,96, importo corrispondente a quello risultante dallo stato passivo del 7/2/1994 (lire 112.764.423). 2.3 Va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasione affermato che il danno non può essere commisurato alla differenza tra passivo ed attivo accertati in sede concorsuale: sia in quanto lo sbilancio patrimoniale della società insolvente potrebbe avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima degli organi sociali, sia in quanto questo criterio si pone in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima ed il danno, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali; ma, in tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonché, soprattutto qualora tale condotta non sia temporalmente vicina all'apertura della procedura concorsuale, la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento allecircostanze del caso concreto (cfr.

Cass. nr 2538/2005,17033/2008 e 16050/2009) . 2.4 Con specifico riferimento alla mancata tenuta delle scritture contabili sono anche intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: « Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire va individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr Cass.

S.U 9100/2015, confermata da Cass. 13220/2021 e 15245/2022). 2.5 Nel caso di specie i giudici di merito non hanno liquidato il danno sulla scorta della differenza tra attivo e passivo fallimentare, che pur essendo un parametro astratto e presuntivo può essere, a determinate condizioni, preso in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del danno, ma sulla base dei soli crediti ammessi al passivo, utilizzando quindi un dato completamente inattendibile, arbitrario ed avulso da qualsivoglia principio civilistico sul nesso di causalità tra la condotta ed evento e del quale non viene data alcuna giustificazione logica plausibile. 2.6 Né la Corte si è adeguata alle coordinate del suesposto insegnamento in materia dei liquidazione del danno con il criterio del deficit fallimentare in quanto non ha fornito alcuna ragione per la quale si è ritenuto che l’insolvenza fosse stata aggravata dalla condotta di omessa convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art 2447 cc se non affermando che la curatela non aveva potuto «fornire la prova delle nuove operazioni compiute in violazione dell’art 2449 a causa della totale carenza di documentazione contabile». 2.7 Ma la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto.

Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale (v. Cass. n. 198/22); sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condottedi tal genere (cfr.

Cass. 15425/2022). 3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa Corte di Appello di Catania in diversa composizione cui demanda