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Ordinanza — n. 23670/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses claim for priority payment against SANAC, ruling strict statutory interpretation excludes group subsidiaries from special status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23670/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected a request by C.A.M. to grant priority payment status to a debt owed by SANAC S.p.A. The court held that the special priority regime applies only to the specific debtor designated as a national strategic interest plant, not to other group companies. Consequently, the court found the lower court's refusal correct because SANAC lacked the required statutory qualification despite its connection to the ILVA group.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347; Art. 1, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207: The special priority payment regime applies exclusively to the specific debtor designated as a national strategic interest plant, strictly excluding other group companies lacking such formal designation.

Parole chiave

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priority payment administrative extraordinary strategic interest plant group company exclusion strict statutory interpretation priority payment regime creditor rights trasporto marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
– Consorzio Autotrasportatori Meridionali avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della SANAC S.p.a., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l.
Art. 1, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato l'assoluta genericità della domanda, non accompagnata dall'allegazione dei fatti posti a sostegno della richiesta di ammissione al passivo, né in riferimento all'art. 111 del r.d.
Art. 111, r.d. 16 marzo 1942
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato l'assoluta genericità della domanda, non accompagnata dall'allegazione dei fatti posti a sostegno della richiesta di ammissione al passivo, né in riferimento all'art. 111 del r.d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
231 del 2012 e dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 2740 cod. civ
207 del 2012:trattandosi di una norma eccezionale e di stretta interpreta- zione, introdotta in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553
Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 10/02/2022, n.
Cass., Sez. I, 10/02/2022, n. 5018
Cass., Sez. I, 20/02/2020, n. 4341
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1259/2018 R.G. proposto da C.A.M. – CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI MERIDIONALI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall ' Avv. Giuseppe Car- lucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro SANAC S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Com- missari straordinari p.t. Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. En- rico Laghi, rappresentata e difesa dall ' Avv. Prof. Alberto Maffei Alberti e dall'Avv.

Fernando Petrivelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ul- timo in Roma, viaP. Della Valle , n. 1 ; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Milano depositatoil 15 novembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 15 novembre 2017, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dal C.A.M. – Consorzio Autotrasportatori Meridionali avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della SANAC S.p.a., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 49.551,91, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corri- spettivo per il trasporto di materiale refrattario dai luoghi di produzione della società debitrice alle acciaierie dell'ILVAS.p.a.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato l'assoluta genericità della domanda, non accompagnata dall'allegazione dei fatti posti a sostegno della richiesta di ammissione al passivo, né in riferimento all'art. 111 del r.d. 16 marzo 1942, né in riferimento alla disciplina speciale dettata dal d.l. n. 347 del 2003. Ha escluso comunque la sussistenza dei presupposti per il ri- conoscimento della prededuzione, rilevando che la SANAC non gestiva uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 di- cembre 2012, n. 231, dal momento che il suo stabilimento non era contem- plato da alcundecreto emesso dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della predet ta disposizione .

Premesso infatti che la prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-tercit. è funzionale al perseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ha ritenuto la stessa inapplicabile alle società in amministrazione straordinaria facenti parte del gruppo ILVA, anche in assenza del predetto presupposto, osservando che ciò avrebbe comportato un'interpretazione estensiva della norma in esame, avente carattere speciale e di stretta interpretazione. Ha escluso, inoltre,che l'applicabilità della prededuzione potesse trovare giusti- ficazione nell'art. 3, comma terzo, ultima parte, del d.l. n. 347 del 2003, ri- levando che lo stesso si limitaad estendere alle imprese del gruppo le norme processuali che regolano la procedura madre, senza prevedere l'applicazione di norme sostanziali.

Ha escluso infine che il carattere necessario della pre- stazione resa dalla SANAC in favore dello stabilimento produttivo dell'ILVA consentisse di ricondurre il credito azionato dall'opponente alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 1-ter, cit., osservando che la prestazione del CAM non era resa in favore dell'ILVA, ma della SANAC.

2. Avverso il predetto decreto il CAM ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La SANAC ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente, il ricorso per cassazione risulta notificato esclusivamente alla SANAC, presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, e non anche all'amministrazione straordinaria dell'ILVA S.p.a., la quale, oltre ad essere priva di legittimazione a contraddire in sede d'impu- gnazione, in quanto rimasta estranea alla precedente fase processuale, non è neppure indicata tra i destinatari dell'atto, la cui eventuale notificazione anche nei suoi confronti si sarebbe peraltro configurata come un adempi- mento meramente superfluo, e quindi inidoneo ad incidere sulla rituale in- staurazione del contraddittorio.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e del decreto impugnato, per violazione e falsa applicazione dell'art. 99 della legge fall., sostenendo che, nel rilevare la genericità della domanda, il Tribunale ha posto a suo carico le conseguenze delle illegittime modalità di svolgimento del giudizio. Premesso infatti che la delega della trat- tazione al giudice relatore è consentita esclusivamente per l'espletamento di attività istruttoria, osserva che nella specie la controversia aveva ad oggetto soltanto la prededucibilità del credito.

Aggiunge che il Collegio ha fondato la propria decisione su quanto riferito dal relatore, senza fissare l'udienza di discussione e senza concederle un termine per depositare una memoria, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. 2.1. Il motivo è infondato. L'art. 99 della legge fall., nel disciplinare il giudizio di opposizione allo stato passivo, non individua le forme della trattazione, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa del collegio o, in caso di delegada parte del presidente, del relatore: il terzocomma, nel consentire tale delega, non ne limita infatti l'oggetto all'istruttoria, riferendola, in senso più ampio, alla trattazione del procedimento, la quale, come si evince dal rinvio conte- nuto nel nono comma, comprende anche l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori, che può dunque aver luogo tanto da parte del collegio quanto da parte del relatore.

In caso di delega, l'investitura del collegio per la deci- sione può inoltre avvenire anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, senza che risulti necessaria la concessione dei termini per il deposito di memorie, prevista dall'undicesimo comma dell'art. 99 sol- tanto in via eventuale e facoltativa, non trovando applicazione le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono riferibili, neppure per ragioni logico-sistematiche, a quello speciale previsto per le im- pugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr.

Cass., Sez. VI, 10/02/2022, n. 4376; 10/06/2021, n. 16304; 16/06/2016, n. 12116). Nel lamentare la lesione del proprio diritto di difesa,il ricorrente omette d'altronde di specificarne la natura e la portata, limitandosi ad insistere sulla mancata concessione della possibilità di fornire le indicazioni ritenute man- canti dal decreto impugnato, senza precisare quali fossero i fatti la cui alle- gazione gli è stata impedita dalla delega della trattazione al relatore e dalla mancata concessione del termine per il deposito di memorie, e senza consi- derare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'esposizione dei fatti su cui si fonda l'impugnazione deve aver luogo fin dal ricorso introduttivo, il quale avrebbe dovuto quindi contenere, nella specie, anchel'indicazione degli elementi di fatto su cui si fondava la prededucibilità del credito.

3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 231 del 2012 e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere l'applicabilità della prededuzione, il decreto impugnato non ha considerato che la SANAC non è un'impresa autonoma e distinta dall'ILVA, ma costituisce lo strumento attraverso il quale quest'ultima si procura il materiale necessario per tenere accesi gli altiforni dei propri sta- bilimenti. Afferma infatti che le azioni della SANAC sono tutte in possesso dell'ILVA, la quale assorbe l'intera produzione della società e ne nomina non solo gli amministratori, ma anche i dirigenti tecnici ed amministrativi. 3.1.

Il motivo è infondato. Correttamente il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al credito fatto valere dal ricorrente la prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, in quantoderivante da una prestazione di trasporto effettuata in favore di un'impresa che, pur appartenendo al medesimo gruppo dell'ILVA, costituisce un soggetto distinto, che non gestisce uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionaleai sensi dell'art. 1 del d.l. 2012, n. 207 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 231del 2012.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, questa Corte ha infatti affermato che l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertitocon modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pre- vede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabili- mento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con de- creto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012:trattandosi di una norma eccezionale e di stretta interpreta- zione, introdotta in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., tale disposizione si applica alla sola debitrice che abbia le caratteristiche pre- viste, e non anche alla capogruppo o ad altre società del medesimo gruppo di imprese, pur ammessealla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice.Si è precisato al riguardo che, ai fini dell'individuazione della nozione di stabilimento d'interesse nazionale, la norma rinvia ad un criterio puramente formale, ovverosia alla previsione dello art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, la quale è riferibile esclusivamente all'impianto siderurgico gestito direttamente dall'ILVA, con la conseguenza che risultano assolutamente irrilevanti sia l'effettuazione delle prestazioni in favore di un impianto gestito da una società diversa, ancorché facente capo al medesimo gruppo, sia la strumentalità delle prestazioni rispetto all'attività produttiva svolta nell'impianto gestito dall'ILVA: diversamente opinando, risulterebbe infatti inammissibilmente ampliata , al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, unicamente indirizzata ai creditori di una società ammessa all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003, che gestisca un impianto industriale, individuato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 comed'interesse strategico nazionale in forza di un decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri (cfr.

Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 10/02/2022, n. 5018; 20/02/2020, n. 4341). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito vantato nei confronti di una società che, pur facendo capo al medesimo gruppo dell'ILVA, la quale ne nomina anche gli amministratori, è dotata di un'autonoma personalità giu- ridica, e gestisce uno stabilimento che, pur essendo situato all'interno del Centro siderurgico di Taranto e svolgendo un'attività collegata a quella della ILVA, non è stato dichiarato d'interesse strategico nazionale, con la conse- guenza che ad essa non è riferibile la prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003: né tale esclusione può dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento introdotta tra i creditori del medesimo gruppo d'imprese, non potendosi rite- nere irragionevole la scelta discrezionalecompiuta dal legislatore attraverso l'individuazione della qualifica soggettiva della debitrice, quale elemento co- stitutivo della fattispecie,trattandosi di un misura inerente al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. n. 347 del 2003.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con l'integrale compensazione delle spese processuali, avuto riguardo alla complessità ed alla novità della que- stione trattata, risolta dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembr e 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam