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Ordinanza — n. 23668/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes expulsion order due to failure to verify foreigner's English language knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23668/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Court's order dismissing Ali Imran's opposition to his expulsion decree. The applicant argued the order was invalid because the expulsion notice was only translated into English without verifying his actual knowledge of the language. The court ruled that the administrative authority failed to prove Imran knew English, rendering the notification legally defective under Italian immigration law.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; The expulsion order is null if not translated into a language known to the foreigner, unless the administration proves the individual's knowledge of that language or Italian.

Parole chiave

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expulsion order nullity language knowledge verification administrative burden of proof notification validity immigration procedural defect asilo di curdi iraniani revoca dell'opposizione espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs.
Art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra e dell’articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, dell’articolo 2, lett.
Art. 112 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
articolo 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.
articolo 161 c.p
in relazione all’articolo 161 c.p.c.
articolo 14 d.lgs. n. 251/2007
251/2007, dell’articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18123 del 2017
286/1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova anche presuntiva (Cass. n. 18123 del 2017; Cass.
Cass. n. 2953 del 2019
18123 del 2017; Cass. n. 2953 del 2019) 3.3.
Cass. n. 11887 del 2018
foglio- notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 11887 del 2018; Cass.n.
Cass. n. 24015 del 2020
Cass. n. 24015 del 2020).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19264-2020proposto da: ALI IMRAN, rappresentato e difeso dapprima dall ’ Avvocat o PAOLO COSEANO per procura in calce a l ricorso e poi dall’Avvocato PIERCARLO MAGNI per procura del 5/12/2022 in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO DI UDINE; -intimati - avverso l’ORDINANZA n. 121/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI UDINE,depositata il 5/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1.

Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che Ali Imran , nato in Pakistan l’1/1/1982, aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 18 /1/202 0 , il prefetto di Udine ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. Ali Imran, con ricorso notificato il 3 / 7 /202 0 e rinnovato il 9/3/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Udine sono rimastiintimati. 1.4.

Il ricorrente ha depositato memoria e prod otto l’ordinanza di questa Corte n. 2842/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 7, del d. lgs. nr. 286 del 1998, nonche’ degli articoli 3 e 24 della costituzione italiana”, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua inglese, e cioè in una delle lingue veicolari previste dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 286 cit., senza, tuttavia, accertare se il richiedente conosceva la lingua veicolare né l’impossibilità di provvedere alla traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo stesso. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra e dell’articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, dell’articolo 2, lett.

e) e lett.

g) d.lgs. n. 251/2007, dell’articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 5, allegato e, legge nr. 2248 del 20 marzo 1865 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia circa la disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 impedivano al ricorrente di ottemperare all’ordine di lasciare il paese a causa dell’emergenza epidemiologica”, ha censurato l’ordinanza impugnata per avere il giudice di pace omesso di esaminare il fatto che il richiedente proveniva da una zona in cui c’è stata una recrudescenza degli scontri armati tra gli eserciti indiano e pakistano e che lo stesso era impossibilitato ad ottemperare all’ordine di lasciare l’Italia a causa dellerestrizioni imposte dalla pandemia. 3.1.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.2. L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella cd. veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova anche presuntiva (Cass. n. 18123 del 2017; Cass. n. 2953 del 2019) 3.3. L’amministrazione, peraltro, ha l ’ onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue (Cass. n. 1 1887 del 2018;

Cass. n. 24015 del 2020). 3.4. Il giudice di merito, dal suo canto, ha il compito di accertare in concreto se lo stranieroconoscela lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, valutando a tal fine gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio- notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 11887 del 2018; Cass.n. 24015 del 2020).Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 3.5.

Nel caso in esame, il giudice di pace si è limitato ad affermare che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua inglese,e cioè in una delle lingue veicolari previste dall’ art. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 cit., senzasvolgere, tuttavia, alcun accertamento in ordine tanto alla conoscenza della lingua inglese da parte del richiedente, quanto all’impossibilità di procedere alla traduzione del testo del decreto nella lingua che lo stesso aveva dichiarato di conoscere.

4. L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Udine che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Udine che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spe