Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23664/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for the specific appeal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23664/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alfredo Antonielli's appeal inadmissible because his power of attorney lacked the required specificity for this particular case. Although the document appeared to cover a different appeal, the court ruled that general powers cannot be retroactively validated for a new judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: A special power of attorney for cassation must explicitly designate the specific judgment being appealed; general powers covering other cases cannot be retroactively validated to satisfy this strict admissibility requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney cassation appeal admissibility lack of specificity retroactive validation legal representation requirements compenso del curatore fallimentare irregolarità finanziarie restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
– in casi del genere, si è precisato, «i l vigente art. 182, comma secondo, cod.
Art. 366, n. 5 c.p.c.
365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale idonea come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr.Cass.
art. 345 comma 2 c.p
Violazione e falsa applicazione art. 345 comma 2 c.p.c.
art. 132, comma 2 c.p
per violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c.;
art. 83 c.p
– le sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.
art. 365 c.p
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 1367 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 37434/2022
Corte cost. n. 13/2022
Cass. 938/2023
Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing special power of attorney for cassation proceedings.
Cass. Sez. U, n. 23535/2019
115/02 (cfr.Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
Sez. U, n. 23535/2019
Sez. U, n. 23535/2019 e n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33483/2018 R.G. proposto da : ANTONIELLI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STEFANO (GRGSFN54C11H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO BALDASSINI (BLDLNZ71L21D612S) -ricorrente- Contro FALLIMENTO CALZATURIFICIO PEGASO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO INN OCENTI (NNCFNC71H04C745P), rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA MAFUCCI (MFCFNC70L58A390N) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2100/2018depositata il 19/09/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE: 1. – con la sentenza indicata in epigrafe l a Corte di Appello di Firenzeha rigettato l’appello proposto da Alfredo Antonielli contro la sentenza n. 1086 del 5 ottobre 2015 con cui i l Tribunale di Arezzo aveva rigett at o la sua opposizione al d ecreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal liquidatore della Calzaturificio Pegaso s.r.l. (poi fallita il 21/03/2013 in corso di causa) per la distrazione della somma di € 366.048,35 dalle casse della società di cui l’Antonelli era sociononché membro del C . d . A .; 2. – la decisione viene impugnata con sei motivi di ricorso per cassazione, cui il Fallimento Calzaturif icio Pegaso s.r.l. in Liquidazione resiste con controricorso,illustrat o da memoria.

CONSIDERATO CHE: 3. – preliminarmente all’esame dei sei motivi di ricorso ( in sintesi:

1. Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto, 360 n.1, in relazione agli artt. 115 e 2697 c.c.;

2. Violazione e falsa applicazione art. 345 comma 2 c.p.c. , ammissibilitàprove in appello;

3. Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 132 comma 2 n.4 c.p.c.;

4. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c.;

5. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 252 c.p.c.; 6.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 185 e 2043 c.c.) va accolta l’eccezione di difetto di una idonea procura speciale , sollevata in controricorso e ribadita in memoria dal F allimento , senza replica di parte ricorrente; 4. – le sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (oltre che del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché però da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(Cass. sez.

U, 36057/2022); 4.1.– nel caso in esame , la procura speciale ad litem allegata al ricorso rientra senza dubbio nell’ipotesi “di scuola” in cui , secondo il richiamato indirizzo nomofilattico, deve escludersi la sussistenza del requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.; essa contiene infatti la delega conferita da Alfredo Antonielli all’avv. Lorenzo Baldassini – nonché agli avv . Cinzia Scotto e Mauro Bilancietti, con domicilio eletto pre sso il loro studio in Arezzo –«a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento di impugnazione avverso la sentenza n. 900/2018, emessa dal Tribunaledi Arezzo, Sezione civile, pubblicata il 02.10.2018»; la suddetta sentenza non ha palesemente nulla a che vedere (tranne la controparte, Fallimento Calzaturificio Pegaso s.r.l. in Liquidazione) con la sentenza impugnata in questa sede (Corte d'appello di Firenze n. 2100/2018 depositata il 19/09/2018), né vi è corrispondenza di difensori e domicilio eletto nel l’intestazione del presente ricorso per cassazione, come indicato in epigrafe; 4.2.

– in casi del genere, si è precisato, «i l vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite», poiché una sanatoria con effetto ex tunc sarebbe incompatibile con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, richieda all’avvocato «il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione» (Cass.

Sez. U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); non è quindi possibile (né è stata invocata da parte ricorrente) una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art.182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale idonea come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo(Cass. 938/2023); 5.

– il superiore rilievo risulta assorbente rispetto ai profili di inammissibilità e infondatezza riscontrati in tutti i motivi; 6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr.Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bi