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Ordinanza — n. 23634/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; court ruled notification date starts the 60-day limit under Art. 111 Const.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the statutory deadline. Intesa Sanpaolo sought to challenge a bankruptcy court's rejection of their claim regarding a creditor's distribution plan, arguing the appeal was timely. The court determined the 60-day period began only upon official notification of the decision, finding the appeal submitted after this period had expired.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; The sixty-day term for filing a cassation appeal against bankruptcy court decisions begins upon the communication of the ruling to the party, and late filings are strictly inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal bankruptcy procedure statutory deadline notification date untimely filing Art. 111 Constitution judicial term ripartizione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
– Intesa S anpaolo impugna la decisione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. articolato in due motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorsoillustrato da memoria, mentre irestanti intimati non svolgono difese.
Art. 136 c.p.c.
Art. 45 disp. att. c.p.c.
Art. 36 l.fall.
i n l iquidazione ne aveva respinto il reclamo ex art. 36, comma 3 l.fall.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr.
art. 111 Cost
– Intesa S anpaolo impugna la decisione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20279/2005
c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 20279/2005, 16755/2010, 12732/2011, 21345/2012 ) e che nel computo del termine entro cui l'impugnazione va proposta non si deve tener conto della sospensione feriale ex art.
Cass. 16755/2010
Cass. 12732/2011
Cass. 21345/2012
Cass. 19941/2017
92 dell'ordinamento giudiziario(Cass. 19941/2017, 3023/2020); difatti, l'art.36 - bis l.f all .
Cass. 3023/2020
Cass. 7854/2011
Cass. 7854/2011, per le opposizioni esecutive; Cass.
Cass. 12732/2012
7854/2011, per le opposizioni esecutive; Cass. 12732/2012 per i piani di riparto del g.d.; Cass.24044/2015 per la liquidazione del compenso al curatore); del resto, il reclamo avverso il piano di riparto svolge nella procedura concorsuale una funzione analoga alle opposizioni previste dagli artt.
Cass. 24044/2015
Cass. 11317/2004
nel processo esecutivo individuale (Cass. 11317/2004 , 2329/2006 , 7982/2011, 12732/2011, 19941/2017, 3023/2020); 3.3.
Cass. 2329/2006
Cass. 7982/2011
Cass. 23535/2019
Cass. 4315/2020
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28007/2017 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocata ANTONELLA IANNOTTA (NNTNNL66L70H501O) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO CSL CONAEDI SERVIZI E LOGISTICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocata ALESSANDRA CARON (CRNLSN78P62H501H) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA, SINOPOLI CATERINA, LACOPO LOREDANA, CASCIA FRANCESCO, OLIVA STEFANO, EQUITALIA SUD SPA, DTV DI DELLA TORRE E VENEZIANO SRL, H3G SPA, IANNETTI GIANLUIGI, MACPLAST, RICCI FABRIZIO, FEDERICO FEDELE PAOLO, SANTANDER CONSUMER UNIFIM SPA, BARATTA GIOVANNI MARIA, TERRINONI VANESSA, GRATTERI LUCA, ALFONSI ANTONELLA, CONDOMINIO VITTORIA IN MELEGNANO, AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SRL, GRASSINI CESARE GIOVANNI, ZAGARRIO ANDREA -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11073/2017 depositata il19/04/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – con l ’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro il provvedimento con cui il giudice delegato al Fallimento CSL Conaedi Servizi e Logistica s.r.l. i n l iquidazione ne aveva respinto il reclamo ex art. 36, comma 3 l.fall. avverso il secondo progetto di ripartizione parziale in favore dei creditori chirografari, predisposto dal curatore fallimentare; 2. – Intesa S anpaolo impugna la decisione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. articolato in due motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorsoillustrato da memoria, mentre irestanti intimati non svolgono difese.

Considerato che: 3. –va accolta l’eccezione sollevata in rito d a l controricorrente , di inammissibilità del ricorso in quantotardivo; 3.1. – dagli atti di causa risulta infatti che il r icorso per cassazione è stato notificato in data 17 / 11 / 2017 , a fronte di provvedimento emesso e comunicato dalla cancelleria – come riferisce la stessa ricorrente– in data 19 /04/ 2017; 3.2. – questa Corte ha ripetutamente affermato che i l termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal t ribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria, di regola, ai sensi degli artt. 136 c .p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 20279/2005, 16755/2010, 12732/2011, 21345/2012 ) e che nel computo del termine entro cui l'impugnazione va proposta non si deve tener conto della sospensione feriale ex art. 3, legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario(Cass. 19941/2017, 3023/2020); difatti, l'art.36 - bis l.f all . non lascia dubbi in ordine alla non soggezione alla sospensione feriale dei termini previsti negli artt. 26 e 36 l.fall . e per tutto il corso del procedimento, compresa la fase di legittimità ( v.

Cass. 7854/2011, per le opposizioni esecutive; Cass. 12732/2012 per i piani di riparto del g.d.; Cass.24044/2015 per la liquidazione del compenso al curatore); del resto, il reclamo avverso il piano di riparto svolge nella procedura concorsuale una funzione analoga alle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale (Cass. 11317/2004 , 2329/2006 , 7982/2011, 12732/2011, 19941/2017, 3023/2020); 3.3. – ne discende la constatazione della tardività del ricorso, notificato quando i termini per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione erano oramai perenti; 4.

–il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame dei motivi formulati (in estrema sintesi: I. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché del principi o di buona fede ; rilevanza, in sede di riparto, del riconoscimento del credito in sede di opposizione allo stato passivo pendente; interpretazione estensiva dell’ art. 113 l.fall.; II. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.e del principio dispositivo); 5. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, liquidate in dispositivo; 6.

– s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello