Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the remaining proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the appellant and the counter-appeal by the respondent. The appellant, MPS Capital Service, had previously withdrawn its claim against Siena NPL 2018, and the respondent, Coopsette, subsequently accepted this withdrawal in a joint act. Consequently, the Court found no need to rule on the merits or costs, as the procedural conditions for extinguishing the judgment were fully met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, cod. proc. civ.; The cassation procedure is extinguished when both the appellant and the respondent formally withdraw their respective appeals, thereby terminating the remaining litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11981/2019 R.G. proposto da : MPS CAPITAL SERVICES BANCA IMPRESE s.p.a.,con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Ferroni, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Alfredo Craca, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro COOPSETTE soc . coop. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 78, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Spagnuolo, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Sido Bonfatti, giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia n. 1406 /201 9 depositatoil 5/3/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il commissario di Coopsette soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa accoglieva la domanda di insinuazione al passivo presentata da MPS Capital Service Banca per le Imprese s.p.a. limitando (con riferimento al finanziamento n. 5030071) o escludendo (con riferimento al finanziamento n. 5035256) il privilegio ipotecario richiesto.
2. Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l’opposizione presentata da MPS Capital Service Banca per le Imprese s.p.a. avverso tale limitata ammissione.
3. MPS Capital Service Banca per le Imprese s.p.a. e Siena NPL 2018 s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti, hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 5 marzo 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Coopsette soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa. Considerato che:
4. Il Presidente di questa Sezione ha già dichiarato, con decreto in data 1° febbraio 2023, l’estinzione parziale del giudizio limitatamente alla parte che coinvolgeva Siena NPL 2018 s.r.l. e Coopsette soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della rinuncia al ricorso della prima e dell’accettazione della seconda. Il procuratore di MPS Capital Service Banca per le Imprese s.p.a., in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alle liti in calce al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con memoria in data 5 giugno 2023, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte.
La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù di procura speciale in calce al controricorso. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione anche rispetto al rapporto processuale che è residuato a seguito del primo provvedimento di estinzione parziale. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordinealle spese, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara