Court dismisses appeal against order of summons, ruling solidary debtors must be joined via authorization request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Melendugno against the appellate court's decision. The municipality argued it could directly summon a solidary debtor, but the court held that in a debt collection proceeding, a solidary debtor is a necessary third party who requires specific authorization to be joined. Consequently, the municipality's direct citation was procedurally invalid, and the appeal was rejected with costs awarded to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 cod. proc. civ.; The court cannot of its own motion sanction nullities for missing peremptory terms, and solidary debtors must be joined via authorization request in debt collection proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29535/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI MELENDUGNO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L'ABBATE AMINA rappresentato e difeso dall'avvocato PORCARI FRANCESCO per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- contro A.S.P.I.C.A. SOC . A R . L . , ASSUNZIONI SERVIZI PUBBLICI IMPIANTI COSTRUZIONI APPALTI, IN LIQUIDAZIONE e IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA VAGLIA 11 SC. B, presso lo studio dell’avvocato QUATTROCCHI GIOIA, rappresentatae difesa dall'avvocato CIULLO GIACOMO per procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- nonché contro AMBIENTE E SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -intimata- avverso la SENTE NZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1021/2017depositata il 04/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA 1.Con decreto ingiuntivo n. 1014/2000 del Tribunale di Lecce veniva intimato al Comune di Melendugno e ad ASPICA s.r.l., in solido, il pagamento della somma di €116.002,54, oltre accessori e spese, in favore di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r. l., a titolo di oneri di smaltimento rifiuti presso la discarica di Cavallino, gestita dall'intimante, in base a quanto previsto dalla convenzione dell’11- 2-2002 tra il Comune di Cavallino, proprietario della piattaforma gestita da Ambiente e Sviluppo, e il Comune di Melendugno.
2. Con sentenza n.2418/2011 il Tribunale di Lecce, pronunciando sull’ opposizione proposta dal Comune di Melendugno nei confronti di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. e di ASPICA, rimasta contumace, rigettava l’opposizione, dichiarava inammissibile la chiamata in giudizio di ASPICA s.r.l. e condannava il Comune alla rifusione delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 1021/2017 pubblicata il 4-10-2017 la Corte d’appello di Lecce, pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Melendugno,ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda proposta in via monitoria da AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. nei confronti del Comune, dando atto della transazione intervenuta nelle more tra dette parti, e ha rigettato per il resto l’appello. La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che:
a) il Comune opponente aveva mantenuto la posizione sostanziale di convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ciò esplicava i suoi effetti anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali, nel senso che l’opponente- debitore a veva l’onere di chiedere l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l’atto di opposizione, di chiamare in giudizio la parte che non fosse il creditore intimante;
b) Aspica s.r.l., nei cui confronti il Comune aveva proposto domanda di manleva e/o di surroga, era condebitore solidale, e quindi non era parte necessaria del giudizio di opposizione, trattandosi di rapporto processuale scindibile e stante l’autonomia dei rapporti tra il creditore e ciascuno dei condebitori solidali;
c) Aspica s.r.l. doveva pertanto considerarsi “terzo”, a nulla rilevando che fosse anche condebitore solidale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l’autorizzazione alla chiamata in causa, da valutarsi anche sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo;
d) nella fattispecie in esame, considerata anche la novità della domanda di manleva rispetto all’oggetto del ricorso monitorio, la citazione diretta del “terzo”, senza previa autorizzazione, aveva impedito la specifica e preventiva valutazione del giudice nei termini suesposti e la ratio della previsione della decadenza ex art.269 cod. proc. civ. era proprio quella di precludere l’ingresso nel processo di azioni “nuove” del debitore ingiunto, senza il preventivo vaglio del giudicante.
4. Avverso questa sentenza il Comune di Melendugno propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di A.S.P.I.C.A. s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito per brevità Aspica), che resiste con controricorso, e di Ambiente e Sviluppo, società consortile a r.l., che è rimasta intimata.
5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 269, comma secondo, 645 cod. proc. civ. e 49, commi 9 e 13, d.lgs. 22/97 (c.d. decreto Ronchi) in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto della responsabilità alternativa dei pretesi coobbligati e della situazione di interdipendenza sostanziale tra le posizioni di Aspica e del Comune rispetto al creditore Ambiente e Sviluppo, gestore della discarica per il conferimento di rifiuti.
Rimarca il ricorrente il carattere imperativo delle norme sui rifiuti e sulla T.I.A. contenute nel cd. decreto Ronchi, che concerne l'esazione di danaro-pubblico, ed assume che, una volta istituita la T.I.A. dallo stesso Comune, in base al contratto d’appalto del 23-5-2006 ed alla convenzione 11-2-2002 tra il Comune di Cavallino, proprietario della piattaforma gestita da Ambiente e Sviluppo, e il Comune ricorrente, trascritti integralmente nel ricorso, Aspica avesse l'obbligo di riscossione della tariffa e quindi di versamento dei corrispettivi in favore di Ambiente e Sviluppo, così remunerando il servizio di smaltimento da quest'ultima svolto nella discarica in concessione.
Deduce il ricorrente che occorre rendere compatibili le norme pattizie sulla solidarietà firmate nel 2002 (art. 3 convenzione del 2002) con le preesistenti e inderogabili norme di legge sulla T.I.A. (risalenti al 1997, anno di emanazione del D. lgs. n.22\1997 e introdotte a Melendugno nel 2001). In base a detta prospettazione, ad avviso del ricorrente occorre ritenere insussistente il vincolo solidaristico previsto dalla convenzione del 2002, al quale era rimasta estranea Aspica, che era l'unica obbligata ex lege Ronchi alla riscossione della tariffa e al consequenziale pagamento in favore del gestore della discarica.
In alternativa, ad avviso dell’Enteè necessario ricondurre la fattispecie al modello di solidarietà c.d. "alternativo", secondo cui, al contrario del più comune schema di solidarietà "semplice" o "concorrente", i condebitori non sono sullo stesso piano, sicché Aspica èil vero obbligato in via principale, cosi individuato dalla legge nella precipua veste di soggetto "riscossore", in base al comma 13 dell'art. 49 del d.lgs. n.22\1997, mentre il Comune esaurisce il suo ruolo nell'attività determinativa e impositiva della tariffa di igiene ambientale, notoriamente non delegabile poiché espressione diretta della sovranità dello Stato.
Secondo il Comune, pertanto, in base al meccanismo normativo della T.I.A., sul piano sostanziale della vicenda, non è neppure ipotizzabile una responsabilità dir etta e "concorrente" del Comune accanto a quella del gestore incaricato della riscossione, mentre, sul piano processuale, il contesto giudiziale deve ritenersi inscindibile e informato quindi agli schemi litisconsortili processuali, poiché un'eventuale responsabilità sussidiaria e residuale del Comune potrebbe accertarsi solo in relazione a quella di Aspica, stante il nesso di pregiudizialità- dipendenza della sua condotta inadempiente rispetto all’ipotetica responsabilità residuale del Comune.
In ragione del carattere necessario del litisconsorzio fra le parti, fra i contraddittori doveva essere inclu sa Aspica, alla quale pure era diretta l'ingiunzione di pagamento. Assume, pertanto, il Comune di avere correttamente citato direttamente in giudizio Aspica, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, formulando nei confronti di quest’ultima la domanda di manleva e di regresso anticipato, ed assume di essersi così conforma to ai principi espressi da questa Corte (Cass.n.19584/2013).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’ « Erroneità della sentenza di secondo grado-Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.22/1997, art.49, commi 9 e 13, Decreto Ronchi, istitutivo della T.I.A. (tariffa igiene ambientale). Violazione e disapplicazione degli artt. 1 e 6 del contratto d’appalto n.5681 del 23-5-2006 e dell’art.21 del relativo C.S.A. – Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della convenzione dell’11-1-2002». Ribadisce il Comune che in base all’art.49 del cd. decreto Ronchi solo Aspica era tenuta al pagamento dei corrispettivi dovuti a Ambiente e Sviluppo.
Anche qualora dovesse ravvisarsi, sul versante esterno del rapporto, la responsabilità solidale del Comune, nei rapporti interni tra i due debitori solo Aspica era tenuta al pagamento, in base a quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del contratto d’appalto, tanto che le fatture di Ambiente e Sviluppo erano state intestate ad Aspica, che aveva riscosso dai cittadini le tariffe della T.I.A.. Da tali considerazioni deve conseguire, ad avviso del ricorrente, l’accoglimento della domanda di manleva e di regresso anticipata esercitata dal Comune stesso.
3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (Cass. n.21706/2019; n.22113/2015; n.10610/2014). 3.2.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme processuali, rilevando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Comune era convenuto e debitore solidale, da considerarsi “terzo”, stante l’autonomia dei rapporti. Dunque il Comune non poteva citare direttamente l’altro condebitore solidale, peraltro rimasto contumace in primo grado, ma avrebbe dovuto chiedere nell’atto di citazione in opposizione l’autorizzazione alla chiamata in causa. La natura del rapporto tra il Comune e Aspica s.r.l., ricondotta dal ricorrente talora a solidarietà alternativa e talora a responsabilità esclusiva di Aspica s.r.l., non rileva ai fini processuali nel senso prospettato.
E’ infatti scindibile il rapporto processuale tra condebitori solidali, non sussiste il litisconsorzio necessario e deve essere citato, con l’opposizione, il beneficiario dell’ingiunzione (da ultimo Cass. n.15946/2019; Cass. n.22696/2015). Neppure il Comune poteva citare direttamente Aspica s.r.l. in qualità di unico soggetto obbligato, ma solo chiederne eventualmente la chiamata iussu iudicisex art.107 cod.proc. civ. (Cass. n.6837/2016; in senso conforme le successive, richiamate anche dalla controricorrente, Cass. n.728/2020; Cass.n.5132/2020;
Cass. n.29342/ 2021; Cass.n.38320/2021).
4. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che è stato formulato sul presupposto dell’ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Aspica s.r.l..
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di Aspica s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, nulla dovendosi disporre nei confronti dell’altra parte rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Aspica s.r.l. in liquidazione e in concordato p reventivo delle spese del presente giudizio, che liquida in €3.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu