Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23585/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unfair competition claim as appeal fails to address specific ratio of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specifically address the ratio decidendi of the lower court's judgment. The appellant argued that administrative regulations prohibited the respondent from stopping at Enna Bassa, violating their exclusive rights and causing damages. The court ruled that the lower court correctly interpreted conciliatory agreements and official notes to find the stop legally permitted, and the appellant's complaints regarding alleged administrative violations were irrelevant to the specific reasoning of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 comma 6 legge regionale Sicilia n. 19/2005; In unfair competition cases, an appeal must specifically address the ratio of the lower court's decision; general complaints about potential administrative violations or non-appealed exclusivity claims do not render an appeal admissible if the lower court's factual findings are based on relevant documentary evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
unfair competition claim administrative authorization ratio decidendi inadmissible appeal exclusive rights violation conciliatory agreement factual findings review reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 comma 6 della legge regionale della Sicilia n. 19/2005
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 27, comma 6, della legge regionale della Sicilia n.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n.115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 37659 del 30/11/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 19828/2021proposto da: SAIS AUTOLINEE s.p.a., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Stefano Polizzotto dal quale è rappresentato e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- ASTRA AUTOTRASPORTI STRADALI s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t., elett ivamen te domi c iliata pre sso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Claudio Cutrera dal quale è rappres entata e difesa , per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 126/2021della Corte d’appello di Caltanissetta, pubblicata il 15.3.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Sais Autolinee s.p.a. propose domand a di concorrenza sleale nei confronti dell’Astra Autotrasporti Stradali s.r.l., per le fermate da questa effettuate in località Enna bassa, asseritamente non consentite dal provvedimento amministrativo autorizzativo, deducendo sviamento di clientela a suo dann o quale titolare esclusiva sulle autolinee che servivano la suddetta località, e chiese la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 698.490,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti Con sentenza del 3.7.2013, il Tribunale di Ennarespinse la domanda , al pari della riconvenzionale proposta dalla convenuta, assumendo che i vincoli fossero venuti meno per la liberalizzazione dei trasporti e comunqueche non fosse interdetto caricare passeggeri a Enna bassa , per le destinazioni di Gela, Caltanisetta e Piazza Armerina, purché costoro fossero diretti alle località terminali della tratta.

Con sentenza depositata il 15.3.2021, la Corte territoriale ha rigettato l’appello della Sais s.p.a., osservando che:non vi era divieto a carico della società convenuta di effettuare fermate ad Enna-bassa, interpretando il provvedimento amministrativo anche alla luce di accordo conciliativo tra le parti,che aveva espressamente previsto che l’Astra s.r.l., nell’esercizio della propria attività di autotrasporti, potesse effettuare fermare ad Enna-bassa, come peraltro confermato dalla nota dell’8.5.2014 firmata dal dirigente dell’Assessorato alle infrastrutture e mobilità del Comune di Enna, che richiamava il contenuto del suddetto verbale conciliativo.E ciò nel senso che l’autorizzazione amministrativa consentiva la fermata a Enna Bassa, escluso solo il traffico locale e permetteva quindi di caricare passeggeri diretti alle stazioni terminali della tratta.

La Sais Autolinee s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi. l’Astra Autotrasporti Stradali s.r.l. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 27, comma 6, della legge regionale della Sicilia n. 19/2005 sul presupposto che la concessione non autorizzasse le fermate dell’ASTRA s.r.l. ad Enna, ma solo un percorso alternativo e il passaggio provvisorio dopo l’interruzione del percorso fra i due bivi e che la concessione prevalesse sul disciplinare.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’esclusiva spettante alla stessa società ricorrente, oppure motivazione apparente, e lamenta altresì la disapplicazione del programma d’esercizio contenuto nel disciplinare del 27.4.2007 che prevedeva l’illegittima fermata dalla controparte alla suddetta fermata di Enna-bassa. Il primo motivo è inammissibile poiché non si confronta, in modo puntuale e specifico,con la ratio della sentenza impugnata. Invero, la Corte d’appello ha affermatoche la concessione del 2004 di cui era titolarel’ASTRA s.p.a. prevedeva la fermata Bivio S.Anna, e tale statuizione contieneun accertamento di fatto, a cui il giudice di merito è pervenuto attraverso un’interpretazione documentale incensurabile in questa sede.

La ricorrente si duole esclusivamente di una violazione della citata legge regionale che non è emersa dagli atti, poichéla Corte territoriale ha attribuito rilevanza decisiva, a fini della decisione della c ausa, al contenuto del predetto verbale di conciliazione ealla nota dirigenziale, e lamenta che tale interpretazione contrastasse con il D.A. del 9.11.1994che aveva autorizzato provvisoriamente la controricorrente ad effettuare una deviazione sulla propria linea. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, in tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita o quando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui ovvero quando, di per sé stessa, abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata (Sez. 1, Sentenza n. 37659 del 30/11/2021, Rv. 663292 -01).

Invero, la Corte d’appello ha esaminato la questione relativa alla sussistenza del diritto d’esclusiva invocato dalla ricorrente, affermando che l’Astra s.p.a. era autorizzata ad effettuare la fermata di Enna - bassa. Al riguardo, la ricorrente, sembra profila re un vi zio d el provvedimento amministrativo di concessionea favore dell’Astra s.r.l., che però non ha mai fatto valere nei modi di legge e soprattutto non ha condotto all’annullamento ex tunc del provvedimento amministrativo illegittimo, come nel caso deciso dalla sentenza appena citata n.37659/2021.

Pertanto, emerge che con il motivo in esame s’intenda ribaltare un accertamento del fatto attraverso deduzioni non inerenti alla ratio decidendi. Le spese seguono la soccombenza, liquidatecome in dispositivo .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.500,00,oltre euro 200,00 per esborsi e oltrela maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ov