Cassation court dismisses appeal against forced sale auction, ruling no warranty for defects applies to judicial sales.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Erica SRL's appeal against a Palermo Court of Appeal decision rejecting her claim for price reduction due to insufficient property surface area. Erica argued the sale was flawed under civil code warranty rules, but the court held that judicial sales are sui generis and exclude standard civil protections like rescission or price reduction. Consequently, the claim for damages based on surface discrepancy was inadmissible as it falls outside the specific legal regime governing forced auctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1490 c.c.; Art. 1448 c.c.; Art. 1492 c.c.; Art. 1494 c.c.: Judicial sales are sui generis instruments where standard civil warranty for defects and rescission for lesion do not apply to protect the buyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28417/2017 R.G. proposto da : ERICA SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA (CNFMRZ64L05F158L) rappresentata e difes a dall'avvocato GAETANO FRANCHINA (FRNGTN59S30F848M)per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO RAP FRANCESCO, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO (FBAGPP67E03Z112E) rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA COA (COAGNN52P28G273T)per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTEN ZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1535/2017,depositata i l 11/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE: 1. –nel 2008 Erica s.r.l., già aggiudicataria di un immobile del Fallimento Rap Francesco (dichiarato aperto nel 1999), a seguito di vendita all’incanto (con prezzo base d’asta € 400.933,13 e prezzo di aggiudicazione € 620.000,00), convenne il Fallimento dinanzi al Tribunale di Palermo per sentir accertare che la reale consistenza della superficie utile interna e della superficie commercialedell’immobile erano in ferior i rispetto a quelle indicate nella perizia di stima e per sentir in conseguen za condanna re il convenuto alla restituzione del maggior prezzo versato , nella misura di€ 176.056 ,00; 1.1.
– nel 2012 il tribunale rigettò la domanda (con assorbimento della questione di rito ex artt. 52 e 93 ss. l.fall.) , ritenendo che, pur avendo il consulente del fallimento utilizzato un criterio di stima inusuale, risultavano comunque corrette le determinazioni della superficie utile e della superficie commerciale; 1.2. –la Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11 settembre 2017, ha rigettato l ’appello proposto da Erica s.r.l. contro la decisione, osservando:
i) che anche ne i fallimenti cd. “vecchio rito” il credito risarcitorio, così come qualunque altro credito fatto valere nei confronti della procedura fallimentare, non può essere azionato in sede contenziosa ordinaria, ma deve seguire il rito dell’accertamento del passivo, ex artt. 52 e 93 ss. l.fall.; ii) che il CTU nominato dal primo giudice (arch. Toscano) aveva disatteso l’incarico ricevuto , in quanto avrebbe dovuto utilizzare lo stesso criterio utilizzato dal consulente del Fallimento (arch. Migliaccio)per poter fare una comparazione omogenea delle misure in questione; iii) che, adottando il medesimo criterio della “superficie complessiva utile” (e non solo di quella “utile interna”), si aveva un risultato addirittura superiore a quello indicato dall’arch.
Migliaccio(158,19mq in luogo di 154,95 mq.) ; 2. – Erica s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza, in due mot ivi illustrat i da memoria, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: 2.1. – il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 2 , e 93 e ss. l.f all . , avuto riguardo alla ritenuta improcedibilità della domanda; 2.2. – il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 107 l.fall., 568 e 569 c.p.c., per essere statavalorizzata la“superficie complessiva utile” quale parametro per il calcolo del valore dell’immobile, mentre ai sensi dell’art. 568 c.p.c. (cui rinvia l’art. 569 c.p.c., a sua volta richiamato dall’art. 107 l.fall.) l’unico parametro da considerare è la “superficie commerciale”; 3.
– il ricorso va rigettato per ragioni diverse da quelle esplicitate nei gradi di merito e fatte valere daentrambe le parti; 3.1. –invero, al di là del fatto che anche nei fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ogni diritto di credito vantato nei confronti della massa, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 93 e ss. l.fall. ( Cass. 11372/1998, 1065/2002, 515/2003, 7471/2008 ; cfr. Cass. 22111/2010, 20289/2014 , 15906/2018 ) ed a prescindere dalle questioni sollevate circa i criteri di misurazione dell’effettiva superficie dell’immobile venduto in sede fallimentare (peraltro ad un prezzo di aggiudicazione superiore di oltre il 50% del prezz o base d’asta), ciò che rileva, in modo dirimente, è che l’azione proposta, da qualificare come actio quanti minoris per la riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., non poteva essere proposta contro l’amministrazione fallimentare; 3.2.
– risponde infatti a principio consolidato e pacifico che nella vendita forzata è esclusa la garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., con riguardo ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita – e dunque con riferimento alle fattispecie prefigurate dagli artt. 1490 - 1497 c .c. (Cass. 13925/2002, 5202/2007, 10916/2011) – salvo il limite rappresentato dalla consegna di aliud pro alio , però configurabile solo quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, o risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (Cass. 11018/1994, 10015/1998, 4085/2005, 1669/2016; da ultimo, v.
Cass. 2064/2023, che ha escluso l’ipotesi di aliud pro alio rispetto a lla diversa data di immatricolazione dell’autocarro aggiudicato , ritenuta «una differenza quantitativa, ma non qualitativa»); ed è evidente che nessuna delle ipotesi integranti aliud pro alio ricorr a nel caso in esame, in cui si discute solo di una minor superficie dell’immobile; 3.3. – è allora appena il caso di ricordare che la vendita esecutiva, o vendita forzata, essendo un sub-procedimento del processo esecutivo ( il cui nucleo essenziale è costituito dalla combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo ed un atto giuridico unilaterale di natura privata, ossia l’ offerta del terzo acquirente), viene generalmente definita dalla giurisprudenza una vendita sui generis, che è affine alla vendita civilistica per gli effetti che ne conseguono, ma risente, per struttura e funzione , del processo esecutivo, singolare o concorsuale, in cui insiste , giacché realizza congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario); in ciò risiede la giustificazione dell'esclusione, sul piano normativo, della garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione, l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente, avuto riguardo, oltre che alla garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., alla rescissione per lesione ex art.1448 c.c., all'actio redhibitoria per la risoluzione del contratto e all'actio quanti minorisper la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. nonché all'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. (Cass. 7708/2014, 1669/2016); 4.
– il ricorso va quindi rigettato, ma, alla luce delle ragioni sopra illustrate, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione,tra le parti, delle spese del presente giudizio; 5. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.