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Ordinanza — n. 23560/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on bankruptcy appeal timeliness, requiring proof of non-knowledge beyond mere notification nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the bankruptcy appeal was untimely due to lack of notification. The appellants argued they did not know of the bankruptcy declaration, but the lower court correctly applied Article 327 of the Code of Civil Procedure, which requires proof of non-knowledge not caused by one's own fault. The court ruled that mere nullity of notification is insufficient; the appellant must prove they were unaware of the proceedings, a burden they failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 18 L. fall. n. 267/1944: The right to appeal a bankruptcy declaration is preserved only if the appellant proves they were unaware of the proceedings due to the lack of notification, not merely by asserting the notification was null.

Parole chiave

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bankruptcy appeal timeliness lack of notification nullity proof of non-knowledge Article 327 Civil Procedure decadence from appeal rights annullamento della dichiarazione di fallimento compensazione nel fallimento impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 162 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 15 L. fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 18 L. fall. n. 267/1944
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13
articolo 24 della Costituzione
Il secondo mezzo denuncia nullità della notifica ex articolo 15 della legge fallimentare e conseguente nullità del procedimento ex articolo 24 della Costituzione in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c.
articolo 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 novembre 2017, n. 26427
Cass. 19225/2007
26427, che richiama Cass. 19225/2007, 18243/2008, 2817/2009).
Cass. 18243/2008
Cass. 2817/2009
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30951/2019 R.G. proposto da : VENTURA VINCENZO, VENTURA CALOGERO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE DAVIDE (LGDDVD67B17B429C) -ricorrente- contro PULLARA VINCENZO, PULLARA VINCENZO COSTRUZIONI SRL SOC CESSATA, CONTINO VINCENZO, CURATELA FALLIMENTO VENTURA SRL, GIULIO PASTORE SOC COOP IN LIQUIDAZIONE SOC CESSATA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1410/2019 depositata il03/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Ventura Vincenzo e Ventura Calogero, in p roprio e qual i amministratori di Ventura S.r.l., ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento Ventura S.r.l., nonché degli ulteriori intimati indicati in epigrafe, contro la sentenza del 3 luglio 2019 con cui la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― Il Fallimento , come gli altri intimati, non spiega difese.

CONSIDERATO CHE 3. ― Il pri mo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, articolo 162 e 327 c.p.c., 24 della Costituzione e articolo 15 della legge fallimentare in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto provare di non aver avuto conoscenza della sentenza di fallimento non per propria colpa. Il secondo mezzo denuncia nullità della notifica ex articolo 15 della legge fallimentare e conseguente nullità del procedimento ex articolo 24 della Costituzione in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c.

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Gli odierni ricorrenti hanno proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento adducendo che i ricorsi volti alla relativa dichiarazione non fossero mai stati notificati né presso la sede legale di Ventura S.r.l. né a mani dell’amministratore. A ciò la Corte d’appello ha replicato facendo applicazione dell’articolo 327, primo comma, c.p.c., e cioè hanno giudicato tardivo il reclamo, sul rilievo che esso era stato proposto circa 18 mesi dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, senza che potesse trovare applicazione il secondo comma dello stesso articolo 327, non avendo i reclamanti «dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo di cui alla norma citata, ossia di non aver avuto conoscenza della sentenza di primo grado non per propria colpa».

A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso per cassazione si basa sull’asserita mancata conoscenza del procedimento prefallimentare, nonché sulla considerazione, fondata sul testo dell’articolo 327, secondo comma, c.p.c., per l’applicazione del quale si dovrebbe «solo provare la nullità della notifica, senza alcun elemento soggettivo di colpa». Ma questa Corte ha più volte ribadito che, qualora, per la mancanza di notificazione o comunicazione al debitore della sentenza dichiarativa del suo fallimento ― allegata in questo caso a pagina 1 dello stesso ricorso ― non possa decorrere il termine breve di cui all’articolo 18 della legge fallimentare, trova applicazione l’articolo 327 c.p.c. non solo nella parte in cui prevede il termine, oggi semestrale, di decadenza, ma anche nella disciplina del suo secondo comma, con riguardo alla esclusione della decadenza dall'impugnazione nelle ipotesi ivi previste di mancata conoscenza del processo, con la precisazione che «perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine … non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., la sola nullità della notificazione, ma occorre anche la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità, prova che spetta al contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a presunzioni» (così da ultimo in materia fallimentare Cass. 8 novembre 2017, n. 26427, che richiama Cass. 19225/2007, 18243/2008, 2817/2009).

Sicché il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., essendo la decisione della Corte d’appello conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorso offra argomenti per tornare sul principio affermato. 4.2. ― Il secondo mezzo riguarda la validità della notificazione dei ricorsi per dichiarazione di fallimento, ed è dunque assorbito. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov