Italian court dismisses bankruptcy appeal, upholding asset threshold and service of process requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the bankruptcy appeal filed by Orvieto Carni srl against the lower court's confirmation of the company's insolvency. The court found that the appellant failed to prove the asset threshold was met for the correct three-year period preceding the bankruptcy petition and that the judicial officer diligently attempted service of process despite negative results. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the law regarding both the substantive financial criteria and procedural formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 lett. a) e b) L. Fall.; Art. 15 comma 3 l.fall.: The bankruptcy threshold is determined by the three fiscal years preceding the petition, and service of process is valid if the judicial officer diligently attempts delivery and verifies the absence of physical indicators at the registered address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13850/2020 proposto da: Orvieto Carni srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Vittorio Veneto nr 108, presso lo Studio dell’avv. Roberto Malizia, rappresentato e difeso dall’ avv. Alessandro Chiucchiolo giusta procura in atti; -ricorrente - contro Green Network spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Silvio Pellico 24 presso lo studio dell’avv. Stefano Bona che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente - E Fallimento Orvieto Carni srl. in persona del curatore dr. Fabio Petrini -intimato- avverso la sentenza n. 131 della CORTE D'APPELLO di Perugia, depositata in data 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 2. La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Orvieto Carni srl avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Spoleto in data 28/5/2019 osservando, per quel che qui interessa, :a) che il ricorso ed il decreto di convocazione era stato regolarmente notificato alla debitrice con le forme di cui all’art. 15 comma 3 l.fall. avendo il l’ufficiale giudiziario notificante attestato di aver effettuato ricerche in loco con esito negativo;
b) che dalle risultanze dei bilanci depositati era emerso il superamento per gli anni 2014 e 2015 del valore dell’attivo patrimoniale.
3. Orvieto Carni srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi illustrati con memoria; Green Network spa ha svolto difese mediante controricorso, mentre il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 cpc, 15 l.fall. , 107 ,comma 1, dPR 1229/1959 in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica nonostante fosse evidente il difetto degli adempimenti richiesti dall’art 148 cpc ai fini dell’esecuzione della notificazione, avendo l’ufficiale giudiziario trascurato di compiere ricerche del destinatario mediante informazioni richieste a persone che si trovavano in loco o nelle vicinanze e all’interno dell’ufficio dell’indirizzo indicato. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 1 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma nr 3 l.fall. per non aver la Corte tenuto conto, ai fini della esclusione delle condizioni soggettive di fallibilità, del bilancio infrannuale e della annualità immediatamente precedenti alla dichiarazione di fallimento dal momento che dalla presentazione del ricorso a quello della pronuncia di fallimento erano trascorsi due anni e sei mesi.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2.1 La Corte d’appello ha respinto tanto la censura del reclamo di ordine processuale in ordine alla ritualità della notifica dell’istanza di fallimento, quanto la doglianza attinente alla insussistenza dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento. 2.2 Esaminando prioritariamente il motivo che investe il merito, secondo il costante orientamento di questa corte in tema di soglie dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale la L. Fall., art. 1, comma 2, lett.
a) e b) (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) fa riferimento a un arco temporale di durata triennale corrispondente agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento (Cass. 10952/2015, 501/2016 e 12963/2018 ) e non , come afferma la ricorrente dalla data di pronuncia del fallimento. 2.3 Ne deriva che correttamente il triennio esaminato, a fronte dell'istanza di fallimento presentata nel maggio 2017 ( il fallimento è stato dichiarato nel maggio 2019), è stato quello del periodo 2014-2016 . 2.3 Ciò premesso, secondo quanto accertato dall’impugnata sentenza in due dei tre anni precedenti alla data di proposizione dell’istanza di fallimento, il 2015 e il 2014, il valore dell’ammontare dell’attivo patrimoniale – ossia uno dei due parametri preso in considerazione dall’art. 1, comma 2 lett a) legge fall.- è risultato superiore al limite previsto dalla disposizione testè citata 2.4 Le argomentazioni di natura processuale svolte nel primo motivo sono assorbite ed in ogni caso si appalesano infondate in quanto si infrangono contro i seguenti accertamenti compiuti dal Tribunale:
a) la notificazione del ricorso al debitore , tramite posta elettronica certificata, tentata dalla cancelleria, aveva avuto esito negativo;
b) l’ufficiale Giudiziario, nel procedere alla notifica con le modalità previste dall’art 15 comma 3 l.fall, aveva riscontrat o la mancata presenza di indicazioni materiali (insegne , nome sul citofono o altro) presso l’indirizzo della società risultante dal registro delle imprese e aveva effettuato diligentemente effettuato, con esito negativo, le ricerche in loco secondo quant o attestato dalla relata di notifica. 2.5 La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sicchè le attestazioni inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito (l’essersi recato presso la sede dell’impresa indicata nel registro delle imprese) le dichiarazioni ricevute dall’organo notificatore, come rettamente rimarcato dalla Corte, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze estrinseche frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale ( cfr.tra le tante Cass. 9793/2015 e 21871/2021). 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese anticipate da Green Network spa che si liquidano in complessive € 5.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto,