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Ordinanza — n. 23535/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal, ruling lower court failed to assess family ties and social danger concretely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23535/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Peace Judge's order upholding an expulsion decree. The lower court had rejected the applicant's opposition by merely stating he did not live with a close Italian relative, ignoring his mother's Italian citizenship and shared property ownership. The court found the decision flawed because it failed to evaluate the actual effectiveness of family bonds and the concrete current social danger posed by the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998; Art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998: The evaluation of family ties and social danger in expulsion proceedings must be conducted concretely and with regard to current reality, rather than relying on presumptions or mere past criminal records.

Parole chiave

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expulsion decree family ties assessment social danger evaluation Italian citizenship Peace Judge order misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espulsione di familiari espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2 e 2 bis, d.lgs. n. 286/1998
150/2011, nell’adottare il provvedimento di espulsione, si deve tener conto, come previsto dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs.
Art. 29, 30 e 31 Cost.
Art. 8 CEDU
e dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
8 CEDU, in relazione all’art. 360 n.
Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
L’ordinanza impugnata, infatti, ha convalidato il decreto di espulsione limitandosi ad affermare che i legami familiari intrattenuti dall’interessato sul territorio italiano non ostavano all’espulsione non risultando, evidentemente ai fini previsti dall’art. 19, comma 2, lett.
Art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Art. 1, d.lgs. n. 159/2011
L’ordinanza impugnata, infatti, ha convalidato il decreto di espulsione limitandosi ad affermare che i legami familiari intrattenuti dall’interessato sul territorio italiano non ostavano all’espulsione non risultando, evidentemente ai fini previsti dall’art. 19, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35653 del 2022
5 del 2007), che, pur se dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. n. 35653 del 2022).
Cass. n. 29148 del 2020
Cass. n. 23423 del 2022
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14399-2021proposto da: RODRIGUEZ PEDRO MODESTO, rappresentato e difeso da gli AvvocatiPAOLO RIDOLFI e ALESSANDRO BETTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PREFETTODI SIENA; -intimato - avverso l ’ ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA , depositata l’8/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che Pedro Modesto Rodriguez , nato in Repubblica Dominicana il 12/1/1987, aveva proposto avverso il decreto con il quale il prefetto di Siena, in data 8/1/2021, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2.

Pedro Modesto Rodriguez, con ricorso notificato il 12/5/2021, ha chiesto , per due motiv i , la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il prefetto di Siena è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 286/1998, anche in relazione agli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione sul rilievo che i legami familiari intrattenuti dallo straniero sul territorio italiano non ostano all’espulsione non risultando convivente con parente entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la madre dell’espulso è cittadina italiana e che il suo intero nucleo familiare risiede in Italia, e che, come dedotto nel ricorso ex art. 18 del d.lgs. n. 150/2011, nell’adottare il provvedimento di espulsione, si deve tener conto, come previsto dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 cit., della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il quale è anche proprietario, insieme alla madre e al fratello, di un immobile. 2.2.

Il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, ha convalidato il decreto di espulsione limitandosi ad affermare che i legami familiari intrattenuti dall’interessato sul territorio italiano non ostavano all’espulsione non risultando, evidentemente ai fini previsti dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, convivente con parente entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, senza dar conto, Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 però, come incontestatamente chiesto nell’atto d’impugnazione del decreto di espulsione, della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, e cioè dei criteri, previsti dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 cit. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), che, pur se dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. n. 35653 del 2022). 2.3.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degliartt. 4, 5 e 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, e dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione sul rilievo che l’espulso era socialmente pericolosoe che lo stesso era stato condannato e denunciato per diversi reati, senza, tuttavia, svolgere alcuna valutazione in ordine all’attualità e alla concretezza di tale asserita pericolosità. 2.4.

Il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a affermare che l’espulso “ è stato ritenuto socialmente pericoloso” eche lo stesso era stato “condannato e denunciato per diversi reati” senzaconsiderare, però, che, come questa Corte ha ripetutamente affermato: -in tema di adozione della misura espulsiva, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolositàsociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, non prevedendo l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 una presunzione idonea a precludere Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. n 29148 del 2020); - in tema di v alutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 cit., la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. n. 23423 del 2022).

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudiz