Italian Court dismisses expulsion appeal citing failure to prove prior procedural objections and correct official language translation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's dismissal of an expulsion opposition. The applicant argued the lower court ignored procedural nullities and misidentified the official language of North Macedonia, but failed to specify where these claims were previously raised. The court ruled that the applicant bore the burden to demonstrate prior deduction of these issues to avoid inadmissibility, and confirmed that translation into Albanese satisfied legal requirements for official language. Consequently, the appeal was dismissed due to the inadmissibility of the cited grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 13, comma 7 of Legislative Decree 286/1998: In cassation appeals, a party must explicitly indicate where procedural objections were previously raised to avoid inadmissibility, and translation into an official language of the country of origin satisfies statutory requirements without needing dialect adaptation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17071-2022 proposto da: SEJFULOV MUHAMET SJFMMT92B20Z148B, elettivamente domiciliato in Udine, Via Giusto Muratti 64, presso lo studio dell'avvocato Martino Benzoni, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 80007420302; -intimata - avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Udine, depositata il 30/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1.- Il sig.
Muhamet Sejfulov, cittadino della Macedonia del Nord, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine adottata il 4/7/2022 con cui è stata rigettata l'opposizione all'espulsione disposta nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 23 maggio 2022. 2.- A sostegno dell’opposizione Sejfulov aveva dedotto la nullità/ annullabilità dell’espulsione decisa a seguito del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa, proposta ex art. 24 d.lgs. 286/1998 e dichiarata inammissibile dalla questura di Udine con provvedimento notificatogli lo stesso 23 maggio 2022.
3. Il giudice di pace adottava il rigetto ritenendo che le doglianze relative al provvedimento del questore di Udine andassero rivolte all'autorità amministrativa, che fosse irrilevante la pendenza dei termini per l'impugnazione e che, infine, il decreto di espulsione fossestato tradotto in lingua albanese, lingua ufficiale del paese di provenienza dello straniero. 4.La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dal sig. Sejfulov Muhamet con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
5. Non ha svolto attività difensiva l'intimata prefettura di Udine. Considerato che 6. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: il giudice di pace ha omesso di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del decretodi espulsione per i motivi sub 1) e sub 2) fatti valere in sede di opposizione all'espulsione. 6.1- La censura è infondata in relazione alla censura sub 1) , sulla quale il giudice di pace si è pronunciato espressamente evidenziando che si riferivano al provvedimento del questore. 6.2-La censura è, invece, inammissibile rispetto a quella sub 2). 6.3 In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.
Cass. 1435/2013; id. 27568/2017). 6.4 Ciò posto ed atteso che effettivamente su detta questione concernente la violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000 il giudice di pace non si è pronunciato, era onere del ricorrente indicare specificamente d ove , all’interno d el ricorso in opposizione all’espulsione,la stessa fosse stata dedotta. 6.5.-Non risultando adempiuto tale onere, giacché l’allegazione nel ricorso non si accompagna né con la trascrizione dell’opposizione, né con l’allegazione documentale della stessa, la censura è inammissibile.
7. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che ilgiudice di pace abbia assunto che la lingua ufficiale della Macedonia del Nord sia l’albanese invece che la lingua macedone. 7.1 La censura è infondata. 7.2 In tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (cfr.
Cass. 13824/2016; id. 15674/2018). 7.3 In applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato il rigetto avverso l'opposizione al decreto di espulsione comunicato in lingua albanese, e non kosovara, essendo la prima lingua ufficiale del Kosovo. 7.4 Poiché la lingua albanese risulta fra le lingue ufficiali della Macedonia del Nord, deve ritenersi che il requisito di cui all’art. 13, comma 7, citato sia stato soddisfatto , in assenza di allegazioni specifiche e soggettive che consentano di superare la predetta presunzione. 8.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi de ll'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e a mente de ll'art. 132 cod. proc. civ., la nullità della ordinanza per motivazione apparente. 8.1 La censura è inammissibile per insuperabile difetto di genericità. 9.Il ricorso va dunque rigettato.
10. Nulla deve esseredisposto sulle spese di lite, atteso il man cato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata. Il procedimento è esente dal versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, in applicazione dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998.