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Ordinanza — n. 23495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal dismissal for late notification, ruling facts were not the appellant's fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of a bankruptcy appeal due to late notification. The appellant argued the delay was not their fault, while the opposing party contended the notification occurred after the statutory deadline. The court ruled that the irregularity was not caused by the appellant and that the lower court erred in dismissing the appeal based on the timing of the electronic receipt.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 6 l. fall.; Art. 147 cod. proc. civ.; The Court of Appeal cannot dismiss a bankruptcy appeal solely on the ground of late notification if the delay was not attributable to the appellant, particularly when the irregularity stems from procedural timing rules unrelated to the appellant's conduct.

Parole chiave

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bankruptcy appeal late notification electronic service procedural irregularity Cassation quashing attributable fault remittitur atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 6 l. fall.
179/2012, dal giorno successivo, quando però era oramai spirato il termine previsto dall’art. 18 l.
Art. 147 cod. proc. civ.
Art. 16-septies d.l. 179/2012
U., 11653/2006, Cass.16103/2016).
Art. 366 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per omissione della sommaria esposizione dei fatti causa prevista dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 156 cod. proc. civ
Cass.15243/2022) - non solo perché una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (come stabilito dall’art. 156 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 15122/2013
Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass.
Cass. 23558/2014
U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014, Cass.4804/2007).
Cass. 4804/2007
Corte Cost. sentenza 75 del 2019
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13265/2018 R.G. proposto da : ZETAELLE s.r.l., con sede in Torrecuso (Benevento), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Paupisi (Benevento), via Pagani n. 45, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Di Mezza, che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro SMI s.r.l. “INERTI CALCESTRUZZI”, con sede in Guardiaregia (Campobasso), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Clementino Palmiero, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Scarano giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BRL EDILIZIA di BORRECA RITA LILIANA, RAOM RICAMBI GENERALI s.r.l., SAUCHELLA PEDICINI MARIO, RAOM AUTOFFICINE s.r.l ., FALLIMENTO di ZETAELLE s.r.l. -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 60/2018 depositata il22/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 104/2016 in data 16 dicembre 2016, ha dichiarato il fallimento di Zetaelle s.r.l. su istanza di RAOM Autofficine s.r.l., RAOM Ricambi Generali s.r.l., B.R.L. Edilizia di Rita Liliana Borreca, S.M.I. Inerti e Calcestruzzi s.r.l. e Mario Sauchella Pedicini.

2. La Corte d’appello di Napoli riteneva inammissibile il reclamo proposto avverso tale statuizione in ragione della sua tardività, dato che lo stesso era stato notificato tramite p.e.c. dopo le 21.00 e produceva i suoi effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt.147 cod. proc. civ. e 16-septiesd.l. 179/2012, dal giorno successivo, quando però era oramai spirato il termine previsto dall’art. 18 l. fall. per presentare reclamo.

3. Zetaelle s.r.l. ha proposto ricorso p er la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 22 marzo 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso S.M.I. Inerti e Calcestruzzi s.r.l., la quale ha presentato, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Gli intimati fallimento di Zetaelle s.r.l., Mario Sauchella Pedicini, B.R.L. Edilizia di Rita Liliana Borreca, RAOM Ricambi Generali s.r.l. e RAOM Autofficine s.r.l. non hanno svolto difese. Considerato che:

4. Non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per omissione della sommaria esposizione dei fatti causa prevista dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Questo necessario requisito, infatti, impone al ricorrente di effettuare una narrazione sufficiente a consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde(compresa la decisione impugnata), gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione delle questioni dadecidere (cfr.

Cass., Sez. U., 11653/2006, Cass.16103/2016). Onere narrativo che, nel caso di specie, è stato sufficientemente assolto dall’odierno ricorrente, il quale, nell’impugnare in questa sede di legittimità la statuizione che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto in ragione della sua tardività, altro non doveva fare se non dare atto di una simile statuizione e delle ragioni poste dai giudici distrettuali a base di essa (come è stato fatto a pag. 3 del ricorso).

5. Il primo motivo del ricorso incidentale –da cui occorre prendere le mosse, per ragioni di priorità logico- giuridica – denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, l. fall. e 153, comma 2, cod. proc. civ. e assume l’inammissibilità del reclamo per tardività della notifica, in quanto non era possibile valorizzare, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il deposito effettuato presso una cancelleria (quella del ruolo contenzioso) errata della Corte d’appello.

6. Il motivo non fondato. Se ne ricava che la parte appellante, nel caso concreto, aveva l’onere del deposito telematico dell’atto di impugnazione. Ai fini, poi, della verifica della tempestività del gravame valeva unicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, dato che, a mente del comma 7 dell’articolo appena citato, “i Nessuna rilevanza invalidante, invece, si poteva attribuire alla circostanza dell’avvenuto deposito telematico dell’atto presso un registro di cancelleria diverso da quello dedicato ai reclami fallimentari.

Ciò –come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass.15243/2022) - non solo perché una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (come stabilito dall’art. 156 cod. proc. civ.), potendo risolversi solo in una mera irregolarità, ma anche perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (v.

Cass. 9772/2016), così come è integrata la messa a disposizione delle altre parti, che rileva ai fini della costituzione del rapporto processuale. Dunque, l’indiscussa tempestività dell’impugnazione non rimaneva compromessa dall’utilizzo da parte dell’appellante di un registro diverso da quello degli affari contenziosi, così come non dipendeva in alcun modo dalla collaborazione eventualmente prestata dalla cancelleria nel porre rimedio alla irregolarità commessa.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 comma 6, l. fall., poiché il reclamo doveva essere dichiarato inammissibile in ragione della tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, avvenuta oltre il termine di dieci dalla comunicazione del decreto.

8. Il motivo non è fondato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – nel frattempo intervenuta dell'art. 16 - septiesdel d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta (Corte Cost. sentenza 75 del 2019), r L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’inammissibilità degli ulteriori mezzi presentati dalla società ricorrente, che ripropongono i motivi già illustrati con il gravame.

Queste doglianze non sono state prese in esame dallaCorte d’appello perché ritenute implicitamente assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività. Ora, nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunqueragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr.

Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014, Cass.4804/2007).

14. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rigetto dell’appello incidentale e rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente i