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Ordinanza — n. 23449/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by intervenant withdrawal of appeal under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished due to the intervenant's withdrawal of the appeal. Creditors had previously challenged a bankruptcy distribution plan regarding interest calculations and priority rights, but the lower court rejected their claims. The appeal was dismissed because the legal counsel representing the creditors formally withdrew the petition, satisfying statutory requirements for case termination without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal, the proceedings are extinguished without any decision on costs or merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy distribution plan cassation appeal civil procedure code piano di ripartizione retribuzione del curatore compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18168/2019 R.G. proposto da : PECORA ATTILIO, CORTUCCI MICHELE e STROLOGO SERENA, elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fascetti n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Gianluca Caporossi, rappresentati e difesi dall'AvvocatoClaudia Cardenà giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro FALLIMENTO di VIOLINI IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Bolognesi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Panzavuota giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro CREDITO FONDIARIO s.p.a., in qualità di procuratoredi NOVUS ITALIA 1 s.r.l. - intimat o - avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 2398 /201 9 depositat o i l 9/4/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Attilio Pecora, Michele Cortucci e Serena Strologo presentavano reclamo, ex artt. 36 e 110 l. fall., avverso il piano di riparto parziale depositato in data 29 maggio 2018 dal curatore del fallimento di Violini Immobiliare s.r.l.. Il G.D. accoglieva parzialmente il reclamo, solo nella parte in cui il curatore aveva omesso di computare gli interessi sui crediti privilegiati, ritenendo però infondata la richiesta dei creditori di far valere sulla somma erogata dalla B.C.C. di Montepulciano le cause di prelazione vantate nei confronti del fallito.

2. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 9 aprile 2019, rigettava il reclamo proposto da Attilio Pecora, Michele Cortucci e Serena Strologo avverso il provvedimento del G.D..

3. Attilio Pecora, Michele Cortucci e Serena Strologo hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Violini Immobiliare s.r.l.. L’intimato Credito Fondiario s.p.a., quale procuratore di Novus Italia 1 s.r.l., non ha svolto difese. Considerato che:

4. L’Avv. Claudia Cardenà, quale difensore di Attilio Pecora, Michele Cortucci e Serena Strologo, ha depositato in data 6 giugno 2023 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti. La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia, attraverso la sottoscrizione del curatore apposta in calce all’atto. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dichiara estint