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Ordinanza — n. 23422/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes auction decree due to violation of defense rights regarding undisclosed expert report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23422/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Avellino Tribunal's auction decree, which had rejected the buyers' request to examine a specific expert report. The buyers argued this report was crucial for proving the property's urbanistic regularity but had never been shown to them, violating their right to defense. The court held that since the report formed the basis of the decision, its exclusion from the adversarial process constituted a procedural error requiring a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 173 bis disp. att. c.p.c.: A decision based on an expert report not communicated to the parties violates the right to defense and requires cassation.

Parole chiave

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right to defense expert report auction procedure contradictory process procedural error urbanistic regularization cassation review urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 173 bis disp. att. c.p.c.
Con il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 173 bis disp.
Art. 2922 cod. civ.
Art. 1492 cod. civ.
Art. 1453 cod. civ.
Art. 1455 cod. civ.
Art. 90 legge fall.
Con il secondo motivo si denun cia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 legge fall. I ricorrenti lamentano che il tribunale abbia sbrigativamente, e senza alcun valido fondamento giuridico, respinto l’istanza di acquisizione della ctu redatta dall’ing.
art. 173 bis disp. att. c.p
Con il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 173 bis disp.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30792/2019 R.G. proposto da : GRIMALDI RAFFAELLA, GRIMALDI PAOLO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati TAMMARO LEONARDO (TMMLRD52P27A509H), D'ANIELLO MARIA VALERIA (DNLMVL56P56H703A), VILLANI ALBERICO (VLLLRC55H13A228L), ROMANELLI GIUSEPPE (RMNGPP48E27C444D) per procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro DOC ITALIAN LEATHER TANNERY S.R.L. in CONCORDATO PREVENTIVO e in LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore giudiziale,, domiciliata in ROMA, PIAZZA C OLA di RIENZO 92, presso lo studio dell’avv.

DE NISCO VINCENZO (DNSVCN68C28A662Q), rappresentata e difesa da ll’ avvocat o LENZI ANTONIO (LNZNTN61H07A509I) per procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE AVELLINO n. 849/2019 depositatoil 25/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE Il Tribunale di Avellino, con decreto del 25.7.2019, ha rigettato il reclamo proposto da Raffaella Grimaldi e da Paolo Grimaldi - aggiudicatari del complesso immobiliare , adibito a opificio industriale per l’attività di conceria, sito in Solofra (AV), via Carpisano, posto in vendita nell’ambito d ella procedura di concordato preventivo della DOC Italian Leather Tannery s.r.l. in liquidazione - avverso il provvedimento del 15.2.2019 con cui il Giudice Delegato aveva respinto l a loro istanza di revoca dell’aggiudicazione.

Il tribunale ha condiviso la valutazione del G .D. secon do cui non erano ravvisa bili, nella fattispecie in esame, gli estremi dell a vendita di aliud pro alio, e ciò sul rilievo che “..la relazione tecnica versata in atti evidenzia la possibilità di ripristinare la conformità urbanistica dell’immobile attraverso l’integrale rimozione delle opere abusive insistenti nella struttura; circostanza da cui di desume l’esistenza di una concreta opportunità di recupero della potenzialità produttiva del bene, indipendentemente dalla fondatezza dell’assunto circa la non sanabilità delle irregolarità urbanistiche riscontrate (assunto contestato tra le parti)..”.

Il Tribunale di Avellino ha, inoltre, respinto l’istanza dei signori Grimaldi di acquisizione della c.t.u. redatta, su incarico del liquidatore giudiziale, dall’ing. Rotondi, sul rilievo di non ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori elementi istruttori ai fini della decisione. Raffaella e Paolo Grimaldi hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi. DOC Italian Leather Tannery s.r.l. in concordato e in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2922, 1492, 1497, 1453 e1455 cod. civ..

I ricorrenti deducono che, dal semplice raffronto tra la perizia di stima del CTU d’Apuzzo e quella giurata e di parte dell’ing. Nicola Rulloda essi prodotta, emergeva la totale omissione di informazioni (difformitàedilizie non sanabili , che precludevano ogni possibilità di agibilità e dell’inizio di una nuova attività) che, se doverosamente segnalate, non li avrebbero indott i all’acquisto di un bene assolutamente inidoneo all’uso al quale era destinato.

2. Con il secondo motivo si denun cia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 legge fall. I ricorrenti lamentano che il tribunale abbia sbrigativamente, e senza alcun valido fondamento giuridico, respinto l’istanza di acquisizione della ctu redatta dall’ing. Rotondi, così ledendo irrimediabilmente i loro diritti di difesa e contraddittorio: era stato infattiquesto secondo CTU, non si sa perché nominato dopo che la stima dell’opificio era stata già compiuta dal CTU Apuzzo, ad affermare la sanabilità delle irregolarità urbanistiche, peraltro in contraddizione con le conclusioni dello stimatore, il quale aveva escluso l’esistenza di irregolarità; il tribunale ha pertanto fondato la decisione su un atto, non soggetto a secretazione, di cui essi non hanno potuto prendere visione e/o estrarre copia.

3. Con il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., i ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia tenuto conto che il loro consenso era viziato, stante la nullità dell’ordinanza di vendita, che non faceva menzione della pendenza sull’immobile di una domanda di condono edilizio.

4. Il secondo motivo, da esaminarsi con priorità in applicazione del principio della ragione più liquida, è fondato, pur dovendo essere riqualificato, ai sensi dell’art.. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ., quale denuncia di un error in procedendo. La circostanza che la consulenza dell’ing. Rotondi non abbia fatto parte dei documenti prodotti, o comunque esaminati dalle parti in sede di reclamo, emerge, in primis, dal rigetto, da parte del Tribunale di Avellino, dell’istanza di sua acquisizione (nonostante si trattasse della CTU che aveva ritenuto possibile ripristinare la regolarità urbanistica dell’immobile).

Inoltre, la stessa procedura controricorrente ne dà atto, pur negando che ne sia stata inficiata la posizione processuali dei ricorrenti, perché il contenuto di que ll’elaborato sarebbe stato ampiamente esposto nelle comunicazioni del commissario liquidatore e negli atti processuali della controricorrente, senza essere stato “adeguatamente”confutato. In sostanza, è pacifico in causa che l’elaborato dell’ing. Rotondi non sia mai stato dato in visione ai ricorrenti e il suo contenuto sia stato “filtrato” attraverso gli atti di parte controricorrente, che non ha, tuttavia, neppure precisato con che modalità (se per esteso o in modo riassuntivo) ne abbia fornito la comunicazione alla controparte (e al giudice).

Essendo il contenuto della consulenza dell’ing. Rotondi stato posto pacificamente a fondamento della decisione del tribunale, è stata, conseguentemente, integrata una palese violazione del diritto di difesa dei rico rrent i , e , più in generale, del loro diritto al contraddittorio.

5. Il primo motivo ed il terzo sono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivodel ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, e rinvia la causa al Tribunale di Avellino, in composizione collegi