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Ordinanza — n. 23331/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of its own order to add lawyer's fee deduction for pro bono work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23331/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to its own previous order regarding the deduction of legal fees. The applicant argued that the original order failed to include a deduction for the lawyer who had declared themselves pro bono, constituting a material error. The court ruled that such requests must be handled through the material error correction procedure rather than ordinary appeals to ensure procedural efficiency and respect for the principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted request by a defender to deduct fees is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as it better respects the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction pro bono lawyer legal fee deduction Supreme Court order procedural efficiency Italian Civil Procedure procedural remedy violazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 93, secondo comma cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 16037/2010
Cass. n. 12962/2012
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1217/2023 R.G. proposto da : MASSOUD MALEK, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- QUESTURA DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 37903/2022 depositata i l 28/12 /2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che Massoud Malek ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37903/2022 del 28.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37903/2022, depositata il 28.12.2022, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge” , alla fine del 7° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. Maurizio Veglio, del Foro di Torino, dichiaratosi antistatario”. Così deciso in Roma i