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Ordinanza — n. 23304/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Terna's appeal against Nexive, ordering Nexive to pay litigation costs for desisting from bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23304/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Terna's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding Nexive's desistance from bankruptcy proceedings. While the lower court awarded Nexive the costs of the pre-bankruptcy procedure, the Supreme Court found this incorrect because the desistance constituted a virtual admission of defeat. Consequently, the Court ordered Nexive to pay the litigation costs to Terna, ruling that such costs must be awarded even when the losing party desists rather than loses a formal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 306, ultimo comma, c.p.c.; Art. 96, comma 3°, c.p.c.: The principle of cost allocation under Art. 306 c.p.c. applies to desistance from bankruptcy requests as it does to formal withdrawal, and the Court may ex officio order the desisting party to pay equitable litigation costs based on their virtual defeat.

Parole chiave

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desistance from bankruptcy litigation costs allocation virtual defeat ex officio cost award pre-bankruptcy procedure Corte di Cassazione Art. 306 c.p.c. rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 306, ultimo comma, c.p.c.
Art. 96, comma 3°, c.p.c.
4774 del 2007, in motiv.), ove ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti, condannando, anche d ’ ufficio, la parte (virtualmente) soccombente al pagamento, a norma dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., di “una somma equitativamente determinata”.Ric.
Art. 22 l.fall.
1 - CC del 26 giugno 20 2 3 non spetta, quindi, al tribunale che, a norma dell’art. 22 l.fall., rigetti l’istanza di fallimento, trattandosi di provvedimento che assume la forma del decreto.
art. 96 c.p
La corted’appello, invece, ha ritenuto di respingere il reclamo nella parte in cui Terna aveva lamentato la mancata condanna della rinunciante a norma dell’art. 96 c.p.c.
art. 91 c.p
Con l’unico motivo articolato, la ricorrente incidentale, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte Ric.
art. 306 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4774 del 2007
Cass. n. 4774 del 2007, in motiv.), ove ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti, condannando, anche d ’ ufficio, la parte (virtualmente) soccombente al pagamento, a norma dell’art.
Cass. n. 9912 del 2018
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Testo completo

ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7626-2019 proposto da: TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., rappresentat a e difesadall’Avvocato FILIPPO TURRIO BALDASSARRI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro NEXIVE S.P.A., rappresentata e difes a dapprima da ll ’ Avvocat o SIMONE BONGIOVANNIper procura in calce al controricorso e poi dagli Avvocati ANDREA DAVIDE ARNALDI e ANNA LUISA CAIMMI per procura allegata alla memoria; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO de l la CORTE D ’ APPELLO DI ROMA , depositatoil 25/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Terna-Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale, in data 16/11/2017, il tribunale, dopo aver preso atto della desistenza dall’istanza di Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 fallimento presentata dalla Nexive s.p.a.,ha dichiarato estinto il procedimento prefallimentare introdotto da quest’ultima nei confronti della società reclamante senza, tuttavia, provvedere sulle spese di lite né sulla domanda di responsabilità aggravata proposta dalla stessa Terna. 1.2. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo, ha posto le spese del procedimento prefallimentare a carico della Nexive s.p.a., liquidandole nella somma di €. 4.500,00. 1.3.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - era condivisibile l ’ assimilazione operata dal tribunale della desistenza dall’istanza di fallimento allarinuncia agli atti poiché la desistenza, al pari della rinuncia agli atti, non preclude la riproposizione della domanda; -il tribunale, dunque, in forza del principio posto dall’art. 306, ult.comma, c.p.c., “estensibile per identità di ratio al caso della desistenza dall’istanza di fallimento”, avrebbe dovuto liquidare le spese di lite in favore di Terna, non potendo ammettersi che una parte venga evocata in una procedura prefallimentare e sia costretta a difendersi senza il ristoro delle spese una volta che il creditore desista dall’istanza. 1.4.

La corte, quindi, ha ritenuto che, in parziale accoglimento del reclamo, le spese del giudizio di primo grado dovessero essere liquidate in favore di Terna, liquidandone la misura nella somma di €. 4.500,00, oltre accessori. 1.5. La corted’appello, invece, ha ritenuto di respingere il reclamo nella parte in cui Terna aveva lamentato la mancata condanna della rinunciante a norma dell’art. 96 c.p.c. sul rilievo, innanzitutto, che tale condanna presuppone lo svolgimento di un giudizio, e, in secondo luogo, che la condanna ai sensi dell’art.96 c.p.c. può essere emessa solo nella forma della sentenza e Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 non spetta, quindi, al tribunale che, a norma dell’art. 22 l.fall., rigetti l’istanza di fallimento, trattandosi di provvedimento che assume la forma del decreto. 2.1.

Terna-Rete Elettrica Nazionale s.p.a., con ricorso notificato il 25/2/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione deldecreto. 2.2. Nexive s.p.a. haresistito c on controricors o notificato il 5/4/2019 nel quale ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 2.3. Le parti hannodepositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l ’ unico motivo articolato , l a ricorrente principale, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 22 e 15 ssl.fall. e dell’art. 306, ult. comma, c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96, ult. comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d ’ appello ha respinto il reclamo della stessa nella parte in cui aveva lamentato la mancata condanna della rinunciante a norma dell’art. 96, ult. comma, c.p.c. senza, tuttavia, considerare che, a l contrario, il tribunale che rigetti l’istanza di fallimento, anche se per effetto di desistenza dell’istante, nella spec ie peraltro non accettata dalla società evocata in giudizio, è tenuto a provvedere in ordine alla richiesta formulata da quest ’ ultima di condanna d el ricorrente non solo al rimborso delle spese processuale ma anche al pagamento, a titolo di sanzione per l’abuso del processo dallo stess o compiuto, di una somma equitativamente determinata a norma dell’art. 96, ult. comma, c.p.c.. 3.2.

Con l’unico motivo articolato, la ricorrente incidentale, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 d’appello ha ritenuto di condannare la società che aveva proposto il ricorso di fallimento al pagamento delle spese di lite senza considerare che, in realtà, il tribunale non aveva pronunciato il rigetto dell’istanza di fallimento, essendosi limitato a prendere atto della relativa desistenza. 4.1. Il ricorso principale è fondato al pari del ricorso incidentale. 4.2.

La desistenzaal ricorso di fallimento, infatti, quando non sia stata accompagnata (come nel caso in esame) dalla (dichiarazione di intervenuta) estinzione del credito o dei crediti azionati (configurandosi, in quest ’ ultim a ipotesi, come una rinuncia all’azione, la quale incide sul diritto sog gettivo sottostante di cui, in quanto estinto, preclude, anche in sede prefallimentare, ogni ulteriore tutela giurisdizionale), ̀ , come tale,un semplice atto di rinuncia (e cioè di abbandono del) l a relativa domanda (cfr., sul punto, Cass. n. 16122 del 2019, in motiv.) e, come tale,comporta ( a differenza della mera rinuncia agli attidel giudizio, la quale produce, come stabilisce l’art. 306 c.p.c., l’estinzione del processo per la dichiarazione di fallimento, se accettata dal resistente costituito, e comporta, salvo diverso accordo tra le parti, l’obbligo del rinunciante di rimborsare le spese dalle stesse sostenute), in ragione della sopravvenuta caducazione del presupposto che legittima l’apertura della procedura - e che, in quanto tale, deve sussistere fino alla pronuncia della dichiarazione di fallimento ( Cass. n. 6978 del 2018) ma non oltre: tant’è che, se intervenuta dopo la pronuncia o la deliberazione della sentenza di fallimento , la stessa è inefficace(Cass. n. 16122 del 2019;

Cass. n. 13187 del 2020) - l’estinzione (a prescindere dall’accettazione del debitore: cfr. Cass. n. 18620 del 2010) dell’azione proposta (cfr., sul punto, Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 Cass. n. 23749 del 2011, Cass. n. 33761 del 2019; in precedenza, Cass. n. 8387 del 19 99 ; Cass. n. 19946 del 20 04 ) . 4.3. Il tribunale, pertanto, dopo aver ne constatato la sussistenza, deve prendere atto del venir meno del suo potere- dovere di giudicare in merito alla domandadi fallimento che è stata rinunciata, pronunciandosi, quindi, a norma dell ’ art. 91 c.p.c., sulle relative spese processuali (cfr.

Cass. n. 2216 del 2000; Cass. n. 16975 del 2006), secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., tra le altre,Cass. n. 33761 del 2019, in motiv.), e, per l’effetto (“quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91” c.p.c. , che trova applicazione “ ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, consenta di individuare una parte vittoriosa ed una soccombente ed elimini il procedimento dinanzi al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale, legata da nesso causale con l’iniziativa dell’avversario”, compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento, della cui natura contenziosa non può dubitarsi “data la contrapposizione di interessi tra creditore istante e debitore che resiste alla domanda di dichiarazione di fallimento, mentre non rileva la circostanza che il provvedimento conclusivo manchi della decisorietàe della definitività, essendo pur sempre un atto che conclude il procedimento”:

Cass. n. 4774 del 2007, in motiv.), ove ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti, condannando, anche d ’ ufficio, la parte (virtualmente) soccombente al pagamento, a norma dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., di “una somma equitativamente determinata”.Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 4.4. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9912 del 2018, hanno, peraltro, chiarito che : - l a responsabilità aggravata previstadall’art. 96, comma 3°, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; - tanto la mala fede quanto la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. 4.5.

Il decreto impugnato, tanto nella parte in cui ha posto a carico della Nexive s.p.a. le spese del procedimento prefallimentare conseguente al ricorso di fallimento cui aveva desistito senza valutare la virtuale soccombenza della stessa, quanto nella parte in cui ha ritenuto che il tribunale innanzi al quale era stat a propost a un a domanda di fallimento successivamente desistita non possa pronunciare la condanna della parte (virtualmente) soccombente al pagamento della somma equitativamente determinata a norma dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., si è posto in contrasto con i principi esposti e dev’essere, quindi, cassato con rinvio, per un nuovo esame, alla Ric. 2019n.7626 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 corte d’appello di Roma che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

5. Il ricorso dev ’ essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente com