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Ordinanza — n. 23289/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy sale suspension, ruling power belongs to curator not judge delegate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by creditors seeking to suspend a bankruptcy sale, holding that the authority to suspend lies exclusively with the bankruptcy administrator. The lower court correctly rejected the request because the judge delegate lacked the statutory power to halt the auction, and the creditors' offer was untimely and unsecured. Consequently, the court affirmed that the sale proceeds must continue as the administrative order was validly executed.

Regesto Legislator

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Art. 107, comma 4 l.fall.; Art. 108 l.fall.: The power to suspend bankruptcy sales is conferred solely upon the bankruptcy administrator, not the judge delegate, and requests made after the sale price payment are inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy sale suspension judge delegate authority bankruptcy administrator power inadmissible request timing unsecured offer rejection diritto alla riduzione del prezzo proposta con riserva di revoca offerta pubblica di acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 107, comma 4 l.fall.
Art. 108 l.fall.
riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, comma 1, l.
Art. 26 l. fall.
Art. 586 c.p.c.
Art. 107, comma 5 l. fall.
art. 584 c.p
artt. 586 c.p
5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore 6.- ne deriva l’assorbimento dei restanti motivi, che riguardano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 586 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9255/2015
Cass. n. 9255/2015); 5.1.-ad ogni modo, qualora il giudice provveda in tutto o in parte in violazione didisposizioni cogenti, egli ben può modificare o revocare le previsioni contra legem , anche d'ufficio e non necessariamente a seguito di impugnazione, purché prima che vi sia data esecuzione(Cass.
Cass. n. 18421/22
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Testo completo

ino Giannino, Scardino Mariateresa, rappresentatie difesi, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Riccardo Bolognesi, presso lo studio del quale in Roma, alla via Crescenzio, n. 38, elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro Fallimento della Farmacia del popolo del dr. Bruno, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Gianluca Vetere, presso lo studio del quale in Cosenza, al viale Sergio Cosmai, n. 16, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di s.r.l.

Farmacia Faragalli G. Oggetto: Fallimento-Vendita fallimentare secondo le disposizioni del codice di rito- Potere di sospensione ex art.107 l.fall. – Spettanza.RG n. 5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore -intimata- per la cassazione deldecreto del 12 gennaio 2018 del tribunale di Castrovillari; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: - Giannino Scardino e Mariateresa Scardino chiesero, ex art.107, comma 4, l.fall., la sospensione della vendita dell’azienda del fallito Nicola Bruno, titolare della Farmacia del Popolo, in favore dell’aggiudicataria s.r.l.

Farmacia Faragalli G.,cui aveva proceduto il giudice delegato in base alle previsioni del programma di liquidazione, e allo scopo presentarono offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa di una percentuale pari all’11% del prezzo offerto dall’aggiudicataria; - il giudice delegato respinse l’istanza, in quanto escluse che gli spettasse il potere di sospensione di cui si era invocato l’esercizio, che, invece, sarebbe spettato al curatore qualora avesse proceduto alla vendita; - a tanto aggiunse che non era stata presentata tempestiva istanza di sospensione ex art. 108 l.fall., che in ogni caso l’istanza era da ritenere tardiva in quanto successiva al versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicataria,e che comunque l’offerta era irrilevante, perché non corredata di cauzione; -il tribunale di Castrovillari, con decreto del 12 gennaio 2018, ha rigettato il successivo reclamo proposto dagli istanti ex art. 26 l. fall., convenendo col giudice delegato sull’inapplicabilità dell’art.107, comma 4, l. fall., posto che il potere relativo è conferito al curatore, e non già al giudice delegato, dinanzi al quale si erano svolte le operazioni di vendita, e che ininfluente era sul punto la riserva al giudice delegato del potere in questione contenuta nell’ordinanza di vendita, in quanto contraria alla norma;RG n. 5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore - contro questo decreto Giannino Scardino e Mariateresa Scardino propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a cinque motivi e illustrano con memoria , cui il solo fallimento replica con controricorso, che pure correda di memoria.

Considerato che: 1.-è inammissibile la produzione, in allegato alla memoria del curatore, del decreto di trasferimento del compendio aziendale (peraltro risalente al 2017), perché tardiva. A norma del testo novellato dell’art. 372, comma 2, c.p.c., difatti, applicabile anche all’odierno giudizio, « Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio», laddove, nel caso in esame, a fronte della data dell’adunanza camerale, fissata al 15 giugno2023, il decreto è stato depositato unitamente alla memoria difensiva solo il 5 giugno; 2.- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposta dal curatore perché, a suo avviso, concernente un provvedimento privo di carattere decisorio; - il d ecreto impugnato ha difatti provveduto in ordine alla legittimità di un provvedimento del giudice delegato che ha inciso sul diritto sostanziale degli istanti, e non già sulla mera regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo(in termini, fra vari e, Cass.n. 22641/19), posto che il rigetto dell’istanza di sospensione ha comportato il consolidamento del diritto dell'aggiudicataria a ottenere il trasferimento e l’esclusione di quello dei reclamant i a rendersi acquirenti del complesso aziendale (coerente, Cass. n. 21009/22); 3.-benché ammissibile, il ricorso è comunque infondato; in particolare, è infondato il primo motivo, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 l.fall., là dove il tribunale non avrebbe considerato che qualora delle operazioni di RG n. 5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore vendita si occupi il giudice delegato, a lui spetti il potere di sospensione altrimenti conferito al curatore dall’art. 107, comma 4, l.fall.; questa Corte ha difatti già avuto occasione di chiarire che, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, se il curatore ricorre alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, mentre resta esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, comma 4, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, comma 1, l. fall. attribui sce al giudice delegato (Cass. n. 9017/18); 4.- il curatore, difatti, col programma di liquidazione ha piena libertà di adeguarsi ai modelli descritti dal codice di rito, così come di prescinderne; in particolare, l’art. 107, comma 4, l.fall.

è espressione del più rilevante ruolo attribuito al curatore nella fase di liquidazione ed è contrassegnato da forme semplificate, che dettano una fisionomia diversa da quella delineata dall’omologo istituto previsto dall’art. 584 c.p.c., posto che manca di dimensione temporale, quale quella conseguente ai diecigiorni successivi alla aggiudicazione ex art. 584 c.p.c., nonché dell’indicazione di comportamenti certi da parte dell’offerente, come, ad esempio, il deposito di cauzione; 4.1.- il corredo disciplinare previsto dalla legge fallimentare , che risponde al nuovo e rinnovato modello, più agile e deformalizzato, dello svolgimento delle operazioni di vendita da parte del curatore, non può essere alterato con indebite e creative interpolazioni, come quelle suggerite dai ricorrenti, che determinerebbero la commist ione tra le regole rigide previste dal codice di procedura civile e quelle più elastiche introdotte dalla novella del 2006 della legge fallimentare; il motivo è respinto;RG n. 5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore 5.- nel caso in esame, le interpolazioni del modello delineato dalle disposizioni del codice di rito legale neanche possono essere ancorate all’ordinanza di vendita, che aveva lasciato « ferma la facoltà di sospensione della vendita per le ipotesi di cui agli artt. 107 e 108 l. fall.», come i ricorrenti sostengono col loro secondo motivo di ricorso, col quale appunto lamentano l’omesso esame di questa previsione; indubbiamente l’ordinanza di vendita è la lex specialis del subprocedimento liquidatorio, là dove si opta nell’ambito della discrezionalità attribuita dalla legge, oppure si conia no specifiche regole da applicare alla vendita nella misura in cui la legge stessa non disponga diversamente, ossia di là dal suo contenuto minimo (e quindi, al più, praeter legem, non certo in modo abnorme o contra legem:v.

Cass. n. 9255/2015); 5.1.-ad ogni modo, qualora il giudice provveda in tutto o in parte in violazione didisposizioni cogenti, egli ben può modificare o revocare le previsioni contra legem , anche d'ufficio e non necessariamente a seguito di impugnazione, purché prima che vi sia data esecuzione(Cass. n. 18421/22 ) ; nel caso in esame, allora, il fatto del quale si lamenta l’omesso esame non è decisivo, a fronte della condotta del giudice delegato: la dichiarazione d’inammissibilità del l’istanza di sospensione proposta dagli odierni ricorrenti fondata sull’esclusione della spettanza del relativo potere è idonea a esprimere implicitamente la revoca del la diversa previsione che compariva nell’ordinanza di vendita, giustappunto evitando che ad essa fosse data esecuzione; la fase del rincaro rappresenta difatti un'ulteriore fase del procedimento, che trova il suo momento attuativo nell’aggiudicazione definitiva; il che comporta l’inammissibilità della censura in questione;RG n. 5182/18 Angelina - Maria Perrino estensore 6.- ne deriva l’assorbimento dei restanti motivi, che riguardano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 586 c.p.c. e 107, comma 5, l. fall. , là dove si è affermata la tardività del deposito dell’istanza di vendita (terzo motivo ), la deduzione di omessa motivazione in ordine allacircostanza del rifiuto da parte della cancelleria dell’istanza di sospensione (quarto motivo), nonché della violazione per altro profilo dell’art. 107 l.fall., nella parte in cui si è stabilito che l’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa non è legittima se non corredata dal versamento di un importo a titolo di cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto (quinto motivo); 6.1.-il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro15.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma, il15 giugno 2023 . Lapreside