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Ordinanza — n. 23252/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows jurisdiction transfer to Naples North based on legal seat location post-transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23252/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the ex officio jurisdiction regulation request, remitting the bankruptcy case to the Naples North Tribunal. The lower court had incorrectly declared incompetence based solely on the debtor's physical location, ignoring the legal seat transfer that occurred within the year prior to the filing. The court ruled that the legal seat determines territorial jurisdiction unless the effective seat is proven elsewhere, making the recent transfer irrelevant for establishing competence.

Regesto Legislator

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Art. 9 l.f.; Art. 9, c.2 l.f.: Territorial jurisdiction for bankruptcy proceedings belongs to the court of the debtor's effective seat, presumed to coincide with the legal seat, where transfers of the legal seat within the year preceding the filing do not alter the competent court.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy jurisdiction legal seat transfer effective seat presumption territorial competence ex officio regulation Cassazione di Napoli fallimento società risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 l.f.
Art. 9, c.2 l.f.
art. 45 c.p
Con ordinanza del 12.9.22, il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sul medesimo ricorso per fallimento, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., disponendo la rimessione del fascicolo alla Corte di cassazione per la indicazione del giudice competente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 27230/22
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Testo completo

IRA ANNA RUSSO Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza, n. 20505/2022 propostodal TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, con ordinanza depositata il 12.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con decreto emesso l’1.6.2022, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sul ricorso per fallimento presentato dalla Intesa S.Paolo s.p.a., rappresentata dalla Intrum Italy s.p.a., nei confronti della G.S.I. s.r.l., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale Tribunale competente quello di Napoli Nord nel cui circondario si trovava la sede principale dell’impresa, non essendo stato prodotto nessun elemento diretto a dimostrare che la sede effettiva sia invece nel circondario delTribunale adito.

Con ordinanza del 12.9.22, il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sul medesimo ricorso per fallimento, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., disponendo la rimessione del fascicolo alla Corte di cassazione per la indicazione del giudice competente. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il regolamento. RITENUTO CHE Il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che: il ricorso era diretto alla dichiarazione del fallimento della G.S.I. s.r.l. con sede in Crispano (NA), rientrante nel circondario del suddetto Tribunale; tale ricorso era stato trasmesso dal Tribunale di Napoli, originariamente adito, che si era dichiarato incompetente per territorio; la resistente aveva però eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a norma dell’art. 9 l.f. poiché la sede legale era stata trasferita da Napoli a Crispano il 30.12.201 (da iscrizione del 12.1.22), come si riscontrava dalla visura camerale, entro l’anno antecedente al deposito del ricorso per fallimento; non erano stati allegati elementi da cui potesse evincersi una diversa collocazione territoriale della sede effettiva della società resistente nell’anno antecedente al ricorso per fallimento; pertanto, sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Napoli a conoscere del ricorso per fallimento in questione.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarato fondato il regolamento di competenza, indicando la competenza del Tribunale di Napoli in ordine al ri corso per fallimento , in quanto: muovendo dall’art. 9 l.f., la presunzione contemplata secondo la quale la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, salvo che non sia dimostrato che la sede effettiva sia altrove, è inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore al ricorso per fallimento (proposto il 16.3.22), trovando in tal casoapplicazione l’art. 9, c.2, l.f., secondo il cui disposto il trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta radicata presso il Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede.

Il collegio ritiene che siano del tutto condivisibili le argomentazioni del Procuratore Generale, conformi alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento, a norma dell'art. 9 l.fall., spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, i trasferimenti di sede, anche plurimi, intervenuti nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa giudiziaria(Cass., n. 27230/22).

Nel caso concreto, infatti, il Tribunale di Napoliha affermato la propria incompetenza sul solo rilievo dell’ubicazione della sede nel circondario di Napoli Nord, senza tener conto dell’avvenuto trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso per fallimento.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso per regolamento d’ufficio di competenza ed indica il Tribunale di Napoli organo giudiziario competente per territorio in ordine al ricorso per fallimentopresentato da Intesa S.Paolo s.p.a., rappresentata dalla Intrum Italy s.p.a.