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Ordinanza — n. 23248/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when parties jointly waive their claims and the bankruptcy is closed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23248/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished after the parties submitted a joint act of mutual waiver regarding the appeal and counter-appeal. Although the lower courts had ruled on the revocatory action and guarantor liability, the appellants and the bank agreed to abandon their respective litigation positions. Consequently, the court found no need to examine the merits of the bankruptcy revocation or the validity of the guarantee clauses.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.: When parties jointly waive their claims and counter-claims with mutual acceptance, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on costs or merits.

Parole chiave

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joint waiver of appeal extinction of proceedings mutual acceptance of waiver bankruptcy revocation guarantor liability cassation dismissal procedural waiver revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Considerato che: le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia a ricorso e controricorso, con reciproca accettazione della rispettiva rinuncia, corredato di copia del decreto di chiusura del fallimento; non occorre pronunciare sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
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Testo completo

l numer o 21230 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da Tolio Ivano, Tolio Gianfranco, rappresentat i e difesi, giusta procure special i su fogli separati e congiunti al ricorso, dagli avvocati Attilio Cheso e Sabina Ciccotti, elettivamente domiciliatisi presso lo studio della seconda in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62 -ricorrenti- contro Soc. coop. Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito cooperativo, oraSoc. coop. BCC di Verona e Vicenza Credito cooperativo, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Gianni Solinas, col quale elettivamente si Oggetto: Revocatoria fallimentare- Fideiussore - Clausola di reviviscenza- Nullità-Rilevabilità. Rinuncia al ricorso.RG n21230/19 Angelina - Maria Perrino estensore domicilia in Roma, alla via Marcello Prestinari, n. 13, presso lo studio dell’avv. Gianni Saverio -controricorrente- e nei confronti di Fallimento di s.r.l. Dorel, inpersona del curatore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diVenezia n. 1803/19, depositata in data2 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che, per i profili ancora d’interesse, la banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito cooperativo, evocata in giudizio dal curatore del fallimento di s.r.l. Dorel, chiamò in causa i fideiussori della fallita Ivano Tolio e Gianfranco Tolio per esserne manlevata; -il T ribunale di Vicenza accolse la domanda di revoca delle rimesse bancarie eseguite dalla fallita nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di concordato, cui aveva fatto seguito il fallimento, nonché quella di manleva proposta dalla banca nei confronti deifideiussori, che condannò a pagare alla banca, nei limiti rispettivamente di euro 450.000,00 e di euro 100.000,00, quanto questa avrebbe corrisposto al fallimento in esecuzione della sentenza; - il giudice d’appello ha respinto il gravame proposto dai due fideiussori; - a sostegno della decisione, ha anzitutto affermato che la banca conosceva lo stato d’insolvenza della società poi fallita in considerazione della gravità della situazione finanziaria di questa, della progressiva e repentina perdita evidenziata dai bilanci, della rapida quadruplicazione del saldo passivo del conto corrente, e RG n21230/19 Angelina - Maria Perrino estensore dell’esigenza della banca di essere garantita appunto per mezzo delle fideiussioni; -ha poi ravvisato la consistenza e la durevolezza delle rimesse revocate, perché d’importo superiore a euro 10.000,00 nel periodo sospetto e non annullate, in tutto o in parte, da successivi addebiti, restando quindi accreditate per più giorni; - q uanto alla posizione dei fideiussori, ha fatto leva sulla clausola contrattuale di reviviscenza delle loro obbligazioni in caso di restituzione dei pagamenti anche perché revocati, contenuta nei contratti fideiussori, della quale ha escluso sul piano generale l’invalidità e la natura vessatoria; - c ontro questa sentenza Ivano Tolio e Gianfranco Tolio propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, dei quali il primo articolato in tre subcensure e il terzo in due, cui la sola banca replica con controricorso.

Considerato che: le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia a ricorso e controricorso, con reciproca accettazione della rispettiva rinuncia, corredato di copia del decreto di chiusura del fallimento; non occorre pronunciare sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Per questi motivi la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in