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Ordinanza — n. 23241/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific error in proceeding regarding prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23241/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Smurfit Kappa Italia inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs. The appellant argued the lower court erred on prescription and interest rates, but the court found the appeal lacked the required specificity under Article 342 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the generic allegations did not constitute an error in proceeding warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically identify an error in proceeding, as generic references to the content of the appeal act without denouncing a procedural error do not justify the Court's examination.

Parole chiave

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error in proceeding specificity requirement prescription defense inadmissible appeal civil procedure code interests anatocistic banking dispute calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, in punto di prescrizione, consiste nella inammissibilità dell’appello, per aspecificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n.5
Con il secondo motivo: Omissione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5, di un fatto decisivo per il giudizio per aver erroneamente la Corte d'Appello omesso di pronunciarsi sulla applicazione in conto di interessi ad un tasso ultralegale non pattuito.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2034 c.c
art. 360 c.p
Con il secondo motivo: Omissione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
art. 342 c.p
La ratio decidendi della sentenza impugnata, in punto di prescrizione, consiste nella inammissibilità dell’appello, per aspecificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 8077/2012
Cass., n. 14107/2014
Cass., n. 19985/2017
Cass., n. 16300/2023
19985 /2 017 ; Cass., n. 16300/2023), che qui,però, non viene den unciato.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Smurfit Kappa Italia s.r.l. quale incorporante la Kappa Packaging s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli Avv. ti Franco Fabiani e Nicola Laurenti,elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, via F.Denza,50/A -ricorrente- Contro Banco BPM s.p.a.,in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Baldini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Lucio Tamburro, in Roma, via Lucrino, 5 –controricorrente– avverso la sentenza n. 951/2019 pubblicata il 18.4.2019,della Corte di Appello di Firenze , all’esito del giudizio RG n. 2106/2013, notificatail 19.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: Conto corrente prescrizione La allora attriceKappa Packaging s.p.a conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Lucca, la allora Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di € 369.712,87 o della maggiore o minor somma risultante a credito dell’ attrice, richiesta in restituzionedi somme percette da detto istituto di credito in applicazione di usi bancari contestati come illegittimi quali interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, Commissioni di Massimo Scoperto ed interessi ultralegali.

Si costituiva in giudizio Bipielle Società di gestione del credito s.p.a., nella sua qualità di mandataria della Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a., che eccepiva la legittimità dell'operata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, in via subordinata almeno con cadenza annuale, l'applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale o, in via subordinata, decennale da considerarsi decorrente non già dalla chiusura del conto per la proposizione della domanda ripetitoria, bensì da ogni singolo addebitoin conto, la correttezza degli addebiti imputati ad interessi ultralegali e CMS, l'applicabilità di quanto disposto dalla delibera CICR del 9/2/2000, la irripetibilità ex art. 2034 c.c. di quanto pagato, lamentando, da ultimo, la mancata contestazione degli e/c da parte dell'attrice quale prova della presunta accettazione dei medesimi da parte di quest'ultima.

In accoglimento della richiesta istruttoria formulata dalla attrice, era disposta la domandata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale ilCTU indicava il credito di parte attrice . Il Tribunale disponeva la rimessione in istruttoria della causa avendo rilevato la necessità di disporre un supplemento di indagine peritale teso ad indicare l'ammontare dell'effetto anatocistico — con esclusione di ogni periodica forma di capitalizzazione degli interessi passivi —prodotto nel periodo successivo al 2 maggio 1996. il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dalla odierna ricorrente, emetteva in data 23 aprile 2013, la sentenza n. 616/13, con la quale, applicata la prescrizione eccepita dalla convenuta, condannava quest’ultima al pagamento della somma di € 32.440,01, oltre interessi.

L’odierna ricorrente impugnava la sentenza, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. Con la sentenzaqui impugnata la Corte adita rigettava il gravame . Per quanto ancora rileva, dichiarava inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 342 cpc, il gravame principale della correntista, nella parte (i primi due motivi) riguardante la contestazione della dichiarata prescrizione decennale di parte della domanda, per non avere, in particolare, l’appellante precisato quale ricaduta avrebbe dovuto avere l’applicazione alla controversia dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24418 del 2010, richiamata dal tribunale.

Smurfit Kappa Italia s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi ed anche memoria . Banco BPM s.p.a.ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce:

1. Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c. per aver erroneamente la Corte d'Appello statuito in punto suddivisione degli oneri probatori con riferimento al tema delle rimesse operate in conto corrente quale elemento fondante la eccezione di intercorsa prescrizione. La ricorrente deduce che la sviluppata eccezione di prescrizione difetta di qualsivoglia elemento o supporto documentale da parte della banca che non aveva esibito le contabili mensili dalle quali poter evincere la cronologia delle rimesse. Pertanto , la Corte avrebbe errato a ritenere coperto da prescrizione le rimesse effettuate nei trimestri anteriori al decennio.

2. Con il secondo motivo: Omissione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5, di un fatto decisivo per il giudizio per aver erroneamente la Corte d'Appello omesso di pronunciarsi sulla applicazione in conto di interessi ad un tasso ultralegale non pattuito. Sulla base dei rilievi mossi sul primo motivo la ricorrente deduce che anche per gli interessi in misura ultralegale debba riconoscersi la assenza di prova sull’avvenuta prescrizione del periodo antecedente il decennio. 2.1 il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente perché sono connessi.

Le censure sono inammissibili. La ratio decidendi della sentenza impugnata, in punto di prescrizione, consiste nella inammissibilità dell’appello, per aspecificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Il ricorso lamenta che la Corte avrebbe frainteso il senso della censura articolata con l’appello principale: censura che sarebbe consistita, a dire della ricorrente, nel contestare l’eccezione di prescrizione della banca sotto il profilo della mancanza di prova della esistenza di rimesse solutorie. L’inammissibilità deriva dalla considerazione che la ricorrente riferisce, per di più in termini generici, di un contenuto del suo atto di appello, che non risulta dalla sentenza impugnata, presupponendo perciò un diretto esame degli atti nonconsentito a questa Corte: la quale può a tale esame procedere esclusivamente allorché sia denunciato un error in procedendo (Cass., S.U. , n. 8077/2012 26174;

Cass., n. 14107 /2014 ; Cass., n. 19985 /2 017 ; Cass., n. 16300/2023), che qui,però, non viene den unciato. 3.Con il terzo motivo: V iolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo. Si sostiene che, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, le spese processuali in favore della ricorrente dovranno essere liquidate parametrandole all’importo preteso con la domanda e non, come invece avvenuto per il giudizio di primo grado, a quello oggetto della condanna pronunciata a carico della banca. 3.1 In realtà non si tratta di un’autonoma censura, ma della mera enunciazione di una conseguenza dell’auspicato accoglimento della censura articolata con il primo motivo.

Essa, dunque, non va presa autonomamente in considerazione, ma segue la sorte dell’altra censura.4. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c